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Procedimento relativo ai ricorsi - Qualora i dati siano forniti all'interessato solo dopo la presentazione del ricorso vanno rimborsate le spese d...

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[doc. web. n. 1064421]

Procedimento relativo ai ricorsi - Qualora i dati siano forniti all´interessato solo dopo la presentazione del ricorso vanno rimborsate le spese del procedimento - 6 giugno 2002

Nell´ipotesi in cui il riscontro alle richieste dell´interessato sia successivo all´invito ad aderire formulato dal Garante, il titolare del trattametno è tenuto a rimborsare al ricorrente che li abbia richiesti i diritti e le spese del procedimento definito con declaratoria di non luogo a provvedere (fattispecie in cui l´interessato aveva presentato una richiesta d´accesso nei confronti di una società che effettua promozioni commerciali e vendite per corrispondenza).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dal Sig. Luigi Zuccherino

nei confronti di

D - Mail S.r.l.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta di non avere ricevuto riscontro ad una istanza proposta ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675, con la quale aveva chiesto alla società D-Mail (cui si era rivolto dopo aver ricevuto l’offerta promozionale di un settimanale) di conoscere i dati personali che lo riguardano, la loro origine, nonché la logica e le finalità del trattamento.

Con il ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996 l’interessato ha ribadito le proprie richieste, chiedendo di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento.

All’invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato l’8 maggio 2002 ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, D-Mail ha risposto con nota anticipata via fax il 14 maggio 2002 con la quale ha precisato:

  • quali dati personali dell’interessato sono presenti nell’archivio della società, nonché le finalità e le modalità del trattamento;
  • che tali dati sono presenti in archivio in quanto l’interessato "risulta essere cliente della azienda Pocket Power Business News S.r.l. (ora non più in esercizio), appartenente al gruppo D-Mail dal 1999";
  • che "attualmente l’anagrafica è presente nell’archivio ma esclusa da qualsiasi promozione, di D - Mail o di terzi";

L’interessato, con fax in data 20 maggio 2002, ha manifestato perplessità in ordine alla risposta pervenuta, precisando di non ricordare di aver avuto contatti con la Pocket Power Business News S.r.l., né di avere espresso al riguardo alcun consenso al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

CIÒ PREMESSO OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali dell’interessato svolto da una società che invia promozioni commerciali ed effettua vendita per corrispondenza.

In relazione alle specifiche richieste formulate dall’interessato va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, avendo il titolare del trattamento fornito riscontro alle istanze formulate.

Tale riscontro è pervenuto solo dopo la presentazione del ricorso al Garante e vanno pertanto poste a carico della società resistente le spese e i diritti relativi al presente procedimento, che appare congruo determinare, ai sensi dell’art. 20, comma 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione ed alla presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina, ai sensi dell’art. 20, comma 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posti a carico di D-Mail S.r.l. che dovrà liquidare direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 6 giugno 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli