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Procedimento relativo ai ricorsi - Soggetto che non detiene dati dell'interessato e condanna alle spese - 11 settembre 2002 [1066354]

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[doc web n. 1066354]

Procedimento relativo ai ricorsi - Soggetto che non detiene dati dell´interessato e condanna alle spese - 11 settembre 2002

Può essere condannato al pagamento, seppur parziale, delle spese del procedimento il resistente che, pur non avendo effettuato alcun trattamento dei dati dell´interessato, abbia fornito riscontro dopo l´invito ad aderire dal Garante.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dal sig. Filippo Forni

nei confronti di

Amica s.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente, destinatario di un messaggio promozionale asseritamente inviato da Amica s.r.l. tramite una comunicazione e-mail non richiesta, lamenta di non aver ricevuto riscontro da parte della medesima società ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano contestando l´invio non consensuale di messaggi di posta elettronica.

A tal fine l´interessato aveva chiesto di conoscere l´origine dei dati personali che lo riguardano e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessato ha sostanzialmente ribadito le proprie richieste, chiedendo altresì un ristoro per le spese sostenute.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 18 luglio 2002, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Amica s.r.l. ha risposto con nota inviata via fax il 29 luglio 2002, sostenendo:

  • di non aver "mai trattato dati personali di alcuno, tanto meno quelli del sig. Forni Filippo";
  • di essere stata contattata per una campagna pubblicitaria sui principali mezzi di comunicazione dalla società Trisoft s.r.l., stipulando con quest´ultima un regolare contratto, a seguito del quale tale società avrebbe proceduto a mettere in atto tale campagna assumendosi le responsabilità inerenti alla materia;
  • che "l´eventuale banca dati e i relativi dati personali sono stati quindi gestiti in tutto e per tutto dalla società Trisoft s.r.l. e non è stato dato di conoscere alla… società Amica s.r.l. alcuno di questi dati".

Con nota fax del 31 luglio 2002 il ricorrente ha comunicato a questa Autorità di essere soddisfatto della risposta di Amica s.r.l., ribadendo tuttavia la richiesta relativa al ristoro delle spese.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica.

Sulla base del riscontro all´istanza dell´interessato, ritenuto soddisfacente da quest´ultimo e della cui veridicità si risponde anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Tale decisione non pregiudica l´esercizio dei diritti di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti dell´ulteriore società indicata dalla resistente.

In relazione al tipo di riscontro fornito, sia pure tardivamente, nel corso del procedimento sussistono gli estremi per una parziale compensazione per giusti motivi delle spese e pertanto va posto a carico del titolare del trattamento un quarto dell´ammontare delle stesse (determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante).

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari ad un quarto, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Amica s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 11 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1066354
Data
11/09/02

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso