g-docweb-display Portlet

Forze di polizia - Obbligo di aggiornamento dei dati detenuti dalle forze di polizia - 17 gennaio 2002 [1065136]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web. n. 1065136] 

Forze di polizia - Obbligo di aggiornamento dei dati detenuti dalle forze di polizia - 17 gennaio 2002

Richiamando anche il precedente provvedimento dell´11/1/2001 (pubblicato sul Bollettino n. 16, pag. 27/31), il Garante segnala agli organi di polizia che anche i trattamenti dei dati personali previsti dall´art. 4 della legge n. 765/1996 debbono corrispondere ai parametri di esattezza, completezza ed aggiornamento fissati dall´art. 9 della legge, oltre che ai principi di liceità e correttezza (nella specie, i dati personali dell´interesato trattati da alcuni organi di polizia sono risultati, all´esito delle informazioni acquisite dal Garante, inesatti o incompleti). L´interessato può esercitare direttamente nei confronti del Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza il diritto di rettifica dei dati che lo riguardano, detenuti dal Centro (art.10 della legge n. 121/1981, come modificato dall´art. 42 della legge n.675/1996).


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del prof. Gaetano Rasi, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la segnalazione del sig. XY gli atti d´ufficio;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n.15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.162 del 13 luglio 2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

1. Il sig. XY, sostenendo che alcuni uffici o comandi di polizia avrebbero trattato dati personali che lo riguardano inesatti o non aggiornati, chiede che questa Autorità accerti l’eventuale sussistenza di violazioni di legge e adotti provvedimenti volti ad ottenere "la cessazione dei comportamenti illegittimi, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti del ricorrente".

In particolare, le doglianze fanno riferimento alle comunicazioni inviate al Tribunale di Milano, su richiesta del suo Presidente, nell’ambito di un procedimento preordinato all’iscrizione dell’interessato nell’albo dei consulenti tecnici (ex art. 17 disp. att. c.p.c.), dalla Stazione dei Carabinieri di Opera (6 giugno 1998) e dalla Questura di Milano (22 giugno del 1998).

Le informazioni fornite da questi ultimi risalgono ad accadimenti ricompresi tra il 1979 e il 1983 e a denunce sporte nei confronti del medesimo interessato risultate sprovviste, nelle menzionate comunicazioni, di elementi di identificazione temporale. La collocazione temporale di questi ultimi fatti (risultata poi risalente al 1994 e 1995) è stata resa possibile solo grazie alla comunicazione della Questura di Pavia (del 22 ottobre 1998), opportunamente sollecitata dalla Questura di Milano.

L’interessato, inoltre, si duole del contenuto dell´informativa della stazione CC di Opera anche in relazione alla valutazione della propria persona – definita "di cattiva condotta morale e civile" – che, al pari delle notizie ritenute non aggiornate o non complete, avrebbe arrecato un grave danno alla sua reputazione e all’attività professionale svolta.

Per valutare la fondatezza dell’istanza il Garante ha chiesto agli organi predetti di fornire ogni elemento ed informazione utili alla piena valutazione del caso prospettato. La Questura di Milano e il Comando provinciale dei Carabinieri di Milano hanno fatto pervenire le proprie osservazioni con note, rispettivamente, del 10 agosto 2001 e del 25 settembre 2001; del pari è giunta comunicazione da parte del Ministero dell’interno - Dipartimento P.S., Ufficio coordinamento e pianificazione forze di polizia, presso il quale è operativo il Centro elaborazione dati del medesimo Dipartimento, in data 8 agosto 2001.

OSSERVA:

2. Dagli accertamenti effettuati e dalle risultanze acquisite è dato rilevare che le informazioni trattate nelle sopra riferite comunicazioni del 6 giugno 1998 e 22 giugno 1998 sono in parte non aggiornate e in parte inesatte.

Due dei procedimenti (del 1994 e del 1995) segnalati, sia dalla Questura di Milano, sia dalla Stazione dei Carabinieri di Opera, si sono conclusi con un provvedimento di archiviazione: di ciò è traccia solo nella menzionata comunicazione della Questura di Pavia; detto aggiornamento, invece, non è presente nelle comunicazioni inviate dalla Questura di Milano e dalla Stazione dei Carabinieri, peraltro incomplete in quanto sprovviste della data cui i fatti medesimi si riferiscono.

Rispetto alla segnalazione dei fatti occorsi nel 1979 il procedimento penale instaurato nei confronti dell’interessato risulta pervenuto, in primo grado, ad una sentenza di assoluzione "per non aver commesso il fatto": di tale circostanza, e di eventuali sviluppi in altri gradi di giudizio di tale esito processuale, non vi è però traccia in entrambe le comunicazioni di polizia.

Con riguardo alla segnalazione dei fatti avvenuti nel 1982 effettuata dalla Questura di Milano l’informazione è del pari inesatta, trattandosi di un caso di omonimia, circostanza riconosciuta successivamente anche dalla Questura, come si evince dalla comunicazione della stessa inviata al Garante in data 10 agosto 2001.

Rispetto ad un ultimo accadimento, risalente al 1983, la circostanza della definizione del procedimento nel 1985 con una sanzione sostitutiva (di natura pecuniaria) risulta dalla sola comunicazione della Questura di Milano.

Alla luce delle considerazioni appena svolte deve pertanto stabilirsi che i dati personali dell’interessato non sono stati trattati nel pieno rispetto della disciplina contenuta nell’art. 9 della legge n. 675/1996, cui pure devono sottostare i trattamenti previsti dall’art. 4 della stessa legge, sotto il profilo dell’esattezza, della completezza e dell’aggiornamento.

3. Con specifico riguardo, poi, alla valutazione sintetica della persona del segnalante, definito "di cattiva condotta morale e civile", deve rilevarsi che, anche sotto questo profilo, il trattamento effettuato non è pienamente conforme alla legge.

Da un lato, l’art. 17 disp. att. c.p.c., richiedendo l’assunzione presso l’autorità di polizia di "specifiche informazioni sulla condotta pubblica e privata dell’aspirante", non richiede alle forze di polizia anche l’espressione di autonomi giudizi sull’interessato, fondati sulla valutazione delle informazioni fornite.

Per altro verso, il menzionato giudizio negativo, sul cui libero utilizzo si è, tra l’altro, già soffermata la Corte costituzionale nella sentenza n. 311 del 18 luglio 1996, è stato in fatto attribuito sulla scorta di informazioni inesatte e risalenti nel tempo.

4. Al di là delle risultanze documentali appena descritte, merita altresì rilevare, ai fini della valutazione della correttezza che deve ispirare qualunque trattamento di dati personali (cfr. art. 9, comma 1, lett. a), la circostanza che lo stesso interessato, con comunicazione inviata alla Questura di Milano del 14 novembre 1998, inviava la documentazione (in particolare copia delle sentenze) idonea a procedere alla cancellazione (nel menzionato caso di omonimia), rettifica o integrazione delle informazioni raccolte e comunicate sul proprio conto.

Nonostante questa ulteriore attività svolta autonomamente dall’interessato, la Questura di Milano non provvedeva, quantomeno limitatamente all’erronea informativa dovuta alla menzionata omonimia (riconosciuta dalla stessa Questura, stando alla dichiarazione di quest’ultima del 10 agosto 2001 indirizzata al Garante), ad inviare, altresì, comunicazione di rettifica della propria anteriore comunicazione al Tribunale di Milano, come invece le regole di correttezza avrebbero imposto (art. 9, comma 1, lett. a), legge n. 675/1996).

Né la Questura medesima provvedeva a segnalare all’interessato, come pure le regole di correttezza e di trasparenza nei confronti del cittadino richiederebbero, la possibilità di esercitare i diritti di rettifica dei dati trattati nel menzionato Centro elaborazione dati, avvalendosi della procedura prevista dall’art. 10, legge 1 aprile 1981, n. 121 (come modificato dall’art. 42 legge n. 675/1996).

5. Peraltro, muovendo dalla documentazione acquisita, ed in particolare dalla comunicazione del Centro elaborazione dati dell’8 agosto 2001 sopra richiamata, è dato rilevare che a tale data "negli schedari informatici del Centro Elaborazione dati Interforze nulla risulta a carico" dell’interessato.

Tale affermazione solleva un ulteriore profilo problematico: la pluralità degli archivi contenenti informazioni personali sui cittadini che (al di là delle disposizioni della legge n. 121/1981 nella parte in cui si disciplina il menzionato Centro) possono non essere parimenti riversate nel medesimo Centro, rispetto al quale è possibile attivare controlli da parte degli interessati.


6. La richiesta sottoposta a questa Autorità evidenzia ulteriori aspetti problematici che derivano da un quadro normativo non ancora adeguato integralmente ai principi introdotti dalla legge n. 675 del 1996: essi hanno già formato oggetto di segnalazione al Presidente del Consiglio dei ministri sul finire del 2001 e sono stati riassunti anche nel provvedimento adottato in data 11 gennaio 2001 dal Garante in ordine a taluni trattamenti effettuati dall´Arma dei carabinieri.

In particolare il caso di specie evidenzia alcuni limiti delle modalità di trattamento dei dati utilizzate da forze di polizia, con conseguenti effetti pregiudizievoli per i diritti dei cittadini e per la stessa efficacia dell’azione di polizia. Detto complessivo sistema, per come è attualmente strutturato il flusso stesso delle informazioni, non consente che i dati possano essere completi in ogni sede interessata, mancando dispositivi tali da rendere sempre possibile un flusso informativo "di ritorno" (dall’ufficio giudiziario all’ufficio di polizia che ha attivato il procedimento e tra uffici di polizia) che abbia ad oggetto i medesimi fatti contestati con la notizia criminis e ne consenta l’effettivo aggiornamento, specie nei casi in cui il procedimento si concluda con un provvedimento favorevole nei confronti del cittadino o sia nuovamente definito a suo favore in altri gradi di giudizio.

Opportune modifiche normative potrebbero essere introdotte, atteso che la disciplina complessiva in materia di protezione dei dati personali dovrebbe essere completata nell´ambito degli interventi normativi di attuazione della legge di delega n. 127 del 2001: essa prevede, fra l´altro, l´adozione entro il 31 dicembre 2002 di un testo unico nel quale potranno trovare una definitiva sistemazione le disposizioni che applicano i principi in materia di dati personali nel settore della giustizia e dell´attività di polizia.

In attesa di tale completamento, in base all´articolo 4 della legge n. 675/1996, la disciplina in materia di protezione dei dati personali trova comunque parziale applicazione ai trattamenti effettuati da organi o uffici di polizia concernenti dati memorizzati o destinati a confluire nel Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza, ovvero previsti espressamente da disposizioni di legge per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati. Lo stesso citato articolo 4 fa salva l´applicabilità a tali trattamenti di alcune disposizioni della medesima legge n. 675, espressamente richiamate nel comma 2 dell´articolo, concernenti, in particolare, i requisiti di liceità dei dati personali trattati e la sicurezza dei relativi trattamenti, nonché le verifiche e i controlli esercitabili dal Garante.

In applicazione di tali principi, gli uffici di polizia, come ogni altro soggetto pubblico e privato cui si applica la legge n. 675, possono, fra l´altro, trattare solo i dati "pertinenti ... e non eccedenti" rispetto alle finalità istituzionali (art. 9, legge n. 675) e "in modo lecito e secondo correttezza". I dati, inoltre, devono essere "esatti e, se necessario, aggiornati" e conservati per un periodo di tempo "non superiore a quello necessario agli scopi" per i quali sono stati trattati.

Ciò premesso, il Garante richiama l´attenzione sulla necessità che gli uffici e i comandi di polizia effettuino periodicamente attente verifiche sulla rispondenza dei dati trattati ai requisiti di liceità e correttezza appena descritti e, ove necessario, provvedano a modificare, integrare o cancellare i dati in possesso in base ad aggiornati elementi riferiti anche ai diversi esiti processuali delle vicende, eventualmente acquisiti anche ad iniziativa dell´interessato.

Nel caso in esame, è poi necessario che tutti gli uffici e i comandi cui si riferisce il presente provvedimento aggiornino le informazioni relative al segnalante e riferiscano al Garante circa l´eventuale conservazione nei propri archivi di dati inerenti alla situazione dell’interessato e la loro conformità ai principi appena descritti, in particolare in riferimento alle risultanze fornite dal medesimo interessato e ai successivi gradi di giudizio.

È altresì necessario che la Regione carabinieri Lombardia e il Comando provinciale carabinieri di Milano chiariscano ulteriormente se allo stato risultino o meno dati relativi all’interessato negli archivi di altri comandi presso i quali lo stesso ha lamentato l´uso non corretto di propri dati personali e in particolare presso le stazioni di Opera, Locate di Triulzi, Roccaro, nonché di Zogno (BG) e di Sartirana Lomellina (PV).

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

a) segnala alla Questura di Milano, alla Regione carabinieri Lombardia e al Comando provinciale carabinieri di Milano, ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. c), della legge n. 675/1996, la necessità di conformare i trattamenti di dati personali cui si riferisce il presente provvedimento ai principi e alle indicazioni sopra enunciati, nonché agli altri principi applicabili ai sensi dell´articolo 4, comma 2, della legge n. 675 del 1996;

b) invita i predetti organi a far pervenire al Garante entro il 30 maggio 2002 ulteriori e aggiornati elementi, anche in ordine all´eventuale conservazione di dati inerenti l’interessato nelle stazioni sopra individuate;

c) dispone che copia del presente provvedimento sia inviata anche al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell´interno e al Comando generale dell´Arma dei carabinieri.

Roma, 17 gennaio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli