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Procedimento relativo ai ricorsi - Il Garante non è competente in tema di risarcimento - 6 settembre 2002 [1066249]

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[doc web n. 1066249]

Procedimento relativo ai ricorsi - Il Garante non è competente in tema di risarcimento - 6 settembre 2002

Poiché la legge n. 675/1996 non attribuisce la Garante alcuna competenza sulla domanda di risarcimento danni derivanti dall´illecito trattamento di dati personali, è inammissibile il ricorso avente ad oggetto tale richiesta.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dal sig. Massimo Cavazzini

nei confronti di

Associazione nazionale esperti ambientali - ANEA;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente, destinatario di un messaggio promozionale inviato dall´Associazione nazionale esperti ambientali tramite una comunicazione e-mail non richiesta, lamenta di non aver ricevuto idoneo riscontro da parte della medesima società ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano, contestando l´invio non consensuale di messaggi di posta elettronica, chiedendo altresì di conoscere gli estremi identificativi dell´eventuale "responsabile legale del trattamento".

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessato ha sostanzialmente ribadito le proprie richieste, chiedendo altresì un ristoro per le spese sostenute ed il risarcimento dei danni subiti. Con ulteriore fax inoltrato in data 25 luglio 2002, il ricorrente, nel sottolineare di non aver ancora ricevuto riscontro alle proposte istanze, ha chiesto la cancellazione dei dati "detenuti illecitamente".

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 15 luglio 2002, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente ha risposto con una memoria datata 29 luglio 2002, sostenendo:

  • di aver effettivamente inviato la comunicazione, a mezzo posta elettronica, in assenza del consenso dell´interessato;
  • di aver acquisito l´indirizzo e-mail dell´interessato da una società che offre servizi internet;
  • di non avere intenzione di inviare ulteriori comunicazioni e-mail non richieste.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui agli artt. 12 e 20 della legge n. 675/1996.

Il ricorso è in parte fondato.

Il trattamento dei dati personali dell´interessato, per espressa ammissione del titolare del trattamento, è avvenuto in assenza del consenso dello stesso.

Non è stata inoltre fornita prova che il trattamento dei dati personali relativi all´indirizzo di posta elettronica del ricorrente sia stato effettuato in presenza di altro idoneo presupposto del trattamento previsto dagli artt. 12 e 20 della legge 675/1996 e dall´art. 10 del d.lg. 22 maggio 1999, n. 185, in tema di contratti a distanza. Né può ritenersi che tale indirizzo provenga da "pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque" e contenenti dati che possono quindi essere appunto utilizzati, in mancanza del consenso informato dell´interessato (art. 12, comma 1, lett. c), della legge 675/1996: cfr. provv. 11 gennaio 2001, in Bollettino n. 16, p. 39).

Le richieste dell´interessato, formulate ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675/1996, sono pertanto legittime e l´associazione resistente dovrà provvedere alla cancellazione dei dati del ricorrente entro un termine che appare congruo fissare al 31 gennaio 2003, dando comunicazione dell´avvenuto adempimento a questa Autorità, entro la medesima data.

Per quanto concerne poi la non meglio precisata richiesta di conoscere gli estremi identificativi del "responsabile legale del trattamento", la stessa è qualificabile, nel caso di specie, come richiesta volta a conoscere l´eventuale "responsabile" del trattamento formalmente designato ai sensi dell´art. 8 della legge n. 675/1996.

Anche per questa parte il ricorso deve essere accolto e la società resistente, in conformità all´art. 13, comma 1, lett. b) della legge n. 675/1996, dovrà comunicare all´interessato, entro un termine che appare congruo fissare al 31 gennaio 2003, gli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento eventualmente designato/i.

Deve invece essere dichiarata inammissibile la richiesta di risarcimento dei danni asseritamente subiti che può essere eventualmente proposta, ove ricorrano i presupposti, solo dinanzi alla competente autorità giudiziaria.

Per quanto concerne le spese, va posto a carico del titolare del trattamento un quarto dell´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione tra le parti per giusti motivi legati alla novità e specificità, anche dal punto di vista tenico, della vicenda.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso in merito alle richieste di ottenere la cancellazione dei dati del ricorrente e di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato e ordina all´Associazione nazionale esperti ambientali - ANEA di provvedere, entro il 31 gennaio 2003, alla cancellazione di dati relativi al ricorrente e di comunicare allo stesso gli estremi identificativi del o dei responsabili del trattamento eventualmente designati, dando conferma a questa Autorità, entro la medesima data, dell´avvenuto adempimento;

b) dichiara inammissibile il ricorso per quanto riguarda le richieste dell´interessato volte ad ottenere il risarcimento del danno subito, nei termini in cui in motivazione;

c) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari ad un quarto, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico dell´Associazione nazionale esperti ambientali - ANEA, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 6 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1066249
Data
06/09/02

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso