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Diritto di accesso - Il riscontro alla richiesta d'accesso dev'essere integrale ed effettivo ' 10 gennaio 2002 [1064276]

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[doc. web. n. 1064276]

Diritto di accesso - Il riscontro alla richiesta d´accesso dev´essere integrale ed effettivo

La semplice offerta, da parte di un gestore di telefonia mobile, della disponibilità a fornire al ricorrente ulteriori elementi identificativi delle carte ricaricabili a lui formalmente intestate da un rivenditore, nonché a cessare ogni attività di trattamento dei dati personali dell´interessato, non vale a costituire adempimento dell´obbligo connesso all´esercizio del diritto di accesso.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da XY S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. YZ presso il cui studio in K ha eletto domicilio

nei confronti di

Omnitel Pronto Italia S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

La società ricorrente, che dichiara di non aver "mai posseduto, né attivato alcun telefono cellulare", è venuta a conoscenza "nell’ambito di indagini svolte dalla Guardia di Finanza… dell’esistenza di una utenza cellulare Omnitel intestata" a proprio nome. Lamenta quindi che la società Omnitel Pronto Italia S.p.A. non abbia fornito riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto di conoscere i dati che la riguardano, "con specificazione di tutte le utenze telefoniche…intestate e con espressa indicazione del soggetto che aveva provveduto a darvi attuazione".

Con il ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996, la ricorrente ha quindi chiesto la cessazione del trattamento dei dati in questione e l’attribuzione delle spese del procedimento a carico della resistente.

All’invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 20 dicembre 2001 ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Omnitel Pronto Italia S.p.A. ha risposto con nota anticipata via fax in data 28 dicembre 2001, con il quale ha riscontrato le richieste della ricorrente:

  • segnalando che risulterebbero attivate a nome della società ricorrente un totale di 293 carte ricaricabili intestate, in fase di vendita, a XY S.r.l. da un rivenditore autorizzato (cd. dealer) di cui vengono forniti gli estremi identificativi;
  • precisando di non poter procedere alla cancellazione dei dati dovendo conservare "i dati relativi alle utenze telefoniche per un periodo di 5 anni successivi alla disattivazione";
  • impegnandosi a svolgere nel frattempo "puntuali verifiche sui reali utilizzatori delle 154 carte ricaricabili" tuttora intestate alla società ricorrente.

La ricorrente, con fax in data 28 dicembre 2001 nel dare atto della "ottemperanza da parte di Omnitel Pronto Italia S.p.A"….con riguardo alla comunicazione dei dati personali trattati e della loro origine, ha chiesto di conoscere "anche la data di attivazione delle singole utenze telefoniche". Ha chiesto inoltre che "tutte le utenze telefoniche" alla stessa intestate "vengano disattivate, ovvero intestate agli effettivi utilizzatori".

La società resistente, con fax del 2 gennaio 2002, ha manifestato la propria disponibilità ad ottemperare entro 45 giorni a quanto richiesto in considerazione del "numero ingente di SIM" in questione.


CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sull’accesso al complesso dei dati personali della ricorrente detenuti da una società esercente un servizio di telefonia mobile e riferiti a varie utenze telefoniche asseritamente attivate a nome e all’insaputa della ricorrente medesima.

La richiesta di conoscere i predetti dati personali ha trovato in parte soddisfazione, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, da parte della società resistente, che ha messo a disposizione una serie di dati (numero di carte attivate a nome del ricorrente, numeri telefonici alle stesse associati, estremi identificativi del rivenditore che avrebbe intestato le predette carte ricaricabili).

Al riguardo, in riferimento ai profili sopra evidenziati, può essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501 del 1998

Il ricorso deve invece essere accolto per quanto riguarda la richiesta di conoscere ulteriori elementi identificativi delle carte in questione, nonché di avere riscontro alla richiesta di cessazione delle attività di trattamento in oggetto. Su tali profili, il titolare del trattamento ha peraltro manifestato già la propria disponibilità a fornire le altre informazioni richieste entro il tempo tecnico di 45 gg. circa, strettamente necessario all’effettuazione di tali operazioni.

Il titolare del trattamento dovrà pertanto corrispondere a tali ulteriori richieste, entro un termine che appare congruo fissare al 29 marzo 2002.

Considerato, infine, che il riscontro alle richieste della società interessata è avvenuto solo a seguito della presentazione del ricorso a questa Autorità, va posto a carico di Omnitel Pronto Italia S.p.A. l’ammontare delle spese sostenute dalla ricorrente, determinato nella misura forfettaria di euro 160,00, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenendo conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso.


PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 con riferimento ai dati comunicati dal titolare del trattamento con la nota del 28 dicembre 2001;

b) accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso per quanto concerne le altre richieste della ricorrente e ordina a Omnitel Pronto Italia S.p.A. di corrispondere entro il 29 marzo 2002 a tali richieste, dando conferma alla ricorrente e a questa Autorità entro la stessa data dell’avvenuto adempimento;

c) determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 160,00, di cui euro 25,82 per diritti, l’ammontare delle spese e dei diritti posti a carico di Omnitel Pronto Italia S.p.A., che dovrà liquidarli direttamente in favore della ricorrente;


Roma, 10 gennaio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli