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Telecomunicazioni - Illecito invio di sms promozionali da fornitore di telefonia mobile - 18 luglio 2002 [1066001]

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[doc. web. n. 1066001]

Telecomunicazioni - Illecito invio di sms promozionali da fornitore di telefonia mobile - 18 luglio 2002

L´interessato ha diritto di ottenere dal fornitore di servizi telefonici di non ricevere sms promozionali senza il preventivo consenso (fattispecie di messaggi relativi al giuoco del calcio o alla vincita di premi e ad estrazioni).


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dal sig. Michele Favara Pedarsi

nei confronti di

Telecom Italia mobile S.p.a.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO

Il ricorrente, destinatario di un messaggio sms a contenuto promozionale inviato su un’utenza telefonica mobile da Telecom Italia mobile S.p.a., relativamente a servizi offerti dalla società medesima, lamenta di non aver ricevuto riscontro dalla società all’istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano ed aveva chiesto di conoscere il nominativo dell’eventuale responsabile del trattamento.

Nel ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996, l’interessato ha ribadito le proprie richieste ed ha chiesto di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento e gli asseriti danni morali subiti.

A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 6 giugno 2002, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente ha risposto con nota fax in data 13 giugno 2002, precisando che:

  • "con riguardo alla comunicazione del nome del responsabile del trattamento… TIM effettua una pluralità di trattamenti e, a tal fine, designa quali responsabili del trattamento, soggetti interni ed esterni alla propria struttura… è quindi opportuno, per poter fornire il nome del responsabile, sapere nel caso concreto, a quale specifico trattamento di dati si faccia riferimento";
  • l’utenza telefonica sulla quale l’interessato ha ricevuto i messaggi non risulterebbe a lui intestata e che la relativa sim card potrà essere intestata al medesimo interessato dopo una specifica richiesta da parte dello stesso che dovrà autocertificare di esserne il possessore;
  • l’invio dei messaggi informativi non richiesti avrebbe, ad avviso della società, solo natura informativa, anziché pubblicitaria, e che comunque "era ed è a tutt’oggi legato alla diversa intestazione della sim card".

Il ricorrente, con note dell’11 e 21 giugno 2002, ha ribadito le proprie richieste, dichiarando di aver peraltro ricevuto la sim card proprio dalla società, nell’ambito dell’offerta promozionale "TIM Poker" rivolta a titolari di carte prepagate.

In merito, con nota del 26 giugno 2002, questa Autorità ha invitato il titolare del trattamento a fornire ulteriori elementi di valutazione, con specifico riferimento all’intestazione della sim card in questione.

Con nota del 1° luglio 2002, preso atto dell’assenso espresso dalle parti, è stata data comunicazione che, ai sensi dell’art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 501/1998, il termine per la decisione del ricorso era prorogato di venti giorni.

Con fax inviato in data 8 luglio 2002, nel ribadire che l’utenza telefonica su cui il ricorrente lamenta di aver ricevuto messaggi informativi non risulta a tutt’oggi intestata al predetto, la società resistente ha dichiarato che, comunque, prendendo atto delle note con le quali l’interessato afferma di essere l’effettivo possessore della sim card in questione, inibirà l’invio di messaggi informativi su tale utenza. Ha poi invitato il ricorrente a far pervenire copia di un documento e un’autocertificazione per intestargli l’utenza medesima.

Il 17 luglio 2002 si è infine svolta la prevista audizione.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l’invio di messaggi sms ad un’utenza telefonica mobile per finalità promozionali da parte dello stesso fornitore del servizio di telecomunicazione.

Il ricorso è in parte fondato.

La società non ha fornito idoneo riscontro alla richiesta di conoscere il responsabile del trattamento, limitandosi a sostenere di aver designato vari responsabili a seconda del trattamento effettuato. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. b), della legge n. 675/1996, l’interessato ha invero diritto di conoscere gli estremi identificativi del responsabile o dei responsabili designati e, in caso di richiesta, deve essere cura del titolare del trattamento fornire tale indicazione anche nel caso in cui, per proprie esigenze organizzative, abbia designato più responsabili, ai sensi dell’art. 8, comma 3, della legge n. 675/1996. In presenza di una richiesta di ampio contenuto come quella del ricorrente, il titolare non può opporre l’esigenza di una più specifica istanza o la necessità di conoscere tali notizie solo dal registro dei trattamenti presso il Garante.

La società resistente dovrà pertanto fornire al ricorrente, entro il 30 settembre 2002, gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento designati (mettendo a disposizione del richiedente un elenco completo e aggiornato), dando conferma, entro la medesima data, a questa Autorità dell’avvenuto adempimento.

L’opposizione al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. e), della legge n. 675/1996, riguarda una utenza per la quale, a prescindere dalla controversa intestazione (in contrasto con la reiterata dichiarazione della società sulla mancanza di un’idonea intestazione in favore del ricorrente, quest’ultimo dichiara infatti di averla ricevuta proprio dalla società nell’ambito di una specifica offerta a lui rivolta nominativamente in quanto possessore di altra carta ricaricabile), non risulta che la società abbia preventivamente acquisito il necessario consenso di un interessato.

Contrariamente a quanto incidentalmente asserito dalla società, i messaggi in questione, con i quali la medesima società promuove servizi e modalità per dedicare "frasi, canzoni e goal della tua squadra" (mediante chiamate al 4444 "i-Tim voice") o per concorrere, inviando un messaggio sms, alla vincita di premi e ad estrazioni (per voli premi in Giappone per i mondiali di calcio) pubblicizzano servizi ed opportunità che presuppongono un onere aggiuntivo o un costo per la clientela, la quale non a caso è anche invitata, con i messaggi sms, a chiamare il n. 119 "per prezzi o promozioni" o a recarsi presso i "negozi Tim" per ulteriori dettagli.

Tuttavia la società resistente ha comunque dichiarato di inibire l’invio di ulteriori messaggi informativi sull’utenza in questione e per questa parte può essere pertanto dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso.

Deve essere infine dichiarata inammissibile la richiesta di risarcimento del danno, non avendo la legge n. 675/1996 attribuito competenza in merito al Garante.

Per quanto concerne le spese, va posto a carico del titolare del trattamento un quarto dell’ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione tra le parti, per giusti motivi legati alla particolarità della vicenda.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) accoglie in parte il ricorso e ordina a Telecom Italia mobile S.p.a. di comunicare all’interessato gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento designati, entro il 30 settembre 2002, dando conferma a questa Autorità, entro la medesima data, dell’avvenuto adempimento;

b) dichiara, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso in relazione all’opposizione al trattamento dei dati personali dell’interessato;

c) dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento dei danni proposta dal ricorrente;

d) determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari ad un quarto, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Telecom Italia mobile S.p.a., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 18 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli