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Procedimento relativo ai ricorsi - Dati forniti dopo la presentazione del ricorso e rifusione delle spese ' 10 gennaio 2002 [1064303]

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[doc. web. n. 1064303]

Procedimento relativo ai ricorsi - Dati forniti dopo la presentazione del ricorso e rifusione delle spese – 10 gennaio 2002

Qualora il riscontro alle richieste dell´interessato sia successivo all´invito ad aderire formulato dal Garante, il titolare del trattamento deve rimborsare al ricorrente che li abbia richiesti i diritti e le spese del procedimento definito con declaratoria di non luogo a provvedere.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dal sig. Benito Arcaini, rappresentato e difeso dall’avv. Ivano Cimatti

nei confronti

Selezione Auto 2000 S.r.l. e CAR 74 S.r.l.

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto un completo riscontro alla propria richiesta, avanzata ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996, di accedere ai dati che lo riguardano, "personali e sensibili", in possesso di Selezione Auto 2000 S.r.l. e di CAR 74 S.r.l., nonché di conoscere le modalità del loro trattamento con specifico riferimento alla "procedura di prenotazione…e di consegna" di un’autovettura acquistata per il tramite dei predetti titolari del trattamento.

Nel ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996, il ricorrente ha ribadito le proprie richieste fornendo un elenco di "atti e documenti" che conterrebbero dati personali non ancora messi a disposizione e chiedendo di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento.

Preso atto dell’assenso manifestato dalle parti, ai sensi dell’art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 501/1998, il termine per la decisione del ricorso (presentato il 22 novembre 2001) è stato prorogato di 20 giorni.

All’invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 27 novembre 2001 ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, CAR 74 S.r.l. ha risposto con nota anticipata via fax in data 6 dicembre 2001, fornendo ulteriori precisazioni e dati ad integrazione di quanto già comunicato in sede di riscontro dell’istanza ex art. 13, e rilevando peraltro l’inesistenza di una serie di informazioni richieste dal ricorrente.

Selezione Auto 2000 S.r.l. ha risposto con nota anticipata via fax in data 18 dicembre 2001, fornendo precisazioni in ordine al trattamento dei dati personali svolto, allegando copia di alcuni documenti richiesti e precisando l’inesistenza di altre informazioni cui faceva riferimento il ricorso.

Nell’audizione tenutasi in data 4 gennaio 2002 Selezione Auto 2000 S.r.l. ha precisato di avere fornito risposta a tutte le richieste del ricorrente, mentre CAR 74 S.r.l. ha manifestato la disponibilità, a fronte di una ulteriore richiesta di precisazione da parte del ricorrente, a verificare "i dati inerenti l’acquisto dell’autovettura comunicati a Fiat Auto".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sull’accesso ai dati personali dell’interessato trattati e tuttora conservati da due società che hanno svolto attività di intermediazione nell’acquisto di un’autovettura del ricorrente medesimo.

In proposito deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501 del 1998, avendo i due predetti titolari del trattamento comunicato al ricorrente i dati personali richiesti, manifestando altresì, per quanto concerne specificamente CAR 74 S.r.l., la disponibilità ad effettuare ulteriori verifiche ed a comunicare i rimanenti dati eventualmente reperiti.

Il riscontro alle richieste dell’interessato è però avvenuto solo dopo la presentazione del ricorso al Garante.

Il complessivo ammontare delle spese sostenute dal ricorrente va determinato nella misura forfetaria di euro 160,00 di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenendo conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso.

Considerata la mancanza di un tempestivo riscontro alla richiesta precedentemente avanzata dall’interessato ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675, tale ammontare è posto a carico per metà di Selezione Auto 2000 S.r.l. e per l’altra metà di CAR 74 S.r.l.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

  • dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 sul presupposto che i titolari del trattamento comunichino, in via conclusiva, all’interessato, entro il 29 marzo 2002 di non possedere ulteriori dati personali oltre quelli allo stesso già comunicati;
  • determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria complessiva di euro 160,00, di cui euro 25,82 per diritti, l’ammontare delle spese e dei diritti posto a carico per metà di Selezione Auto 2000 S.r.l. e, per l’altra metà di CAR 74 S.r.l., le quali dovranno liquidarli direttamente in favore del ricorrente.


Roma, 10 gennaio 2002


IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1064303
Data
10/01/02

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso

Vedi anche (10)