g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 17 aprile 2003 [1054689]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc web n. 1054689]

Provvedimento del 17 aprile 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO

Al ricorrente, ufficiale della Marina militare, con sentenza n. XXX pronunciata dal gup presso il Tribunale di Catania ai sensi dell´art. 444 c.p.p., era stata applicata la pena di nove mesi di reclusione.

A giudizio dell´interessato, essendo trascorsi cinque anni dalla data di irrevocabilità della sentenza, "qualsiasi ulteriore trattazione dei (…) dati all´interno dell´Amministrazione Difesa non può avere alcuna valida motivazione se non un´attività discriminatoria nei confronti del ricorrente".

Con un´istanza avanzata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675 del 1996, il ricorrente ha pertanto eccepito la liceità della conservazione dei dati personali che lo riguardano relativi alla predetta vicenda penale presso "le banche dati digitale e cartacea" della Direzione generale del personale; ha quindi chiesto la loro cancellazione, opponendosi, altresì, al loro ulteriore trattamento "in qualsiasi modo ed in qualsiasi sede".

Non avendo ricevuto alcun riscontro, il ricorrente ha proposto ricorso al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, ribadendo le proprie richieste.

Nel corso del procedimento le parti hanno concordato, ai sensi dell´art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 501/1998 una proroga di venti giorni del termine per la decisione sul ricorso.

All´invito ad aderire spontaneamente alle richieste dell´interessato, formulato il 6 marzo 2003 ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente ha risposto con nota del 1° aprile 2003, sostenendo che:

  • l´estinzione del reato ai sensi dell´art. 445, comma 2, del codice di procedura penale "non comporta alcun obbligo (…) della distruzione dei dati informatici e cartacei (…)", restando in vigore la disciplina regolamentare concernente i documenti matricolari del personale militare della Marina (R.D. 24 agosto 1941, n. 1236). In particolare l´art. 28, comma 3, di detto regolamento fa espresso rinvio all´art. 606 (ora 688) del c.p.p. in base al quale tutte le amministrazioni pubbliche (oltre ad ogni organo avente giurisdizione penale) hanno diritto di ottenere il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome di una determinata persona quando lo stesso è necessario per provvedere ad un atto delle loro funzioni;
  • la contestata gestione dei dati personali del ricorrente è lecita in quanto "avviene per lo svolgimento delle funzioni istituzionali (…) in conformità a quanto disposto dall´art. 27 della legge n. 675/1996"; pertanto non potrebbe trovare accoglimento l´opposizione dell´interessato ad ogni ulteriore trattamento;
  • peraltro, recentemente, a seguito di una richiesta da parte dell´interessato di ottenere un estratto del proprio documento matricolare è stato "omesso il quadro penale" allo stesso relativo.

Con memoria inviata via fax l´11 aprile 2003 il ricorrente ha contestato il riscontro ottenuto, ribadendo le proprie posizioni.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso concerne la conservazione dei dati personali di un ufficiale della Marina militare da parte della Direzione generale per il personale militare contenuti nello stato matricolare allo stesso riferito e relativi ad un procedimento penale.

Il ricorso è infondato.

Dalla documentazione in atti non risulta che le disposizioni specifiche previste per il trattamento dei dati matricolari del personale militare siano state violate nel caso di specie.

Come rilevato dal medesimo interessato, i dati ad esso riferiti risultano aggiornati e non è emerso che gli stessi siano stati oggetto di comunicazione o diffusione illecita, né risultano violate nella fattispecie l´art. 9 della legge n. 675/1996 e le altre pertinenti disposizioni applicabili (art. 24 della legge cit.).

D´altra parte, come già rilevato dal Garante nell´analogo provvedimento del 6 febbraio 2001 (pubblicato in Bollettino n. 17, pp. 30 e ss.), è lecito il trattamento di dati giudiziari da parte della pubblica amministrazione, ove effettuato per finalità di gestione del rapporto di lavoro (art. 9 d.lg. n. 135/1999).

Naturalmente, la conservazione ed il trattamento di tali dati, nel rispetto del principio di stretta pertinenza e non eccedenza (art. 3 d.lg. n. 135/1999), presso il solo archivio centrale della Direzione per il personale militare, restano limitati alle sole ipotesi normativamente consentite in base alle disposizioni in materia di dati personali, con doverosa individuazione di idonee modalità di conservazione anche separata dei dati.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

dichiara infondato il ricorso nei termini di cui in motivazione.

 

Roma, 17 aprile 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1054689
Data
17/04/03

Tipologie

Decisione su ricorso