g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 5 dicembre 2003 [1053809]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc web n. 1053809]

Provvedimento del 5 dicembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Andrea Lodrini

nei confronti di

Netpower s.a.s.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad una istanza formulata nei confronti di Netpower s.a.s., con la quale, nel contestare l´invio di messaggi di posta elettronica a contenuto promozionale, provenienti da siti Internet tra i quali, in particolare, il sito www.mailextra.com di cui è titolare tale società, unitamente ad alcune richieste non previste dall´art. 13 della legge n. 675/1996, ai sensi di tale disposizione si era opposto al trattamento illecito dei dati che lo riguardano ed aveva chiesto di conoscere l´origine degli stessi e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 15 ottobre 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente ha risposto con un fax in data 22 ottobre 2003, sostenendo:

  • che "il servizio Mailextra (…) consiste nel fornire ai webmaster uno strumento per la creazione, il controllo e la gestione di newsletter";
  • che gli indirizzi e-mail "vengono riversati in un database che si occupa di preservare gli indirizzi inseriti dal webmaster affiliato" e "in cambio di questo servizio, come da regolamento, mailextra si riserva il diritto, almeno una volta al mese, di inviare una propria comunicazione commerciale";
  • di non aver designato un responsabile del trattamento dei dati personali;
  • che "in ogni e-mail che giunge ad un qualsiasi indirizzo che si iscrive ad una qualsiasi newsletter, di un qualsiasi webmaster affiliato, viene inserito un link http://www.mailextra.com/mail/remove.asp che permette la rimozione automatica del proprio indirizzo dalla newsletter in questione, se l´iscrizione dovesse essere avvenuta senza il consenso dell´intestatario dell´indirizzo e-mail".

Con memoria datata 28 ottobre e fax del 4 novembre 2003, il ricorrente ha manifestato alcune perplessità in ordine ai riscontri pervenuti ed ha sottolineato di aver ricevuto un´ulteriore e-mail non sollecitata avente contenuto promozionale in data 30 ottobre 2003.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996, all´art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 e all´art. 10 del d.lg. 22 maggio 1999, n. 185.

La ricerca e il successivo utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 1, comma 2, lett. b) e c), della legge n. 675/1996. Le richieste dell´interessato, formulate ai sensi dell´art 13 della citata legge n. 675/1996, sono pertanto legittime.

L´utilizzazione di indirizzi di posta elettronica ottenuti attraverso particolari software o reperiti in Internet non è consentita per l´invio generalizzato di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario (cfr. Provv. del Garante dell´11 gennaio 2001, in Bollettino 2001, n. 16, p. 39), senza un´idonea informativa rilasciata ai sensi dell´art. 10 della legge n. 675/1996 e in assenza del previo consenso dell´interessato o di uno degli altri presupposti del trattamento di cui alle disposizioni sopraindicate.

Dalla documentazione in atti è emerso che la resistente non ha fornito esplicito e completo riscontro alla richieste dell´interessato di conoscere l´origine dei dati personali che lo riguardano (limitandosi ad affermare che "il webmaster di edc-srl e sexyrisorse" non avrebbe ricevuto il consenso al trattamento dei dati personali del ricorrente), né ha fornito riscontro all´opposizione al trattamento dei dati dallo stesso formulata.

Il ricorso va pertanto accolto in riferimento a tali richieste e la resistente dovrà comunicare all´interessato la precisa origine dei dati che lo riguardano entro il 15 gennaio 2004 ed astenersi, altresì, dall´utilizzo dei medesimi dati con effetto immediato dalla data di comunicazione del presente provvedimento, dando anche conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro l´indicata data del 15 gennaio 2004.

In relazione all´istanza volta a conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato ai sensi dell´art. 8 della legge n. 675/1996, va invece dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, avendo la resistente fornito al riguardo un idoneo riscontro.

Con autonomo procedimento instaurato ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. b) e c), della legge n. 675/1996, questa Autorità effettuerà autonome verifiche sul complessivo trattamento di dati personali effettuato dalla resistente, anche in riferimento al rispetto dell´obbligo dell´informativa di cui all´art. 10 della legge n. 675/1996.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a euro 150 a carico della resistente, previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato dopo la proposizione del ricorso seppure in modo incompleto.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) accoglie il ricorso con riferimento alle richieste concernenti l´origine dei dati personali relativi all´interessato e l´opposizione al trattamento e ordina alla resistente di adempiere a tali richieste nei termini di cui in motivazione, dando comunicazione dell´avvenuto adempimento anche a questa Autorità;

b) non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in ordine alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento;

c) determina in misura forfettaria, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R.  n. 501/1998, nella misura di 250 euro, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari a 150 euro a carico di Netpower s.a.s., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

 

Roma, 5 dicembre 2003

 

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli