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Dati sensibili - Trattamento dei dati per ragioni di giustizia - 5 novembre 2003 [1053828]

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[doc web n. 1053828]

Dati sensibili - Trattamento dei dati per ragioni di giustizia - 5 novembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Carlo Bonomi presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

Il ricorrente afferma di non avere ricevuto idoneo riscontro ad un´istanza proposta nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, con la quale si era opposto alla divulgazione di un particolare dato sensibile che lo riguarda (affezione da AIDS) avvenuta a seguito del deposito agli atti di un procedimento giudiziario di un verbale di sommarie informazioni assunte ex art. 351 c.p.p. dalla Guardia di finanza-Comando tenenza di Treviglio nell´ambito di indagini di polizia giudiziaria. Il ricorrente aveva chiesto, tra l´altro, l´eliminazione "dall´incarto processuale" dell´intero atto contenente informazioni personali relative al proprio stato di salute, ovvero una rettifica del medesimo atto "mediante l´eliminazione" dell´informazione in questione.

Secondo il ricorrente, il dato relativo alla infezione da AIDS sarebbe stato ottenuto dal ricorrente medesimo, dietro ripetute domande nel corso della redazione del verbale di sommarie informazioni, solo grazie all´assicurazione che il dato stesso sarebbe rimasto segreto e non sarebbe stato divulgato.

Il pubblico ministero ha dichiarato non luogo a provvedere in ordine a tale richiesta, constatando interamente inapplicabile la legge n. 675/1996 al caso di specie e ritenendo, oltre ad un difetto di competenza, l´impossibilità di aderire alle richieste presentate stante quanto previsto dalle norme processuali.

Con il ricorso ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675 l´interessato ha ribadito le proprie istanze.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il d.P.R. 31/3/1998 n. 501 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1/2/1999), contenente il regolamento di organizzazione e funzionamento dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, ha introdotto agli artt. 18, 19 e 20 la disciplina relativa alla forma, alle modalità di presentazione ed al procedimento per l´esame dei ricorsi al Garante previsti dall´art. 29 della legge n. 675/1996.

Tale normativa disciplina, altresì, le ipotesi di inammissibilità dei ricorsi (art. 19, d.P.R. n. 501/1998) e prevede che gli stessi siano dichiarati inammissibili o manifestamente infondati anche prima che il ricorso sia comunicato al titolare e al responsabile del trattamento con il connesso invito ad aderire (art. 20, comma 1, d.P.R. n. 501/1998).

Il ricorso è inammissibile.

Dalla documentazione in atti risulta che l´interessato ha proposto una previa istanza in relazione ai diritti tutelati dall´art. 13 della legge n. 675/1996 presentandola al pubblico ministero che procede presso la Procura di Bergamo.

In proposito va rilevato che ai sensi dell´art. 4, comma 1, lettera d), della legge n. 675/1996, parte della disciplina in essa contenuta non si applica, allo stato, "al trattamento di dati personali effettuato (…) per ragioni di giustizia, nell´ambito di uffici giudiziari (…) e del Ministero di grazia e giustizia".

A questa categoria di trattamenti, fra i quali rientra il trattamento in questione, si applicano al momento solo alcune disposizioni della legge n. 675/1996, disposizioni specificamente elencate nel comma 2 del medesimo art. 4 e fra le quali non sono compresi né l´art. 13 (esercizio del diritto di accesso ai dati, di opposizione al loro trattamento per motivi legittimi, etc.), né l´art. 29 (in materia di ricorsi al Garante). Nei confronti dei medesimi trattamenti è allo stato possibile sollecitare, attraverso una richiesta o l´invio di una segnalazione o di un reclamo al Garante, la verifica della rispondenza dei trattamenti di dati ai requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti (artt. 31, comma 1, lett. d) e p) e 32, in relazione al citato art. 4, comma 2).

Alla luce della documentazione in atti, e in particolare dei rilievi formulati in ordine alla correttezza nella raccolta del dato sensibile in questione da parte del menzionato Comando tenenza della guardia di finanza, questa Autorità si riserva di instaurare un autonomo procedimento ai sensi dell´art. 31, comma 1, della legge n. 675/1996 per verificare il rispetto dei principi di cui all´art. 9 della medesima legge in ordine al trattamento in questione, la cui eventuale violazione può peraltro comportare l´obbligo del risarcimento del danno anche non patrimoniale cagionato (art. 29, comma 9, legge cit.).

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

dichiara inammissibile il ricorso nei termini di cui in motivazione.

 

Roma, 5 novembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli