g-docweb-display Portlet

Procedimento relativo ai ricorsi - Accoglimento parziale del ricorso e spese del procedimento - 30 settembre 2002 [1066224]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc web n. 1066224]

Procedimento relativo ai ricorsi - Accoglimento parziale del ricorso e spese del procedimento - 30 settembre 2002

L´accoglimento parziale del ricorso può comportare la parziale compensazione delle spese del procedimento.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dall´avv. Domenico Borsellino

nei confronti di

NotebooksOnly;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente, destinatario di un messaggio promozionale non richiesto inviato tramite una comunicazione e-mail da NotebooksOnly, lamenta di non aver ricevuto riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano, chiedendo di conoscere la fonte dalla quale era stato ricavato il proprio indirizzo di posta elettronica ed il nominativo dell´eventuale responsabile del trattamento.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, NotebooksOnly, in qualità di titolare del trattamento, con nota inviata via fax il 29 agosto 2002, ha comunicato di:

  • non aver "trovato traccia" dell´istanza presentata dall´interessato ex art. 13 della legge n. 675/1996;
  • aver verificato che, a seguito di un trasferimento di dati da un hard disk ad un altro, che sarebbe stato effettuato con un software che cercava ogni dato accompagnato dalla "@", sono confluiti nella mailing list sia indirizzi e-mail già presenti nella stessa, sia altri "provenienti da una ricerca fatta su internet riguardante siti universitari/arti/artisti/cinema o soltanto pagine web salvate";
  • aver già cancellato l´indirizzo di posta elettronica dell´interessato dai propri archivi.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996, all´art. 10 del d.lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all´art. 10 d.lg. 22 maggio 1999, n. 185, in tema di contratti a distanza.

L´utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall´art. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge n. 675/1996.

Le richieste dell´interessato, formulate ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675/1996 e documentate in atti sono legittime.

In riferimento all´opposizione al trattamento dei dati ed alla richiesta di conoscere l´origine dei dati che lo riguardano, il titolare ha riscontrato le istanze del ricorrente, precisando di aver cancellato l´indirizzo di posta elettronica di quest´ultimo. In relazione a tale dichiarazione, della cui veridicità la parte resistente risponde anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato, per questa parte, non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Il ricorso va invece accolto nella parte concernente la richiesta - inevasa -di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento. Pertanto la resistente dovrà comunicare all´interessato, in conformità all´art. 13, comma 1, lett. b), della legge n. 675/1996 ed entro un termine che appare congruo fissare al 15 novembre 2002, gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento eventualmente designati.

Per quanto concerne le spese, va posto a carico del titolare del trattamento un quarto dell´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi, alla luce del genere di riscontro fornito.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alle richieste di conoscere l´origine dei dati e di opporsi al loro ulteriore trattamento;

b) accoglie il ricorso nella parte relativa alla richiesta di conoscere i responsabili del trattamento eventualmente designati e ordina al titolare del trattamento di comunicarne al ricorrente gli estremi identificativi, entro il 15 novembre 2002;

c) ordina al resistente di dare conferma a questa Autorità dell´avvenuto adempimento di quanto disposto al punto b) entro il 15 novembre 2002;

d) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari ad un quarto, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di NotebooksOnly in persona del legale rappresentante pro tempore, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 30 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1066224
Data
30/09/02

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso