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Reti telematiche e Internet - É illecito l'invio non consensuale di e-mail pubblicitarie - 18 luglio 2002 [1065969]

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[doc. web. n. 1065969]

Reti telematiche e Internet - É illecito l´invio non consensuale di e-mail pubblicitarie - 18 luglio 2002

Deve essere accolta la domanda con cui l´interessato si oppone all´utilizzazione del suo indirizzo e-mail attraverso l´invio di messaggi pubblicitari senza il consenso preventivo e informato.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dal sig. Diego D’Ippolito

nei confronti di

Medianet S.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dottor Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente, destinatario di un messaggio promozionale inviato da Medianet S.r.l. tramite comunicazioni e-mail non richieste, lamenta di non aver ricevuto riscontro da parte della società medesima ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano, contestando l’invio non consensuale di messaggi di posta elettronica, chiedendo altresì di conoscere l’origine dei dati e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento.

Nel successivo ricorso proposto al Garante ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996, l’interessato ha ribadito le proprie richieste, chiedendo un ristoro per le spese sostenute.

All’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 26 giugno 2002, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Medianet S.r.l. non ha fornito alcun riscontro.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto da una società attraverso l’invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell’interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all’art. 12 della legge n. 675/1996.

Il ricorso deve essere accolto.

Nonostante le comunicazioni inviate sia a mezzo fax, sia a mezzo raccomandata a/r, il titolare del trattamento non ha fornito al ricorrente ed a questa Autorità alcun riscontro alle istanze legittimamente proposte dall’interessato. Non risulta infatti alcuna risposta né al fax inviato in data 26 giugno 2002, né alla raccomandata a/r inviata all’indirizzo indicato dal ricorrente (che risulta essere stata respinta in data 5 luglio 2002, analogamente all’istanza formulata ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996 dal ricorrente medesimo, respinta dal destinatario in data 29 maggio 2002).

Dalla documentazione in atti non è emerso alcun elemento che possa indurre a ritenere che nella fattispecie fosse stato manifestato da parte dell’interessato un consenso preventivo e informato per l’invio della e-mail promozionale in questione, oppure che operasse uno degli altri presupposti del trattamento previsti dall’art. 12 della legge 675/1996, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 10 d.lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

Deve ritenersi, pertanto, fondata la richiesta del ricorrente di vedere interrotta l’utilizzazione illecita dei dati che lo riguardano, mediante cancellazione dei dati del ricorrente entro il 31 agsoto 2002, in particolare dell’indirizzo di posta elettronica.

Il titolare del trattamento dovrà inoltre comunicare, entro un termine che appare congruo fissare al 20 agosto 2002, le informazioni richieste relative all’origine dei dati e agli estremi identificativi del responsabile del trattamento. Il riscontro relativo all’eventuale designazione di uno o più responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 8 della legge n. 675/1996 dovrà essere fornito anche nell’ipotesi in cui non si sia provveduto ad alcuna designazione di tale tipo.

In riferimento alle modalità del trattamento, alla correttezza e liceità del suo svolgimento da parte della società resistente, il Garante si riserva di attivare un autonomo procedimento di segnalazione ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. b), della legge n. 675/1996.

Per quanto concerne le spese va posto a carico del titolare del trattamento l’ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina a Medianet S.r.l. di cancellare i dati del ricorrente nei termini di cui in motivazione;

b) ordina altresì alla società resistente di comunicare all’interessato i dati riferiti alla eventuale designazione di uno o più responsabili del trattamento, nonché l’origine dei dati trattati, entro il 31 agosto 2002;

c) dispone che la società dia conferma a questa Autorità, entro e non oltre il 31 agosto 2002, dell’avvenuto adempimento a quanto previsto nei punti a) e b);

d) determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, previsti a carico di Medianet S.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 18 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli