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Procedimento relativo ai ricorsi - Spamming rispetto ad un indirizzo rinvenuto in Internet: rimborso spese - 18 luglio 2002 [1065895

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[doc. web. n. 1065895]

Procedimento relativo ai ricorsi - Spamming rispetto ad un indirizzo rinvenuto in Internet: rimborso spese - 18 luglio 2002

Nell´ipotesi in cui il titolare aderisca alle richieste dell´interessato dopo l´invito ad aderire del Garante, debbono essere comunque rimborsati - ove richiesti - i diritti e le spese affrontate dal ricorrente per l´instaurazione del procedimento.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dal sig. Giorgio Perbellini

nei confronti di

Consulting Web S.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto idoneo riscontro da parte di Consulting Web s.r.l. ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l’invio di messaggi di posta elettronica aventi contenuto promozionale, aveva chiesto di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento e l’origine dei dati che lo riguardano, con specifico riferimento al proprio indirizzo di posta elettronica, opponendosi altresì al loro trattamento.

Nel ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996, l’interessato ha ribadito le proprie richieste e ha chiesto di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento.

A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 26 giugno 2002, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente ha risposto con un fax in data 27 giugno 2002, sostenendo:

  • di non aver designato un responsabile per il trattamento dei dati personali;
  • di aver rinvenuto l’indirizzo e-mail dell’interessato "in Internet";
  • di aver provveduto alla cancellazione di tale indirizzo.

Il ricorrente ha risposto con note del 27 giugno e 6 luglio 2002, ribadendo le proprie richieste e manifestando perplessità in ordine al riscontro fornito dal titolare del trattamento, avendo ricevuto il 26 giugno 2002 altra e-mail pubblicitaria non richiesta.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l’invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell’interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all’art. 12 della legge n. 675/1996.

Nel caso di specie non è emerso alcun elemento che possa indurre a ritenere che fosse stato manifestato da parte dell’interessato un consenso preventivo e informato per l’invio delle e-mail promozionali in questione, oppure che operasse uno degli altri presupposti del trattamento di cui all’art. 12 della citata legge, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 10 del d.lg. 13 maggio 1998, n. 171, dell’art. 10 del d.lg. 22 maggio 1999, n. 185 in tema di contratti a distanza.

A seguito del ricorso il titolare ha dichiarato di aver cancellato l’indirizzo e-mail del ricorrente con nota del 27 giugno 2002 successiva alla ulteriore e-mail inviata il giorno precedente. Ha poi fornito riscontro alla richiesta relativa agli estremi identificativi del responsabile del trattamento - precisando di non aver provveduto a tale designazione, peraltro prevista come facoltativa dall’art. 8, comma 1, della legge n. 675/1996 - ed ha altresì fornito indicazioni in merito all’origine dei dati.

In ordine al ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, declaratoria che per la parte attinente alla cancellazione si basa su una dichiarazione di parte della cui veridicità la resistente risponde sul piano penale (art. 37 bis legge n. 675/1996).

Per quanto concerne le spese, va posta a carico del titolare del trattamento metà dell’ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione tra le parti, per giusti motivi legati alla specificità della vicenda.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso, nei termini di cui in motivazione;

b) determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari alla metà, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Consulting Web S.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 18 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli