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Parere sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate recante Comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese per la frequenza scolastica - 23 settembre 2026 [10302300]

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[doc. web n. 10302300]

Parere sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate recante Comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese per la frequenza scolastica - 23 settembre 2026

Registro dei provvedimenti
n. 632 del 23 settembre 2026 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia, componente, e il dott. Luigi Montuori, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito, Regolamento);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, Codice);

VISTO il d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, e ss.mm., concernente la semplificazione fiscale e la dichiarazione dei redditi precompilata, il quale stabilisce, in particolare, che:

- a decorrere dal 2015, in via sperimentale, l’Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, renda disponibile telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati in specifiche disposizioni del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, TUIR), la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente, che può essere accettata o modificata (art. 1, comma 1);

- a decorrere dal 2024, in via sperimentale, utilizzando le informazioni e i dati summenzionati, l'Agenzia delle entrate renda disponibile telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli indicati; a decorrere dal 2026, la dichiarazione precompilata di cui al presente comma viene resa disponibile telematicamente entro il 20 maggio di ciascun anno (art. 1, comma 1-bis);

- con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, siano individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso decreto legislativo e dei dati relativi ai redditi percepiti dai contribuenti (art. 3, comma 4);

VISTO l’art. 15, comma 1, lettera e-bis), del TUIR e ss.mm., ai sensi del quale concorrono a formare il reddito complessivo, tra le altre cose, le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, per un importo annuo non superiore a 1.000 euro per alunno o studente;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 10 agosto 2020, che detta le regole per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti di cui all’art. 1 della l. 10 marzo 2000, n. 62, costituenti il sistema nazionale di istruzione, dei dati riguardanti le spese per i servizi di istruzione scolastica dai medesimi resi (su cui il Garante ha reso parere con provv. n. 25 del 6 febbraio 2020, disponibile su www.gpdp.it, doc. web n. 9283865);

VISTO il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 febbraio 2021, n. 39069, che, in attuazione del menzionato d.m. 10 agosto 2020, stabilisce le modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le spese per i servizi di istruzione scolastica (su cui il Garante ha reso parere con provv. n. 182 del 15 ottobre 2020, doc. web n. 9483510);

CONSIDERATO che, al riguardo, secondo quanto riportato dalle circolari dell’Agenzia delle entrate n. 18/E del 6 maggio 2016 e n. 14/E del 19 giugno 2023, le spese di istruzione scolastica detraibili includono, oltre alle tasse scolastiche (a titolo di iscrizione e di frequenza) e ai contributi obbligatori e volontari, anche i costi dei c.d. servizi ausiliari, tra i quali sono ricompresi il servizio di mensa scolastica, il trasporto scolastico e i servizi scolastici integrativi, come l’assistenza al pasto e il pre e post scuola, e che tali ultime spese possono dare diritto alla detrazione anche quando il servizio è reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla struttura che rende il servizio didattico;

VISTO lo schema di decreto del Vice Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.lgs. 175/2014 e che, conseguentemente, modifica il menzionato d.m. 10 agosto 2020, che estende il predetto obbligo di trasmissione dei dati relativi alle spese per servizi ausiliari all’istruzione nei confronti degli enti locali non facenti parte del sistema nazionale di istruzione (su cui il Garante ha reso parere con provv. n. 520 del 14 luglio 2026), prevedendo, in particolare, che: nel caso in cui la gestione dei servizi ausiliari all’istruzione sia affidata a soggetti terzi esterni, i predetti dati sono trasmessi solo se nella disponibilità dell’ente locale (art. 1, comma 1, lett. b)); le comunicazioni dei dati delle spese detraibili per i servizi ausiliari all’istruzione e dei dati dei relativi rimborsi siano effettuate in via facoltativa con riferimento all’anno d’imposta 2026 e obbligatoriamente a partire dal periodo d’imposta 2027 (art. 1, comma 1, lett. d));

VISTO, inoltre, che il menzionato d.m. 10 agosto 2020 prevede che le modalità per la trasmissione telematica delle comunicazioni ivi disciplinate siano stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante (art. 2), e considerato che ciò vale anche per quelle introdotte con il menzionato schema di decreto concernente la trasmissione dei dati relativi alle spese per servizi ausiliari all’istruzione nei confronti degli enti locali non facenti parte del sistema nazionale di istruzione;

VISTA la nota del 31 luglio 2026, con la quale l’Agenzia delle entrate ha sottoposto all’Autorità, ai fini dell’acquisizione del relativo parere, lo schema di provvedimento del Direttore recante “Comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese per la frequenza scolastica, modifica al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 febbraio 2021, n. 39069, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 10 agosto 2020 come modificato dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze________”, unitamente alle allegate specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati;  

RILEVATO che il suddetto schema di provvedimento modifica il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 febbraio 2021, n. 39069, al fine di disciplinare le modalità di trasmissione all’Agenzia medesima, da parte degli enti locali, dei dati riferiti alle spese sostenute per i servizi ausiliari all’istruzione e ai relativi rimborsi, stabilendo, in particolare, che:

- tale trasmissione sia facoltativa per l’anno d’imposta 2026 e obbligatoria a partire dall’anno d’imposta 2027 (artt. 1-bis e 1.2);

- il codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa sia indicato se l’informazione è nella disponibilità dell’ente locale che provvede alla trasmissione (art. 1-bis);

- qualora i servizi ausiliari all’istruzione siano stati affidati a soggetti terzi, i dati siano trasmessi se nella disponibilità dell’ente locale (art. 1-ter);

- l’opposizione all’utilizzo delle spese per servizi ausiliari all’istruzione sostenute nel 2026 possa essere comunicata all’Agenzia delle entrate dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento fino al termine previsto per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese sostenute, mentre, invece, con riferimento alle spese sostenute a partire dall’anno 2027, l’opposizione possa essere effettuata, oltre che con la predetta modalità, anche comunicando l’opposizione direttamente al soggetto destinatario della spesa al momento del sostenimento della stessa, o comunque entro il 31 dicembre dell’anno in cui la spesa è stata sostenuta (art. 9.2-bis);

CONSIDERATO che i trattamenti di dati personali disciplinati all’interno dello schema di provvedimento in questione sono conformi a quanto stabilito nel quadro normativo e regolatorio in materia di spese per i servizi ausiliari all’istruzione e che rimangono immutate le misure tecniche e organizzative già stabilite nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 febbraio 2021, n. 39069, e vagliate dal Garante in sede di espressione del relativo parere;

RITENUTO, pertanto, che non ci siano rilievi da formulare sullo schema di provvedimento qui in esame;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate recante “Comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese per la frequenza scolastica, modifica al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 febbraio 2021, n. 39069, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 10 agosto 2020 come modificato dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze________”.

Roma, 23 settembre 2026 

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Montuori