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Telecomunicazioni - Dati trattati da Rai S.p.A. per la gestione del canone radiotelevisivo - 11 luglio 2002 [1065991]

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[doc. web. n. 1065991]

Telecomunicazioni - Dati trattati da Rai S.p.A. per la gestione del canone radiotelevisivo - 11 luglio 2002

Poichè il trattamento delle informazioni per la gestione e riscossione del canone relativo al servizio radiotelevisivo è effettuato da Rai S.p.A. in qualità di responsabile designato dall´amministrazione finanziaria, è infondata la richiesta dell´utente diretta ad ottenere la cancellazione dei dati in questione (nel presente provvedimento il Garante richiama alcune precedenti pronunzie in materia).



IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del prof. Gaetano Rasi, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dal Sig. Carlo Gatto

nei confronti di

RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A.;

Vista la documentazione in atti;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente, destinatario di alcune comunicazioni con le quali era stato sollecitato a definire la propria posizione in ordine al pagamento del canone radiotelevisivo, lamenta di non avere ricevuto riscontro alle richieste formulate ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675, con le quali aveva chiesto a RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. di avere conferma dell’esistenza di un trattamento di dati che lo riguarda, di conoscere in forma intelligibile i dati personali che attengono alla propria persona e la relativa origine, sollecitando altresì la cancellazione o il blocco degli stessi ove acquisiti in modo illecito.

Con il ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della medesima legge, l’interessato ha evidenziato che la società, con il riscontro del 17 maggio 2002 della Direzione produzione abbonamenti e attività per le p.a., non avrebbe fornito un idoneo riscontro alla richiesta di accesso ai dati personali e di conoscenza della relativa origine. L’interessato ha poi chiesto che il Garante verifichi la liceità e la correttezza del trattamento, ordinando che i dati acquisiti presso imprese "di rivendita…di apparecchi televisivi…e di servizi di pay-tv satellitare siano cancellati perché in violazione di legge". Il ricorrente ha chiesto infine che i dati siano pertinenti e completi rispetto alle finalità della raccolta, nonché il ristoro per le spese affrontate quantificato in 100 euro.

All’invito ad aderire spontaneamente a tali richieste formulato il 21 giugno 2002 ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., Direzione affari legali, ha risposto con memorie in data 27 giugno e 1° luglio 2002, nonché nel corso dell’audizione del 2 luglio 2002, sostenendo che:

  • la richiesta di accesso ai dati personali non sarebbe stata a suo avviso formulata nel rispetto dell´art. 17 del d.P.R. n. 501/1998, non essendo stata a suo tempo accompagnata da documento di riconoscimento idoneo a dimostrare l’identità dell’interessato;
  • il ricorso sarebbe inammissibile in quanto presentato dal solo sig. Gatto, anziché anche dal coniuge Maria Stefanelli che aveva sottoscritto anch’essa la richiesta ex art. 13;
  • il ricorso non sarebbe stato - come a suo avviso dovuto - proposto anche nei confronti del titolare del trattamento "da individuarsi nella Agenzia delle Entrate-ufficio entrate Torino";
  • il ricorso sarebbe altresì generico ed irrituale con particolare riferimento alle richieste volte ad attivare generali poteri di verifica e controllo dell’Autorità che avrebbero potuto costituire oggetto, più propriamente, di una segnalazione ai sensi dell’art. 31 della legge n. 675;
  • per quanto attiene al merito, i dati personali "quali il codice fiscale, la data di nascita, la residenza e lo stato civile"… sarebbero stati comunicati dall’interessato con la nota del 22 aprile 2002 e non sarebbe stato quindi necessario fornire in proposito il relativo riscontro;
  • l’origine dei dati personali del ricorrente sarebbe da imputare ad un soggetto pubblico quale l’Agenzia delle entrate, sportello abbonamenti TV (SAT) facente capo al Ministero dell’economia e delle finanze anziché, come asserito dal ricorrente, a soggetti privati "quali i rivenditori di apparecchi televisivi e simili";
  • il trattamento dei dati sarebbe stato effettuato da RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. in modo legittimo, in qualità di responsabile del trattamento designato dall’amministrazione finanziaria, nel quadro "delle attività relative alla gestione e alla riscossione del canone di abbonamento alla televisione".

