Parere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sullo schema di...
Parere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sullo schema di decreto del Capo Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante la definizione delle specifiche del foglio di servizio elettronico per il servizio di noleggio con conducente (“NCC”) - 23 settembre 2026 [10302983]
[doc. web n. 10302983]
Parere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sullo schema di decreto del Capo Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno, recante la definizione delle specifiche del foglio di servizio elettronico per il servizio di noleggio con conducente (“NCC”) di cui all’articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 - 23 settembre 2026
Registro dei provvedimenti
n. 630 del 23 settembre 2026
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia, componente, e il dott. Luigi Montuori, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito, Regolamento);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito, Codice);
VISTA la legge 15 gennaio 1992, n. 21 recante “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea” ai sensi della quale, in particolare:
- la licenza per l’esercizio del servizio di taxi e l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing o ad uso noleggio a lungo termine del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata (art. 8, comma 1);
- i comuni garantiscono idonee forme di controllo circa l’effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati (art. 10, comma 5-quater);
- nel servizio di noleggio con conducente è previsto l’obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell’interno. Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare: targa del veicolo; nome del conducente; data, luogo e chilometri di partenza e arrivo; orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; dati del fruitore del servizio (art. 11, comma 4);
VISTO, il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (“Nuovo Codice della strada”) e, in particolare, gli articoli 11 e 12;
VISTO il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 ottobre 2024, n. 226 (sul quale il Garante ha espresso il prescritto parere con provvedimento n. 328 del 23 maggio 2024 – doc. web n. 10019934), adottato di concerto con il Ministero dell’interno, recante la disciplina delle modalità di tenuta e compilazione del foglio di servizio elettronico di cui al citato articolo 11, comma 4, successivamente annullato, unitamente agli atti ad esso presupposti e conseguenziali, dal Tribunale Amministrativo del Lazio, con le sentenze nn. 15272/25, 15273/25, 15284/25, 15288/25, 19502/25, 19503/25, 19504/25 e 23624/25;
VISTA, in particolare, la richiamata sentenza del TAR Lazio n. 15273/25 che ha ritenuto il citato decreto ministeriale “affetto da un vizio genetico insanabile, derivante dall’esercizio ultra vires della funzione amministrativa attribuita e dalla radicale carenza di copertura legislativa”, recando “un impianto organico che ha travalicato il perimetro assegnato dalla legge e ha introdotto una disciplina sostanziale dell’attività NCC sotto forma di disciplina tecnica” (punto 44);
VISTA, altresì, la sentenza della Corte costituzionale n. 163/2025, depositata in data 4 novembre 2025 la quale, nel dichiarare, tra l’altro, che “non spettava allo Stato e, per esso, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’interno, adottare il citato decreto 16 ottobre 2024, n. 226”, limitatamente, in particolare, alla previsione dell’utilizzo esclusivo dell’applicazione informatica ministeriale per la compilazione del foglio di servizio elettronico, ha statuito che “La scelta di imporre un sistema centralizzato, sviluppato dallo Stato, risulta eccedente rispetto alla finalità di assicurare la verifica telematica dei dati contenuti nel foglio di servizio. Le attività di controllo, infatti, possono ben essere garantite attraverso soluzioni alternative più rispettose della libera iniziativa economica privata e dell’autonomia organizzativa degli operatori economici...” e che “Per converso, l’imposizione di un’applicazione proprietaria, accessibile solo mediante Sistema pubblico di identità digitale (SPID) o Carta d’identità elettronica (CIE) e non interoperabile con altri strumenti tecnologici […] si pone in contrasto con il principio di neutralità tecnologica”;
VISTE le note del 1° luglio, del 3 agosto e, da ultimo, del 9 settembre 2026, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito, “Ministero”), al fine di acquisire il prescritto parere, ha sottoposto all’Autorità lo schema di decreto del Capo Dipartimento per i trasporti e la navigazione di concerto con il Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, recante la definizione delle specifiche del foglio di servizio elettronico per il servizio di noleggio con conducente (“NCC”) di cui all’articolo 11, comma 4, della citata legge n. 21/1992;
VISTA, altresì, la nota del 13 luglio 2026 con cui il Ministero ha fornito all’Autorità gli elementi di valutazione richiesti con nota del 7 luglio 2026, evidenziando in particolare che:
- “La titolarità del trattamento è […] attribuita ai singoli vettori NCC, quali soggetti obbligati dalla Legge alla compilazione e alla tenuta del foglio di servizio elettronico, che determinano, inoltre, le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali necessari all’adempimento degli obblighi di legge connessi alla tenuta del medesimo foglio di servizio elettronico”, mentre “Al Ministero restano esclusivamente le funzioni di regolazione e di definizione delle specifiche tecniche demandategli dall’articolo 11, comma 4, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21”;
- il Ministero “a) non gestisce gli applicativi informatici utilizzati dai vettori NCC né partecipa al loro funzionamento operativo; b) non accede direttamente agli applicativi informatici nell’ambito del loro ordinario funzionamento, né dispone di un accesso continuo o generalizzato ai dati in essi contenuti; c) non determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali contenuti nei fogli di servizio elettronici […]; d) non tratta i dati personali contenuti nei fogli di servizio elettronici per finalità proprie ulteriori rispetto all’esercizio delle competenze normative e regolatorie attribuitegli dalla legge. L’eventuale consultazione dei fogli di servizio avviene esclusivamente nei casi e con le modalità espressamente previste dallo schema di Decreto mediante richiesta di accesso […] ai vettori NCC, per le sole finalità di manutenzione ed evoluzione del Registro informatico pubblico nazionale”;
RILEVATO che, nell’ambito delle premesse allo schema da ultimo trasmesso con la citata nota del 9 settembre 2026, il Ministero ha, in particolare:
- valutato che “in forza dell’interpretazione fornita dai giudici di merito”, il citato art. 11, comma 4 “avrebbe attribuito al Ministero il solo potere di definire le “specifiche” tecniche del foglio di servizio elettronico, ossia il formato digitale, la firma, le modalità di conservazione e l’obbligo di esibizione ma non il potere di introdurre una nuova disciplina sostanziale del servizio o di istituire un sistema centralizzato per la compilazione del foglio di servizio elettronico, soggetto a vincoli informatici, temporali o operativi”;
- preso atto che il TAR Lazio, con la citata sentenza n. 15273/25, ha rilevato che l’annullamento del decreto impugnato “non preclude, in linea teorica, la possibilità per l’Amministrazione di esercitare nuovamente il potere attribuito de iure condito laddove ne sussistano i presupposti, a condizione tuttavia che tale riedizione avvenga nel rigoroso rispetto del perimetro tracciato dalla legge e dei principi generali dell’ordinamento”, precisando che “Il punto di partenza obbligato è costituito dal dettato dell’art. 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nella formulazione risultante dalle modifiche legislative più recenti” e che “Rientra nei limiti del potere riconosciuto al Ministero la determinazione dei contenuti informativi minimi del foglio elettronico, purché questi siano strettamente coerenti con quelli prescritti dalla legge (targa, conducente, dati temporali e chilometrici del servizio, fruitore del servizio) o logicamente connessi a finalità di controllo e tracciabilità effettiva”;
- ritenuto necessario “garantire piena ed esaustiva esecuzione alle decisioni del TAR Lazio, nei termini prospettati dalle sentenze del medesimo giudice amministrativo […] attraverso l’adozione di un nuovo decreto attuativo dell’articolo 11, comma 4, della legge n. 21 del 1992, integralmente sostitutivo del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 ottobre 2024, n. 226, e il conseguente annullamento delle circolari applicative delle disposizioni censurate adottate dal medesimo Ministero”;
RILEVATO che lo schema di decreto, composto da otto articoli, disciplina le specifiche tecniche del foglio di servizio elettronico per il servizio di noleggio con conducente di cui al citato articolo 11, comma 4, al fine di garantire che gli operatori provvedano alla compilazione e tenuta del documento esclusivamente in formato elettronico, ad integrale sostituzione della versione cartacea, prevedendo, in particolare, che:
- per “applicativi informatici” si intendono “i servizi e sistemi informatici utilizzati dai vettori NCC per la compilazione e tenuta del foglio di servizio elettronico, in possesso di certificazioni di conformità alle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”; per “arrivo”, il “luogo di termine di un servizio NCC, che coincide con una rimessa nella disponibilità del vettore NCC o con le aree di cui all’articolo 11, commi 5 e 6, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 oppure con la destinazione dell’utente del servizio nel caso in cui risulti una prenotazione connessa allo svolgimento di un ulteriore servizio”; per “inizio” o “fine” servizio NCC, il luogo, la data e l’orario di prelevamento dell’utente del servizio o di arrivo a destinazione dello stesso; per “ente territorialmente competente” si intende “il Comune, la Regione, la Provincia o la Città Metropolitana competente al rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente”; per “operatore abilitato”, il “soggetto titolare di autorizzazione al servizio di noleggio con conducente (NCC), rilasciata ai sensi della normativa vigente”; per “partenza”, il “luogo di partenza da una rimessa nella disponibilità del vettore ovvero dalle aree di cui all’articolo 11, commi 5 e 6, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per svolgere un servizio NCC, oppure partenza dalla fine del servizio NCC precedente per svolgere quello successivo”; per “utente” il soggetto che usufruisce del servizio NCC (art. 1);
- il foglio di servizio elettronico costituisce lo strumento di controllo al fine di accertare che: il servizio NCC sia rivolto all’utenza specifica che avanza presso la sede o la rimessa, anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici, apposita richiesta di prenotazione di una determinata prestazione a tempo o viaggio; nell’ambito territoriale ove sia esercitato il servizio taxi, lo stazionamento a disposizione dell’utenza dei veicoli adibiti allo svolgimento del servizio NCC avvenga all’interno della rimessa; lo stazionamento a disposizione dell’utenza dei veicoli adibiti allo svolgimento del servizio NCC su suolo pubblico avvenga esclusivamente durante l’attesa dell’utente e nel corso dell’effettiva prestazione del servizio stesso (art. 2, comma 2);
- sono soggetti all’obbligo di compilazione e tenuta del foglio di servizio elettronico gli operatori abilitati all’esercizio del servizio NCC, regolarmente iscritti al registro elettronico NCC e taxi (c.d. “RENT), istituito ai sensi dell’articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, ad esclusione dei servizi di noleggio effettuati mediante natanti o veicoli a trazione animale (art. 2, comma 3);
- nel foglio di servizio elettronico sono obbligatoriamente riportati i dati relativi: alla targa del veicolo, al conducente; alla data, luogo e chilometri di partenza e arrivo; all’orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; all’utente del servizio (art. 3, comma 1);
- gli applicativi informatici utilizzati per la generazione, la compilazione e la tenuta del foglio di servizio elettronico sono sviluppati, gestiti e messi a disposizione nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, e dei principi e misure minime quali, in particolare: la riservatezza mediante cifratura dei dati personali sia durante la trasmissione su rete sia nella conservazione, con gestione protetta delle relative credenziali di accesso e chiavi crittografiche; il controllo degli accessi logici; l’integrità, la tracciabilità, la disponibilità e la continuità; la minimizzazione e la limitazione della finalità; la protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita; la gestione degli aggiornamenti e delle vulnerabilità nonché degli incidenti di sicurezza (art. 4, comma 1);
- i soggetti responsabili della realizzazione, della gestione e della messa a disposizione degli applicativi informatici adottano misure tecniche e organizzative adeguate al rischio, ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento, nonché proporzionate alle finalità di controllo e tracciabilità perseguite dal decreto (art. 4, comma 2);
- ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di compilazione e tenuta del foglio di servizio in formato elettronico, gli operatori abilitati all’esercizio del servizio NCC utilizzano applicativi informatici che rispettano le seguenti specifiche tecniche:
- il foglio di servizio elettronico è contraddistinto da un codice identificativo - attribuito automaticamente dall’applicativo informatico - da riportare sul medesimo foglio, al fine di consentirne l’individuazione univoca, ed è riferito a un unico servizio di trasporto e a un unico vettore, non essendo ammesse modalità di compilazione cumulativa del foglio di servizio elettronico per una pluralità di servizi (art. 5, comma 1, lett. a) e b));
- ciascun foglio di servizio elettronico è generato prima della partenza e registrato al momento dell’arrivo; l’inizio e la fine del servizio sono registrati dal conducente mediante l’attivazione di appositi segnali di comando presenti nell’applicativo informatico. Dopo la generazione e fino alla partenza, ogni modifica apportata è effettuata mediante funzionalità che assicurano la tracciabilità delle operazioni, la conservazione dei dati originari senza cancellazione o sovrascrittura, nonché l’evidenza delle informazioni annullate, con indicazione della data, dell’ora e del soggetto che ha effettuato l’operazione; dopo la partenza non è consentita la modificabilità manuale dei dati inseriti e l’applicativo informatico provvede in modalità automatizzata all’acquisizione e registrazione dei dati relativi ai chilometri presenti sul tachigrafo al momento della partenza e dell’arrivo, nonché al luogo e orario di partenza e arrivo, di inizio e fine servizio. Ciascuna rilevazione automatizzata è accompagnata dall’apposizione di una marca temporale o di altro meccanismo equivalente, per garantire la certezza della data e dell’ora di generazione, di modifica dei predetti dati e di registrazione, nonché la relativa integrità e immodificabilità, fermo restando che l’acquisizione automatizzata dei dati e l’interoperabilità con la strumentazione di bordo sono limitate alle informazioni strettamente necessarie alle verifiche di cui all’articolo 6 (art. 5, comma 1, lett. c), d), e), f) e k));
- è garantita l’identificabilità del soggetto che effettua la compilazione (art. 5, comma 1, lett. g));
- il foglio di servizio elettronico è protetto mediante misure di sicurezza logica adeguate a prevenire alterazioni non autorizzate dei dati; è strutturato in modo tale da garantire la conservazione dei dati originari e impedirne la modifica o la sovrascrittura successiva alla registrazione. Eventuali annullamenti in caso di errori nella generazione del foglio di servizio elettronico sono consentiti esclusivamente mediante funzionalità che assicurano la tracciabilità delle operazioni, la conservazione dei dati originari senza cancellazione o sovrascrittura, nonché l’evidenza delle informazioni annullate, con indicazione della data, dell’ora e del soggetto che ha effettuato l’operazione. Ciascuna versione del foglio di servizio elettronico costituisce parte integrante della relativa evidenza documentale (art. 5, comma 1, lett. h), i) e k));
- i fogli di servizio elettronici relativi ai servizi svolti successivamente all’ultima partenza dalla rimessa devono essere resi immediatamente accessibili, su richiesta degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12 del Nuovo Codice della strada, mediante consultazione nelle modalità di cui all’articolo 6 dello schema in esame. Ove richiesto, i predetti fogli devono essere successivamente trasmessi ai medesimi organi con modalità telematiche idonee a garantirne l’integrità, la leggibilità e la completezza informativa, in modo tale da consentire la tracciabilità delle eventuali modifiche o annullamenti intervenuti (art. 5, comma 1, lett. l));
- eventuali malfunzionamenti dell’applicativo informatico che determinano disservizio, sospensione o interruzione del servizio devono essere comunicati immediatamente dal gestore della piattaforma al Ministero e al Ministero dell’interno – polizia stradale, a mezzo di posta elettronica certificata; nei predetti periodi di sospensione o interruzione del servizio, ciascun foglio di servizio è redatto su supporto cartaceo e il relativo documento sostitutivo cartaceo deve essere esibito su richiesta degli organi di polizia stradale e conservato nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 4, dello schema (art. 5, comma 1, lett. m));
- ciascun foglio di servizio elettronico riporta gli estremi delle certificazioni di conformità alle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (“Codice dell’amministrazione digitale”), rilasciate al gestore della piattaforma per lo specifico applicativo informatico di compilazione e tenuta del foglio di servizio elettronico. Eventuali fogli di servizio prodotti tramite applicativi informatici che non rispettano le specifiche tecniche previste nello schema di decreto o che risultano privi delle predette certificazioni non consentono di comprovare l’assolvimento dell’obbligo di cui all’articolo 11, comma 4, della legge n. 21/1992 (art. 5, commi 2 e 3);
- ai fini del controllo su strada da parte degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12 del Nuovo Codice della strada, l’utilizzo degli applicativi informatici consente, in tempo reale, agli operatori abilitati di comunicare ai predetti organi il codice identificativo dei fogli di servizio generati o registrati e di esibirne copia, su richiesta degli stessi, anche in modalità digitale, nonché di fornirne copia, mediante la consultazione diretta tramite il dispositivo digitale in uso al conducente e il contestuale invio di copia dei medesimi attraverso l’applicativo informatico ovvero mediante la scansione di un QR-code generato dall’applicativo (art. 6, commi 1 e 2);
- gli organi di polizia stradale effettuano anche controlli successivi allo svolgimento del servizio, per le finalità di cui all’articolo 11 del Nuovo Codice della strada (art. 6, comma 3, lett. a));
- gli operatori abilitati, in qualità di titolari del trattamento dei dati personali effettuato mediante l’applicazione informatica utilizzata ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di compilazione e tenuta del foglio di servizio elettronico, assicurano che tale trattamento rispetti la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, inclusi i principi di cui agli articoli 5, 24, 25 e 32 del Regolamento, e che il medesimo trattamento sia effettuato ai soli fini dell’esecuzione delle attività previste dallo schema di decreto. Le misure tecniche e organizzative di cui all’articolo 32 del Regolamento sono indicate nelle specifiche tecniche dell’applicazione informatica utilizzata dagli operatori abilitati (art. 7, commi 1 e 3);
- ciascun titolare del trattamento dei dati può, nei limiti previsti dal decreto, affidare specifiche operazioni di trattamento a soggetti terzi, che agiscono in qualità di responsabili del trattamento, previo accordo con gli stessi, sulla protezione dei dati, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (art. 7, comma 2);
- decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, l’obbligo di compilazione e tenuta del foglio di servizio è assolto dagli operatori abilitati all’esercizio del servizio NCC esclusivamente in formato elettronico, tramite l’utilizzo di applicativi informatici mentre, fino al predetto termine, la compilazione e tenuta del foglio di servizio elettronico è effettuata in modalità cartacea (art. 8, commi 1 e 2).
CONSIDERATO che lo schema di decreto in esame tiene in parte conto delle osservazioni rese dall’Ufficio nel corso delle interlocuzioni informali intercorse con il Ministero, volte a rendere i trattamenti ivi disciplinati conformi alla normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai seguenti profili:
- le definizioni volte a chiarire, in particolare, che per “utente” si intende il soggetto che usufruisce del servizio NCC e non anche il soggetto che effettua la prenotazione del servizio per conto di un terzo, e ciò al fine di specificare le categorie di interessati i cui dati sono inseriti nel foglio di servizio elettronico (artt. 5, par. 1, lett. a), e 6, par. 3 del Regolamento);
- le garanzie e le misure di sicurezza volte a tutelare i diritti fondamentali e gli interessi delle persone fisiche (utenti del servizio e conducenti) i cui dati sono trattati nell’ambito del foglio di servizio elettronico precisando, in particolare, che gli stessi siano sottoposti ad un processo di pseudonimizzazione (artt. 5, par. 1, lett. f), e 32 del Regolamento);
- le garanzie e le misure idonee a garantire l’integrità e immodificabilità dei dati personali trattati nel contesto in esame, fermo restando che l’acquisizione automatizzata degli stessi e l’interoperabilità con la strumentazione di bordo debbano essere limitate alle informazioni strettamente necessarie alle verifiche condotte dagli organi competenti per legge (artt. 5, par. 1, lett. a), c) e f), 25 e 32 del Regolamento);
- la limitazione del trattamento posto in essere da parte degli enti territoriali competenti nell’ambito dei controlli successivi concernenti i servizi svolti dai vettori titolari di autorizzazioni rilasciate dai medesimi, che possono avere ad oggetto solo i dati strettamente necessari alla verifica della validità e del corretto utilizzo dell’autorizzazione (artt. 5, par. 1, lett. a) e c), nonché 6, par. 3, lett. b), del Regolamento);
- l’integrazione dei principi applicabili al trattamento effettuato dai titolari (anche a chiarimento delle previsioni di cui all’art. 4, comma 2, dello schema), specificando, in particolare, che questi ultimi sono tenuti ad osservare anche l’art. 32 del Regolamento, al fine di chiarire che, sebbene nella cornice normativa in materia di protezione dei dati personali la predetta norma individua taluni obblighi direttamente a carico anche del responsabile del trattamento (al quale spetta - in ragione dell’esperienza e delle competenze nello specifico settore in cui opera - adottare adeguate misure tecniche ed organizzative), sussiste comunque in capo al titolare del trattamento la responsabilità dell’attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è effettuato in conformità al Regolamento (artt. 5, par. 2, 24 e 32 del Regolamento; cfr. “Linee Guida 7/2020 sui concetti di titolare del trattamento e di responsabile del trattamento ai sensi del GDPR”, adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati il 7 luglio 2021, in particolare, punto 41), con particolare riguardo al rispetto del principio di integrità e riservatezza di cui all’art. 5, par. 1, lett. f), del Regolamento;
- l’indicazione dei criteri per la corretta individuazione dei tempi di conservazione dei dati trattati nell’ambito degli applicativi informatici, anche considerate le funzioni regolatorie demandate al Ministero dall’art. 11, comma 4, della legge n. 21/1992, restando in ogni caso inteso che la definizione dei predetti tempi di conservazione debba essere effettuata dai titolari del trattamento - i quali, per il conseguimento delle finalità perseguite, possono affidare specifiche operazioni di trattamento a soggetti terzi (es: gestori degli applicativi), che agiscono in qualità di responsabili del trattamento, previo accordo con gli stessi sulla protezione dei dati, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento, come indicato dall’art. 7, comma 2, dello schema - ciò anche considerato che ai titolari compete stabilire le finalità e le modalità del trattamento, nel rispetto dei principi di liceità e di limitazione della conservazione, nonché, più in generale, di responsabilizzazione (artt. 4, par. 1, n. 7, 5, parr. 1, lett. a) ed e), e 2, nonché 24 del Regolamento);
RILEVATO che lo schema in esame, all’art. 6, comma 3, prevede che in caso di controllo successivo allo svolgimento del servizio, i vettori NCC soddisfano direttamente o per il tramite dei gestori degli applicativi informatici le richieste di accesso ai fogli di servizio elettronico generati e registrati sull’applicativo, presentate dai soggetti a ciò autorizzati, nei limiti di quanto strettamente necessario all’esercizio delle rispettive funzioni istituzionali, nonché nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, del principio di minimizzazione dei dati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento;
RILEVATO, altresì, che lo schema in esame prevede che le predette richieste di accesso ai fogli di servizio elettronico possono essere effettuate dal Centro Elaborazione Dati (CED) della Direzione generale della Motorizzazione, nell’ambito di controlli a campione volti alla verifica della corretta iscrizione al RENT;
CONSIDERATO, in generale, che nel sistema delineato dal Regolamento e dal Codice le scelte di fondo relative al trattamento di dati personali devono essere individuate nell’ambito di una idonea base giuridica che abbia specifiche caratteristiche in termini di qualità della fonte, contenuto essenziale del diritto e proporzionalità rispetto alle finalità perseguite e che disciplini, in particolare, le condizioni generali relative alla liceità del trattamento, le tipologie di dati trattati, i soggetti cui possono essere comunicati gli stessi e le finalità per cui sono comunicati, le limitazioni della finalità e le misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto (artt. 5, par. 1, e 6, parr. 1, lett. c) ed e), e 3, lett. b), nonché art. 2-ter del Codice e cons. 41 del Regolamento);
RITENUTO, pertanto, necessario che la base giuridica del trattamento relativo ai controlli, la cui competenza è attribuita dallo schema in esame al Ministero, successivi allo svolgimento del servizio NCC, sia stabilita in conformità al sopra richiamato quadro giuridico di riferimento, e rechi idonei connotati di definitezza, restando in ogni caso fermo il rispetto, da parte del Ministero, delle specifiche fonti sovraordinate, specie tenuto conto dei limiti posti dalla disciplina sostanziale tracciata dal legislatore con l’art. 11, comma 4, della legge n. 21/1992 (art. 5, par. 1, lett. a), e 6, par. 3, lett. b) del Regolamento e 2-ter del Codice);
RILEVATO, inoltre, che tra i soggetti che possono avanzare richieste di accesso ai fogli di servizio elettronico ai fini di eventuali controlli successivi allo svolgimento del servizio rientra anche l’ente territoriale competente, limitatamente ai servizi svolti dai vettori titolari di autorizzazioni rilasciate dall’ente medesimo e ai dati strettamente necessari alla verifica della validità e del corretto utilizzo dell’autorizzazione (art. 6, comma 3, lett. b), dello schema);
CONSIDERATO che questa Autorità, a seguito della riforma della citata legge n. 21/1992 e, in particolare, del predetto art. 11, come modificato dall’art. 10-bis, comma 1, lett. e), del decreto legge n. 135/2018, aveva già segnalato in data 16 maggio 2019 al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti alcune criticità in ordine alla raccolta di dati personali relativi al soggetto che usufruisce dei servizi NCC che, in sintesi, possono consentire l’identificazione dell’interessato e la tracciabilità del percorso effettuato (in www.gpdp.it, doc. web n. 9114825 e 9114991);
CONSIDERATO, a tal riguardo, che il trattamento di dati e informazioni così delicate, quali l’ubicazione o gli spostamenti degli utenti può essere suscettibile di disvelare anche dettagli sensibili della vita di questi ultimi, richiedendo pertanto l’adozione di misure adeguate ed efficaci, al fine di escludere o ridurre i rischi per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, in particolare per quanto attiene ai soggetti legittimati ad accedere alle informazioni e ai dati o a coloro ai quali gli stessi possono essere comunicati;
RITENUTO, pertanto, necessario, che i dati personali degli utenti del servizio NCC siano trattati solo se specificamente previsto da una idonea base giuridica (anche tenuto conto di quanto sopra osservato in merito alle caratteristiche e ai requisiti della stessa) e, in ogni caso, solo se il relativo trattamento sia proporzionato alle finalità istituzionali perseguite da ciascun soggetto che effettua un controllo successivo, ciò anche considerati i rischi di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche (artt. 5, par. 1, lett. a), c) e f), e 6, par. 3, lett. b), del Regolamento);
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, dello schema, nel foglio di servizio elettronico sono trattati, in particolare, i dati relativi “al conducente” e “all’utente del servizio”;
CONSIDERATO che nella predetta previsione non sono individuate le tipologie di dati personali oggetto di trattamento, le quali devono trovare una puntuale declinazione, nel rispetto dei principi di liceità, di proporzionalità e di minimizzazione dei dati;
RILEVATO, inoltre, che il comma 3 del medesimo articolo prevede che in seguito alla chiusura del foglio di servizio elettronico, i dati ivi trattati sono pseudonimizzati tramite l’applicativo informatico, nel rispetto della normativa vigente;
CONSIDERATO, altresì, che al fine di garantire un effettivo livello di sicurezza dei dati e ridurre l’esposizione degli interessati, in caso di eventuali ritardi, al rischio di perdita di integrità e riservatezza dei propri dati, conseguente a trattamenti non autorizzati o illeciti, alla perdita, alla distruzione o al danno accidentali, occorre definire il momento in cui i dati personali debbano essere sottoposti al processo di pseudonimizzazione;
RITENUTO, quindi, che occorre integrare lo schema di decreto in esame, prevedendo che oggetto del trattamento posto in essere nell’ambito del foglio di servizio elettronico siano i soli dati strettamente necessari al perseguimento delle finalità indicate dall’art. 11, comma 4, della legge n. 21/1992, anche precisando le tipologie di dati personali trattati in tale contesto, e riferiti al conducente e all’utente del servizio, nonché prevedere che gli stessi, al pari degli ulteriori dati personali trattati in tale contesto, siano sottoposti ad un processo di pseudonimizzazione che deve essere effettuato senza ritardo alla chiusura del servizio - da intendersi come fine del singolo servizio NCC erogato nei confronti dell’utente - e ciò a garanzia dei diritti e delle libertà delle persone fisiche (utenti del servizio e conducenti) i cui dati sono oggetto di trattamento in tale contesto (artt. 5, par. 1, lett. a), c) e f), 6, par. 3, lett. b), e 32 del Regolamento);
RILEVATO che lo schema in esame prevede la registrazione inalterabile degli accessi e delle operazioni effettuate sui dati, con conservazione dei relativi log in forma protetta, al fine di garantirne la tracciabilità (art. 4, comma 1, lett. d));
RILEVATO che l’art. 4, comma 1, lett. f), dello schema richiama il principio di minimizzazione, nell’ambito di principi e misure applicabili agli applicativi informatici utilizzati per la generazione, la compilazione e la tenuta del foglio di servizio elettronico;
RILEVATO, altresì, che lo schema in esame prevede la limitazione della conservazione dei dati trattati al fine di garantire l’esibizione dei fogli di servizio agli organi di controllo (art. 6, comma 4);
CONSIDERATO che, anche con riferimento ai dati personali relativi ai log, si pone la medesima esigenza di garantire il rispetto dei principi di minimizzazione del trattamento e, in linea con quanto previsto per i dati personali trattati nell’ambito del foglio di servizio elettronico, di limitazione della conservazione, al fine di assicurare che anche tali dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati, nonché conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
RITENUTO necessario, al riguardo, prevedere che il trattamento sia limitato ai soli dati necessari ad assicurare la tracciabilità degli accessi e delle operazioni effettuate, nonché garantire che anche i dati personali registrati nelle informazioni di tracciamento siano conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (art. 5, par. 1, lett. c) ed e), del Regolamento);
RITENUTO, anche alla luce di quanto emerso nel corso delle interlocuzioni informali intercorse, di poter esprimere parere sullo schema di decreto in esame nei termini di cui in motivazione;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;
TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE
ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del Regolamento, esprime parere sullo schema di decreto del Capo Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno, recante la definizione delle specifiche del foglio di servizio elettronico per il servizio di noleggio con conducente (“NCC”) di cui all’articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, con le seguenti condizioni:
- per quanto concerne il trattamento relativo ai controlli demandati dallo schema in esame al Ministero, successivi allo svolgimento del servizio NCC, individuare una base giuridica in conformità al quadro giuridico di riferimento, che rechi idonei connotati di definitezza, restando in ogni caso fermo il rispetto, da parte del Ministero, delle specifiche fonti sovraordinate, specie tenuto conto dei limiti posti dalla disciplina sostanziale tracciata dal legislatore con l’art. 11, comma 4, della legge n. 21/1992 (art. 5, par. 1, lett. a), e 6, par. 3, lett. b) del Regolamento e 2-ter del Codice);
- prevedere che i dati personali degli utenti del servizio NCC siano trattati solo se specificamente previsto da una idonea base giuridica e, in ogni caso, solo se il relativo trattamento sia proporzionato alle finalità istituzionali perseguite da ciascun soggetto che effettua un controllo successivo allo svolgimento del servizio NCC, ciò anche considerati i rischi di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli interessati e nel rispetto dei principi di “liceità”, di “minimizzazione” e di “integrità e riservatezza” (artt. 5, par. 1, lett. a), c) e f), e 6, par. 3, lett. b), del Regolamento);
- integrare lo schema di decreto in esame, prevedendo che oggetto del trattamento posto in essere nell’ambito del foglio di servizio elettronico siano i soli dati strettamente necessari al perseguimento delle finalità indicate dall’art. 11, comma 4, della legge n. 21/1992, anche precisando le tipologie di dati personali trattati in tale contesto, e riferiti al conducente e all’utente del servizio, nonché prevedere che gli stessi, al pari degli ulteriori dati personali trattati in tale contesto, siano sottoposti ad un processo di pseudonimizzazione che deve essere effettuato senza ritardo alla chiusura del servizio - da intendersi come fine del singolo servizio NCC erogato nei confronti dell’utente - e ciò a garanzia dei diritti e delle libertà delle persone fisiche (utenti del servizio e conducenti) i cui dati sono oggetto di trattamento in tale contesto (artt. 5, par. 1, lett. a), c) e f), 6, par. 3, lett. b), e 32 del Regolamento);
- integrare lo schema di decreto prevedendo che il trattamento sia limitato ai soli dati necessari ad assicurare la tracciabilità degli accessi e delle operazioni effettuate, nonché garantendo che anche i dati personali registrati nelle informazioni di tracciamento siano conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (art. 5, par. 1, lett. c) ed e), del Regolamento).
Roma, 23 settembre 2026
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Ghiglia
IL SEGRETARIO GENERALE
Montuori
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