Parere sullo schema di decreto MEF in tema di estensione dell’obbligo di...
Parere sullo schema di decreto MEF in tema di estensione dell’obbligo di trasmissione all’Agenzia delle entrate, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, dei dati relativi alle spese per servizi ausiliari all’istruzione nei confronti degli enti locali - 14 luglio 2026 [10285585]
[doc. web n. 10285585]
Parere sullo schema di decreto MEF in tema di estensione dell’obbligo di trasmissione all’Agenzia delle entrate, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, dei dati relativi alle spese per servizi ausiliari all’istruzione nei confronti degli enti locali - 14 luglio 2026
Registro dei provvedimenti
n. 520 del 14 luglio 2026
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia, componente, e il dott. Luigi Montuori, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito, Regolamento);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, Codice);
VISTO il d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, e ss.mm., e, in particolare, l´art. 1, che prevede che:
- a decorrere dal 2015, in via sperimentale, l’Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, renda disponibile telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati in specifiche disposizioni del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, TUIR), la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente, che può essere accettata o modificata (comma 1);
- a decorrere dal 2024, in via sperimentale, utilizzando le informazioni e i dati summenzionati, l'Agenzia delle entrate renda disponibile telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli indicati; a decorrere dal 2026, la dichiarazione precompilata di cui al presente comma viene resa disponibile telematicamente entro il 20 maggio di ciascun anno;
VISTO l’art. 3, comma 4, del richiamato d.lgs. 175/2014, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso decreto legislativo e dei dati relativi ai redditi percepiti dai contribuenti;
VISTO l’art. 15, comma 1, lettera e-bis), del TUIR e ss.mm., ai sensi del quale concorrono a formare il reddito complessivo, tra le altre cose, le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, per un importo annuo non superiore a 1.000 euro per alunno o studente;
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 10 agosto 2020, che detta le regole per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti costituenti il sistema nazionale di istruzione, dei dati riguardanti le spese per i servizi di istruzione scolastica dai medesimi resi, comprensive di quelle relative ai servizi ausiliari (su cui il Garante ha reso parere con provv. n. 25 del 6 febbraio 2020, disponibile su www.gpdp.it, doc. web n. 9283865);
CONSIDERATO che, al riguardo, secondo quanto riportato dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 14/E del 19 giugno 2023, le spese di istruzione scolastica includono, oltre alle tasse scolastiche (a titolo di iscrizione e di frequenza) e ai contributi obbligatori e volontari, anche i costi dei c.d. servizi ausiliari, tra i quali sono ricompresi il servizio di mensa scolastica, il trasporto scolastico e i servizi scolastici integrativi, come l’assistenza al pasto e il pre e post scuola, e che tali ultime spese sono da considerarsi detraibili anche quando il servizio è reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla struttura che rende il servizio didattico;
VISTA la richiesta di parere del 16 giugno 2026 sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, corredato della relativa relazione illustrativa, da adottarsi ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.lgs. 175/2014 e che modifica il menzionato d.m. 10 agosto 2020, al fine di estendere il predetto obbligo di trasmissione dei dati relativi alle spese per servizi ausiliari all’istruzione nei confronti degli enti locali di cui all’art. 2, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito, TUEL);
RILEVATO che lo schema di decreto in esame apporta modifiche al menzionato d.m. 10 agosto 2020, stabilendo, in particolare, che:
- il termine entro il quale deve essere eseguita la trasmissione delle spese scolastiche all’Agenzia delle entrate sia fissato nel 16 marzo di ogni anno, in conformità all’art. 16-bis, comma 4, del d.l. 2019, n. 124 (art. 1, comma 1, lett. a));
- l’obbligo di invio dei dati delle spese scolastiche all’Agenzia delle entrate venga esteso agli enti locali di cui all’art. 2, comma 1, del TUEL, con specifico riferimento alle spese per servizi ausiliari all’istruzione offerti per le scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e per le scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’art. 1 della l. 10 marzo 2000, n. 62, eseguite nell’anno precedente da persone fisiche, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti iscritti agli istituti scolastici e dei soggetti pagatori; al riguardo, si considerano servizi ausiliari all’istruzione il servizio mensa scolastica, i servizi scolatici integrativi, quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola, e il servizio di trasporto scolastico. Nel caso in cui la gestione dei servizi ausiliari all’istruzione sia affidata a soggetti terzi esterni, i predetti dati sono trasmessi solo se nella disponibilità dell’ente locale (art. 1, comma 1, lett. b));
- i predetti enti locali che erogano rimborsi riguardanti le spese ausiliarie all’istruzione scolastica, trasmettano in via telematica all'Agenzia delle entrate, con riferimento a ciascun iscritto all'istituto scolastico, una comunicazione contenente i dati dei rimborsi delle citate spese erogati nell'anno precedente, con l'indicazione dell'anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata (art. 1, comma 1, lett. c));
- le comunicazioni dei dati delle spese detraibili per i servizi ausiliari all’istruzione e dei dati dei relativi rimborsi siano effettuate in via facoltativa con riferimento all’anno d’imposta 2026 e obbligatoriamente a partire dal periodo d’imposta 2027 (art. 1, comma 1, lett. d));
CONSIDERATO che restano ferme le garanzie previste dal d.m. 10 agosto 2020, già vagliate dal Garante in sede di parere;
RITENUTO che il Garante non ha osservazioni da formulare in ordine allo schema di decreto sottoposto ad esame;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Pasquale Stanzione;
TUTTO CIO’ PREMESSO, IL GARANTE
ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, che modifica il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 10 agosto 2020 con particolare riferimento all’estensione dell’obbligo di trasmissione all’Agenzia delle entrate, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, dei dati relativi alle spese per servizi ausiliari all’istruzione nei confronti degli enti locali di cui all’art. 2, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Roma, 14 luglio 2026
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Stanzione
IL SEGRETARIO GENERALE
Montuori
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