Con nota, inviata via fax in data 3 luglio 2002, l’interessato, nel ribadire le richieste già avanzate, ha manifestato le proprie obiezioni in ordine alla completezza dei riscontri pervenuti, specie con riferimento alla mancata, integrale comunicazione dei dati che lo riguardano. In proposito, ha anche evidenziato che, nonostante diverse segnalazioni, la società non avrebbe ancora provveduto "a correggere uno dei dati di cui è in possesso (l’indirizzo errato)".

CIO’ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

L’eccezione avanzata dalla società resistente in relazione alle modalità di esercizio del diritto di accesso é infondata.

La legge n. 675 e il d.P.R. n. 501/1998 hanno configurato con modalità agevoli l’esercizio dei diritti di cui all’art. 13 della medesima legge, senza imporre particolari formalità. L´art. 17, comma 2, del medesimo d.P.R. dispone che "l´interessato deve dimostrare la propria identità, anche esibendo o allegando copia di un documento di riconoscimento".

L´esibizione di un documento di riconoscimento è una delle possibili modalità di dimostrazione dell´identità personale, né esclusiva, né obbligatoria, alla quale devono ritenersi equipollenti altre circostanze quali, ad esempio, la conoscenza personale dell’interessato o la sua identità comprovata da altri atti ed elementi in possesso del titolare o del responsabile del trattamento (v. provvedimenti del Garante del 14 e 26 marzo 2001 pubblicati nel Bollettino "Cittadini e Società dell’informazione", n. 18, pagg. 12 ss., riportati anche sul sito web www.garanteprivacy.it).

Spetta al titolare o al responsabile del trattamento, all’atto della ricezione di un’istanza ai sensi del citato art. 13, chiedere all’interessato di dimostrare la propria identità che non risulti altrimenti comprovata.

Nel caso di specie ciò non è avvenuto. RAI S.p.A. (Direzione produzione abbonamenti e attività per le p.a.) ha comunque riscontrato l’istanza del ricorrente con nota del 17 maggio 2002, senza sollevare alcuna obiezione in ordine all’identità dell’interessato e comunicando anzi, allo stesso, una serie di informazioni in relazione ad un contesto nel quale mostrava anzi di interloquire con persona di ben individuata identità.

L’eccezione formulata solo a seguito del ricorso è quindi tardiva e non può essere oggetto di un accoglimento (che porterebbe peraltro a ritenere per implicito che la società resistente abbia a suo tempo comunicato incautamente dati a persona non identificata).

La menzionata istanza di esercizio dei diritti ai sensi dell´art. 13, a suo tempo proposta dal ricorrente, è da ritenersi quindi idonea ai fini della successiva proposizione del ricorso.

Anche altre eccezioni di inammissibilità proposte da RAI S.p.A. devono essere disattese.

Il ricorso è stato correttamente proposto nei confronti del legittimo destinatario della precedente istanza ex art. 13 (cfr. la relativa lett. c) del comma 1), ovvero del soggetto che in qualità di responsabile del trattamento conserva ed utilizza i dati oggetto delle richieste del ricorrente. La società doveva quindi fornire idoneo riscontro al riguardo, benché operante in qualità di responsabile del trattamento. L’art. 29 non impone, poi, la necessaria presentazione di tutti i ricorsi anche nei riguardi del titolare del trattamento, ben potendo talune richieste essere azionate nei soli riguardi del responsabile del trattamento.

A nulla rileva poi il fatto che l’istanza ex art. 13 fosse stata proposta anche dal coniuge dell’interessato. Il ricorso è stato legittimamente presentato dal solo sig. Gatto e ciò comporta unicamente che le richieste da questi avanzate abbiano rilievo procedimentale solo in relazione ai dati personali del ricorrente medesimo.

Per quanto concerne il merito, il ricorso verte su una richiesta di avere conferma dell’esistenza di un trattamento di dati e di accesso ai dati medesimi (nonché sulla correlata richiesta di conoscerne l’origine), accompagnata da una istanza volta ad ottenere la cancellazione di dati asseritamente trattati in modo illecito.

In ordine a tali richieste va dichiarato non luogo a provvedere in ordine alla conferma dell’esistenza di un trattamento riguardante il richiedente (cui la società ha fornito riscontro, sia pure tardivamente, con nota del 17 maggio 2002), nonché alla richiesta di conoscere l’origine di alcuni dati (codice fiscale, data di nascita, residenza e stato civile), avendo RAI S.p.A. fornito in proposito una risposta secondo la quale tali dati sarebbero stati rilevati dall’istanza dell’interessato del 22 aprile 2002.

Il ricorso deve invece essere accolto in riferimento alla richiesta dell’interessato di accedere ad altri dati personali del ricorrente e di conoscere la relativa origine. In proposito i riscontri finora forniti dalla società (che è tenuta a rispondere, benché responsabile - e non titolare - del trattamento) devono essere considerati insufficienti.

La resistente ha infatti indicato solo la tipologia dei dati conservati, senza fornire un elenco intelligibile, esplicito e completo, dei dati riferiti all’interessato. Si tratta di onere cui il titolare o il responsabile deve invece corrispondere a fronte di una richiesta ex art. 13, anche quando i dati siano stati forniti dal medesimo interessato o risultino comunque dallo stesso conosciuti. Ciò anche al fine di permettere al richiedente di poter esercitare (come nel caso di specie) il proprio diritto alla rettificazione ed all’aggiornamento dei dati stessi.

Parimenti, anche dopo le deduzioni dell’interessato relative alla dubbia provenienza dei dati (da ultimo, ribadite nella nota fax del 3 luglio 2002), la società si è limitata a rappresentare - in termini contestati dall’interessato medesimo - la provenienza dei dati da non meglio identificate fonti pubbliche accessibili a chiunque, senza fornire un più specifico riscontro.

RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. dovrà pertanto corrispondere alla richiesta del ricorrente di conoscere in modo intelligibile tutti i dati personali che lo riguardano, diversi da quelli sopra specificamente menzionati, entro un termine che appare congruo fissare al 30 settembre 2002. Nel medesimo termine la società dovrà anche fornire più specifico riscontro relativo all’origine dei dati medesimi.

Il ricorso è invece infondato per quanto riguarda le censure mosse al trattamento dei dati a fini di gestione e di riscossione del canone relativo al servizio radiotelevisivo, con specifico riferimento alla richiesta di cancellare tali dati, sviluppate peraltro nel ricorso in termini assai più ampi e genericamente riconducibili alla sintetica richiesta di cancellazione o blocco dei dati originariamente formulata ex art. 13.

Tale trattamento viene svolto da RAI S.p.A. in qualità di responsabile del trattamento di dati designato dall’amministrazione finanziaria, in relazione a disposizioni normative e a convenzioni che il Garante ha esaminato in vari provvedimenti con i quali ha peraltro già segnalato a tali soggetti alcune modifiche per conformare i trattamenti di dati alla disciplina introdotta dalla legge n. 675/1996. La liceità in termini generali dell’attività svolta da RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. in qualità di responsabile del trattamento designato a tal fine dall’amministrazione finanziaria è stata ribadita anche nel provvedimento del 2 maggio 2001, relativo ad un ricorso promosso ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675 (pubblicato in Boll. del Garante n. 20, pag. 23).

Dalla documentazione acquisita nel corso del procedimento non risultano elementi che dimostrino nel caso di specie l’illiceità del trattamento effettuato dalla società.

In ragione del riscontro non interamente rispondente alle richieste del ricorrente, l’ammontare delle spese del procedimento (determinato tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e proposizione del ricorso al Garante) va posto in parte, in misura pari a 100 euro, a carico di RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A..

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in riferimento alla richiesta di avere conferma dell’esistenza del trattamento e di conoscere l’origine dei dati personali del ricorrente relativi al codice fiscale, alla data di nascita, alla residenza e allo stato civile;

b) accoglie parzialmente il ricorso in riferimento alla richiesta dell’interessato di accedere a tutti i dati personali che lo riguardano e alla loro origine, ed ordina a RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. di corrispondere a tale istanza nei termini di cui in motivazione entro il 30 settembre 2002;

c) rigetta il ricorso per la restante parte, nei termini di cui in motivazione;

d) determina ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 100 l’ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso posti a carico di RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., che dovrà liquidarli direttamente all’interessato.

Roma, 11 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli