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Parere su di uno schema di decreto, di natura regolamentare, volto a riformare le modalità di trasmissione telematica degli atti di ultima volontà al Registro generale dei testamenti - 14 luglio 2026 [10286306]

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[doc. web n. 10286306]

Parere su di uno schema di decreto, di natura regolamentare, volto a riformare le modalità di trasmissione telematica degli atti di ultima volontà al Registro generale dei testamenti - 14 luglio 2026

Registro dei provvedimenti
n. 519 del 14 luglio 2026

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, il dott. Agostino Ghiglia, componente e il dott. Luigi Montuori, segretario generale;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito: “Regolamento”) e, in particolare, l’articolo 36, par.4;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., di seguito: “Codice”);

Vista la richiesta di parere del Ministero della giustizia;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni del segretario generale, rese ai sensi dell’articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Agostino Ghiglia;

PREMESSO

Il Ministero della giustizia ha richiesto il parere del Garante su di uno schema di decreto, di natura regolamentare, volto a riformare le modalità di trasmissione telematica degli atti di ultima volontà al Registro generale dei testamenti, come disciplinate dal d.M. 20 settembre 2019, n. 170.

Il provvedimento mira ad adeguare il sistema all'evoluzione del quadro normativo digitale, superando l'attuale modello operativo basato sull'invio di messaggi via posta elettronica certificata (PEC).

Il decreto oggetto di novella, di attuazione dell'articolo 5-bis della legge 25 maggio 1981, n. 307, reca oggi la disciplina delle modalità operative della trasmissione telematica, delineando i requisiti tecnici della richiesta di iscrizione (art. 2), i termini per la trasmissione telematica (art. 3), il regime dell’imposta di bollo (art. 4), i controlli degli archivi notarili (art. 5), le regole tecniche di attuazione (art. 6) e l’orario di disponibilità del servizio (art. 7). Il modello vigente prevede, quale canale esclusivo di trasmissione, l’invio della richiesta di iscrizione in allegato a un messaggio di posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale.

Sottesa all’odierno provvedimento è l’esigenza di adeguare tale disciplina ai requisiti di identificazione sicura dell’utente richiesti dal regolamento eIDAS (Reg. UE n. 910/2014) e dalle recenti modifiche introdotte dal regolamento (UE) 1183/2024 sull’identità digitale.

RILEVATO

Lo schema di decreto al suo primo articolo, novella l'articolo 1, comma 1, del D.M. n. 170 del 2019, ampliando l'ambito di applicazione soggettiva del regolamento, includendo il personale delle autorità consolari tra i soggetti legittimati a richiedere l’iscrizione telematica degli atti di ultima volontà ricevuti all’estero.

L’articolo 2 dello schema interviene in modo significativo sulla disciplina delle modalità tecniche di trasmissione telematica, modificando l’articolo 2 del d.M. n. 170 del 2019.

In particolare, il comma 1, lett. a) prevede che la richiesta di iscrizione debba essere conforme non solo al Codice dell’amministrazione digitale (CAD), ma anche alle nuove regole tecniche di cui all’articolo 6, comma 2.

La lettera b) sopprime l'obbligo di trasmissione tramite posta elettronica certificata, rinviandosi invece alle modalità previste dalle nuove regole tecniche.

La lettera c) – novellando il comma 3 dell’articolo 2 del vigente d.M. – modifica la disciplina della procedura da seguire in caso di mancata ricezione della “conferma dell'avvenuta registrazione”, disponendo che il notaio, il capo dell'archivio o il personale delle autorità consolari, in assenza di conferma entro 24 ore dall'invio, trasmettano nuovamente la richiesta in via telematica. Qualora il riscontro non perveng aentro le ulteriori 24 ore, è previsto il ricorso obbligatorio al supporto cartaceo.

La lettera d) dell’articolo 2 novella il comma 4 del medesimo articolo 2 del d.M. vigente, prevedendo che le comunicazioni inviate dal Registro Generale al richiedente (numero di registrazione o motivi di irricevibilità) avvengano non più via PEC, ma secondo le modalità delineate dalle regole tecniche.

La lettera e) novella, infine, il comma 5 dell’articolo 2, disponendo l’irricevibilità della richiesta non trasmessa secondo le nuove modalità previste dalle regole tecniche.

Il comma 8 dell’articolo 2 del d.M. n. 170 del 2019 viene novellato prevedendo che le comunicazioni inviate dal Presidente del consiglio notarile all'archivio notarile distrettuale siano eseguite secondo le modalità delineate dalle regole tecniche, in luogo della trasmissione mediante posta elettronica certificata.

L'articolo 3 dello schema di decreto, novellando l'articolo 4 del D.M. n. 170, riforma le modalità di assolvimento dell'obbligo di corresponsione dell’imposta di bollo per le richieste di iscrizione telematica.

La modifica principale, introdotta alla lettera a), consiste nel passaggio dal sistema dell'assolvimento virtuale dell'imposta al cosiddetto “bollo digitale” (art. 1, c. 596, l. 27 dicembre 2013, n. 147).

L'articolo 4 dello schema novella l’articolo 5, comma 1, del d.M. n. 170, relativo ai controlli degli archivi notarili sulle richieste di iscrizione, correlata alla modifica apportata all’articolo 6, che ora consente al direttore generale dell’Ufficio centrale degli archivi notarili di adottare le regole tecniche attraverso una pluralità di atti modulari e progressivi, superando così l'obbligo di un singolo provvedimento unitario previsto dal testo finora vigente.

L'articolo 5 modifica l'articolo 6 del regolamento del 2019, inerente alla definizione delle regole tecniche per il funzionamento del Registro generale dei testamenti, sancendo un vincolo di conformità alle misure di sicurezza previste dall’articolo 8 del Regolamento (UE) 910/2014 e.sm.i.

Le regole tecniche sono adottate con provvedimento del Direttore generale dell’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili, in conformità all'articolo 71 del CAD, acquisiti i pareri di AgID e del Garante. Esse definiscono non solo i requisiti di legittimazione, ma anche le modalità di autenticazione e le limitazioni informatiche alla consultazione dei dati inseriti nel registro, estendendo tali previsioni di sicurezza anche ai notai, oltre che al personale degli archivi notarili.

RITENUTO

Lo schema di regolamento non presenta particolari criticità, risultando coerente con il quadro normativo di riferimento, pur meritando alcune modifiche idonee a elevare il livello delle garanzie accordate ai dati personali trattati, anche potenzialmente appartenenti alle categorie particolari di cui all’articolo 9 del Regolamento.

Pur garantendo alla normativa la necessaria duttilità attraverso il rinvio alle regole tecniche per la definizione della disciplina di dettaglio, è tuttavia opportuno che la fonte regolamentare delinei gli elementi essenziali del trattamento dei dati, con particolare riguardo alle finalità del trattamento, alle categorie di dati personali trattati, ai tempi di conservazione, le garanzie per gli interessati in conformità ai principi di cui agli artt. 5, par. 1, lett. b), c), e), e 6 del Regolamento e agli artt. 2‑ter, 2‑sexies del Codice. 

IL GARANTE

ai sensi degli articoli 36, paragrafo 4, del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di decreto proposto, con le seguenti condizioni indicate nel “Ritenuto”, relative all’esigenza di integrare il testo prevedendo gli elementi essenziali del trattamento dei dati, con particolare riguardo alle relative finalità, alle categorie di dati personali coinvolti, ai tempi di conservazione, alle garanzie per gli interessati.

Roma, 14 luglio 2026

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Montuori