Provvedimento del 3 luglio 2026 [10273039]
Provvedimento del 3 luglio 2026 [10273039]
[doc. web n. 10273039]
Provvedimento del 3 luglio 2026
Registro dei provvedimenti
n. 491 del 3 luglio 2026
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia, componente, e il dott. Luigi Montuori, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “Regolamento”);
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), (di seguito “Codice”);
VISTE le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica di cui all’Allegato 1 del Codice (di seguito “Regole deontologiche”);
VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4 aprile 2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8 maggio 2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “regolamento del Garante n. 1/2019”);
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000 (doc. web n. 1098801);
RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;
1. FATTO E SVOLGIMENTO DELL’ISTRUTTORIA
1.1. Origine dell’istruttoria preliminare
Con il reclamo pervenuto a questa Autorità in data 29 febbraio 2024, la signora XX (di seguito “reclamante” o “interessata”), per il tramite del proprio legale rappresentante Avv. XX, ha lamentato il pregiudizio derivante dalla permanente reperibilità in rete, in associazione al proprio nominativo, di un articolo pubblicato il 4 gennaio 2024 dalla testata giornalistica “Il Fatto Quotidiano” – edita dalla Società Editoriale Il Fatto S.p.A. (di seguito anche “titolare” o “Società”) - relativo al tragico incidente funiviario del XX, avvenuto il 23 maggio 2021.
L’articolo lamentato - dal titolo “XX” (raggiungibile al link https://...) – secondo l’interessata, risulta offrire una rappresentazione “fuorviante, sensazionalistica, a tratti non veritiera" dei fatti ivi narrati. In particolare, in tale articolo vengono riportati i dati identificativi della reclamante – che all’epoca dei fatti ricopriva il ruolo di dipendente della Società “Ferrovie del XX” – e viene data notizia di un suo ricovero presso il XX dell’Ospedale XX occorso nei giorni immediatamente successivi all’incidente sopra menzionato.
Nella prospettazione fornita dal giornalista, l’interessata avrebbe subìto eventuali pressioni dal proprio datore di lavoro in relazione a ciò di cui la stessa sarebbe stata a conoscenza “e che avrebbe potuto rivelare agli inquirenti”. Tale contenuto editoriale sarebbe, quindi, idoneo a indurre i lettori a ritenere erroneamente la reclamante coinvolta nel procedimento penale scaturito dai richiamati accadimenti, nonostante la stessa non abbia “mai rivestito il ruolo di persona sottoposta ad indagini o di imputata, bensì unicamente di persona informata sui fatti, come ovvio soprattutto in merito ai profili organizzativi delle Ferrovie del XX, avendovi lavorato per diverso tempo”.
Con il reclamo in parola, l’interessata ha chiesto la cancellazione dei propri dati personali contenuti nell’articolo lamentato, la rimozione dello stesso “dal sito web e archivio online de Il Fatto quotidiano”, nonché la relativa deindicizzazione, rappresentando il diniego opposto dalla Società in data 1° febbraio 2024 all’interpello preventivo avanzato il precedente 29 gennaio; ciò in quanto, secondo il titolare, l’articolo, riguardante “una vicenda di indubbio interesse pubblico”, è stato realizzato nel legittimo esercizio del diritto di cronaca e il riferimento all’interessata, “mai indicata come soggetto sottoposto ad indagini, […] risulta assolutamente pertinente […] rispetto al tema trattato, posto che il suo nome emerge, numerose volte, negli atti dell’inchiesta, esattamente nei termini riportati dal giornalista […]”.
1.2. Attività svolta
Con nota del 18 ottobre 2024 (prot. n. 122100/24) è stato chiesto al titolare di fornire le proprie osservazioni, ai sensi dell’art. 157 del Codice, riguardo a quanto rappresentato nel reclamo. In risposta alla citata richiesta, il titolare, con comunicazione del 6 novembre 2024, ha confermato la liceità del lamentato trattamento dal momento che la diffusione dei dati personali della reclamante, ivi compresi quelli relativi al ricovero della stessa presso il reparto di XX dell’Ospedale XX, risultano, a suo dire, “indispensabili per fornire un’adeguata e completa informazione” sulla vicenda in esame. In particolare, il giornalista ha ritenuto che la reclamante fosse una figura di rilievo nella vicenda, anche in ragione del legame affettivo che la stessa aveva avuto in passato con uno degli indagati, gestore della Società “Ferrovie del XX”.
Invero, prima del citato ricovero, la reclamante “aveva manifestato l’intenzione di riferire all’autorità giudiziaria informazioni, utili a chiarire la vicenda, della quale si sentiva colpevole”. Soltanto dopo la degenza, e soprattutto a seguito dell’incontro in Ospedale avvenuto con il proprio datore di lavoro ed ex partner, indagato nella vicenda giudiziaria, la reclamante avrebbe offerto una rappresentazione diversa da quella originariamente prospettata, tale da ridefinire l’intero quadro accusatorio. Ciò avrebbe indotto il giornalista a ipotizzare un intervento del datore di lavoro nel cambio di versione data dalla reclamante, come rilevabile sin dal titolo dell’articolo in parola. “Solo per venire incontro alle esigenze della reclamante e senza che la decisione possa essere interpretata come implicita ammissione di responsabilità”, la Società ha dichiarato di aver proceduto alla deindicizzazione dell’articolo lamentato.
La risposta fornita dal titolare alla citata richiesta di informazioni dell’Ufficio, inviata in un primo momento alla reclamante a un indirizzo pec inesatto, è stata nuovamente inoltrata il 20 novembre 2024 al corretto recapito indicato nell’atto introduttivo. In data 29 novembre 2024 la reclamante ha prodotto delle note in replica con le quali ha sostanzialmente ribadito le argomentazioni già formulate nel reclamo. In particolare, quest’ultima ha evidenziato come la notizia lamentata sia frutto di una personale ricostruzione del giornalista, smentita dagli stessi atti d’indagine tanto in relazione a un suo ruolo centrale nel procedimento penale quanto nei narrati “tentativi di subordinazione” nei confronti del proprio datore di lavoro finalizzati a evitare che la medesima potesse denunciarlo.
La reclamante ha, altresì, sottolineato come la condotta a sé riferibile descritta nell’articolo lamentato avrebbe necessitato di essere contestualizzata in quanto collegata a un evidente stato di shock psico-fisico causato dagli accadimenti tragici ivi narrati, come emergerebbe dalle sommarie informazioni testimoniali rese dall’avvocato della Società coinvolta all’indomani dell’incidente funiviario. Infine, tale contenuto editoriale - recante peraltro dati inesatti circa la posizione lavorativa dell’interessata (con mansione di impiegata e non di Vice Direttore Amministrativo della Società, come invece riportato nell’articolo) – non risulta essere “stato cancellato dal web, essendo ancora raggiungibile” sul social network “XX” de “Il Fatto Quotidiano”.
In data 10 dicembre 2024, il titolare ha rappresentato i successivi accertamenti di carattere patrimoniale condotti dagli inquirenti a carico della reclamante “a conferma del ruolo che [la stessa] avrebbe avuto o avrebbe potuto avere” nella vicenda narrata. Inoltre, nel dichiarare di non poter procedere alla rimozione del contenuto editoriale dal proprio archivio, ha evidenziato come la misura della deindicizzazione costituisca “la scelta migliore per contemperare la conservazione della memoria storica con l’esigenza della reclamante che l’articolo non sia più visualizzato, digitando le sue generalità”.
In considerazione di ciò, questa Autorità, in data 29 maggio 2025, ha chiesto alla reclamante di fornire i necessari chiarimenti riguardo alle ulteriori osservazioni prodotte dalla Società, con particolare riferimento “agli asseriti accertamenti di carattere patrimoniale condotti a Suo carico e che, nella prospettazione offerta dal titolare, lascerebbero intravedere questioni di possibile rilevanza penale, oltre a suggerire un ruolo centrale che [la medesima] avrebbe avuto nella vicenda di cronaca narrata nell’articolo lamentato” (prot. n. 77388/25).
Con comunicazione del 4 giugno 2025, la reclamante ha confermato di aver sempre rivestito il ruolo di “persona informata sui fatti” e, nell’osservare che in un’indagine penale sia del tutto fisiologico che gli accertamenti “possano estendersi anche al personale o ex personale di un’azienda […]”, ha rappresentato che le descritte verifiche di natura patrimoniale condotte a suo carico “hanno unicamente restituito l’immagine di una persona unica componente del proprio nucleo familiare, con redditi nella media e titolare di un’abitazione di proprietà”. Inoltre, la stessa, pur ritenendo apprezzabile la scelta iniziale del titolare di deindicizzare l’articolo in parola, ha rilevato come tale contenuto editoriale sia tornato nuovamente rinvenibile in rete, in associazione alla chiave di ricerca “XX”. In particolare, “digitando tali parole sui principali motori di ricerca (Microsoft Bing e Google), il primo risultato che compare è proprio l’articolo integrale riportato all’interno del portale XX e l’utente ha la possibilità di scaricare a pochi euro il numero del 4 gennaio 2024 della testata Il Fatto Quotidiano”. Pertanto la reclamante - nel caso in cui “questa Autorità non dovesse ritenere proporzionata la richiesta d’immediata rimozione dell’articolo” - ha chiesto “la cancellazione – mediante anonimizzazione - dei [Suoi] dati personali […]”, nonché la deindicizzazione dell’articolo “da ogni motore di ricerca, ivi comprese da altre piattaforme editoriali convenzionate con il Titolare, come XX”.
2. AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI CORRETTIVI E SANZIONATORI E DIFESE DELLA PARTE
2.1. Avvio del procedimento (art. 166, comma 5, del Codice)
In base agli elementi acquisiti nel corso delle attività sopra descritte, con nota del 18 giugno 2025 (prot. n. 86921/25), notificata ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’Ufficio ha avviato il procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento nei confronti del titolare del trattamento, invitando lo stesso a produrre al Garante scritti difensivi o documenti, ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice, nonché art. 18, comma 1, della l. 24 novembre 1981, n. 689).
Le presunte violazioni contestate hanno riguardato le seguenti disposizioni:
- artt. 137, commi 1 e 3, 139 e 2-quater del Codice;
- artt. 5, 6, comma 1, e 10 delle Regole deontologiche;
- art. 5, par. 1, lett. a) e c), del Regolamento.
Ciò in quanto la lamentata pubblicazione - relativa anche a dati idonei a rivelare lo stato di salute della reclamante - risulta essere avvenuta in violazione del principio di “essenzialità dell’informazione”, nonché dei principi di liceità, correttezza e minimizzazione nel trattamento dei dati personali.
2.2. Difese della Parte (art. 166, comma 6, del Codice)
Con memoria pervenuta il 14 luglio 2025 il titolare del trattamento ha chiesto l’archiviazione del procedimento instaurato nei suoi confronti “per cessata materia del contendere”, attesa l’avvenuta definitiva rimozione dell’articolo lamentato nel reclamo dall’archivio storico on-line della testata giornalistica coinvolta.
In particolare, la Società ha rappresentato che tale iniziativa sarebbe stata assunta esclusivamente per “venire incontro alle esigenze della reclamante”, precisando espressamente che la decisione non potrebbe in alcun modo essere interpretata quale implicita ammissione di responsabilità in ordine alle contestazioni sollevate. Nel ribadire le argomentazioni già formulate nel corso dell’istruttoria preliminare, il titolare ha sostenuto che l’articolo in esame si sarebbe limitato a riportare informazioni tratte da atti di indagine, dai quali emergerebbe una rilevanza della figura dell’interessata nell’ambito della vicenda narrata, pur avendo la medesima mantenuto esclusivamente il ruolo di persona informata sui fatti. Tale circostanza, secondo la prospettazione difensiva, sarebbe stata coerentemente rappresentata nel contenuto editoriale in questione, nel quale non sarebbe stata in alcun modo attribuita alla reclamante una responsabilità diversa o ulteriore rispetto a quella risultante dal quadro investigativo, che non ne contemplava il coinvolgimento quale soggetto indagato.
Il titolare ha inoltre dedotto che una diversa modalità narrativa, fondata sull’omissione delle generalità della reclamante e del ruolo dalla stessa rivestito nella vicenda, avrebbe compromesso la comprensibilità stessa dell’informazione giornalistica. A sostegno di tale assunto, la Società ha prodotto una versione dell’articolo priva dei riferimenti identificativi dell’interessata, evidenziando come la soluzione così prospettata avrebbe determinato, a suo avviso, una rappresentazione alterata o incompleta dei fatti, con conseguente compressione del diritto di cronaca. In particolare, secondo il titolare, l’eliminazione dei riferimenti al ruolo professionale ricoperto dalla reclamante avrebbe reso “incomprensibile” il contenuto della notizia, specie con riguardo alla sua iniziale ammissione di responsabilità, e avrebbe potuto persino generare effetti distorsivi, quali una generica “caccia all’ex dipendente”, suscettibile di coinvolgere soggetti terzi del tutto estranei alla vicenda.
Sulla base di tali considerazioni, il titolare ha ritenuto che l’articolo fosse stato realizzato nel rispetto del principio di essenzialità dell’informazione, nonché in conformità al codice deontologico applicabile all’attività giornalistica, il quale consentirebbe al giornalista “di trattare non solo le generalità dei soggetti a qualunque titolo coinvolti in procedimenti penali, ma anche i loro dati sensibili, peraltro estrapolati da precisi atti giudiziari […]”, purché tali elementi risultino indispensabili per assicurare un’adeguata informazione su vicende di rilevante interesse pubblico.
3. VALUTAZIONI DELL’AUTORITÀ
Alla luce degli elementi acquisiti nell’ambito del presente procedimento e delle dichiarazioni rese dal titolare, ai sensi dell’art. 168 del Codice, si forniscono le seguenti valutazioni di ordine giuridico.
In primo luogo, deve osservarsi che l’articolo lamentato nel reclamo risulta essere stato dapprima deindicizzato dai comuni motori di ricerca per poi essere rimosso dall’archivio storico on-line della testata giornalistica coinvolta, come peraltro verificato dall’Ufficio accedendo al relativo link che rinvia a una pagina non più disponibile.
L’articolo in esame, a detta dell’interessata, risulta attualmente reperibile tra i risultati della ricerca su Google associati al proprio nominativo, configurando un trattamento di dati personali diverso da quello oggetto del presente procedimento e che rinvia alla piattaforma di distribuzione editoriale XX. Ne consegue che, con riferimento al trattamento in questione, non sussistono i presupposti per un intervento di questa Autorità, in quanto lo stesso non risulta ricompreso nell’oggetto del presente procedimento, così come delimitato dal petitum del reclamo presentato dall’interessata. Resta in ogni caso ferma la possibilità per la reclamante di rivolgersi alla citata piattaforma secondo le modalità dalla stessa indicate, nonché, in via autonoma, al gestore del motore di ricerca, qualora, nonostante l’intervenuta rimozione dell’articolo dalla fonte originaria, dovessero continuare a permanere on-line snippet descrittivi, copie cache o ulteriori riferimenti associati al proprio nominativo. Ciò al fine di ottenere la deindicizzazione di tali risultati e assicurare una tutela piena ed effettiva rispetto alla persistente esposizione di contenuti non più disponibili presso la fonte originaria.
Tanto premesso, l’articolo oggetto di doglianza riporta informazioni sullo stato di salute dell’interessata resa riconoscibile attraverso la pubblicazione dei relativi dati identificativi. La diffusione di tali dati relativi alla reclamante – che, peraltro, non risulterebbe coinvolta nel procedimento penale originato dalla citata vicenda e che, invece, avrebbe ricoperto unicamente il ruolo di “persona informata sui fatti” – non appare rispettare i principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati, nonché i limiti imposti dal principio di “essenzialità dell’informazione”.
La circostanza che la vicenda giornalistica presentasse profili di interesse pubblico non vale, infatti, a legittimare automaticamente la diffusione dei dati identificativi dei soggetti menzionati, soprattutto quando tali elementi non risultino strettamente indispensabili alla comprensione dei fatti narrati.
Nel caso di specie, la finalità informativa perseguita avrebbe potuto essere pienamente soddisfatta attraverso una narrazione che, pur mantenendo il riferimento al contesto fattuale, al ruolo ricoperto dall’interessata nella vicenda e alle dichiarazioni dalla stessa rese nell’immediatezza dei fatti — successivamente riviste o smentite — omettesse tuttavia le sue generalità. In altri termini, l’interesse pubblico sotteso alla conoscibilità della notizia riguardava il fatto storico e le sue implicazioni, non già la necessità di rendere immediatamente identificabile il soggetto che, in quella fase, aveva unicamente fornito dichiarazioni quale persona informata sui fatti.
Non può, pertanto, ritenersi condivisibile l’assunto secondo cui l’omissione del nominativo della reclamante avrebbe compromesso la completezza o la comprensibilità dell’informazione. Sotto il profilo narrativo, ciò che poteva assumere rilievo era la descrizione della vicenda, del ruolo rivestito dalla reclamante all’epoca dei fatti, nonché delle dichiarazioni dalla stessa rese nel contesto investigativo; la sua identificazione mediante nominativo costituiva, invece, un elemento ulteriore, non indispensabile ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, risolvendosi piuttosto in un’eccedenza informativa suscettibile di amplificare, in misura significativa, la sua esposizione pubblica.
Tale valutazione risulta ulteriormente avvalorata dalle specifiche modalità narrative adottate nell’articolo, nel quale sarebbero state riportate le esternazioni rese dall’interessata in un momento di particolare alterazione psicologica, soffermandosi, altresì, con elevato livello di dettaglio, sulle circostanze del ricovero ospedaliero. Proprio la particolare vulnerabilità del contesto in cui tali dichiarazioni risultano essere state rese, unitamente alla diffusione di informazioni sanitarie, avrebbe imposto un grado di cautela ancora maggiore nella diffusione dei dati personali, al fine di evitare una compressione della dignità e della riservatezza dell’interessata; ciò tenuto conto anche del ruolo di persona informata sui fatti rivestito in quella fase dalla reclamante e dell’estraneità di quest’ultima rispetto al procedimento penale.
Inoltre, assume rilievo il contesto digitale in cui la pubblicazione è avvenuta. L’indicizzazione dell’articolo attraverso i comuni motori di ricerca ha infatti determinato una diffusione generalizzata delle informazioni personali riferite alla reclamante, con effetti pregiudizievoli suscettibili di protrarsi ben oltre il momento della pubblicazione originaria. In questo senso, l’associazione immediata tra il nominativo dell’interessata e una vicenda connotata da un forte impatto mediatico avrebbe potuto incidere in misura significativa sulla reputazione personale e professionale della stessa, soprattutto se si considera che la risonanza assunta dalla vicenda a livello nazionale è tale da essere riproposta periodicamente all’attenzione dell’opinione pubblica.
Occorre, altresì, precisare che la presente valutazione non investe, né potrebbe investire, la scelta editoriale del giornalista di trattare una vicenda di interesse pubblico, né si traduce in una indebita compressione del diritto di cronaca o della libertà di stampa, costituzionalmente garantiti. Oggetto di contestazione non è, infatti, la pubblicazione della notizia in sé, né il diritto-dovere dell’informazione in relazione a fatti di rilevanza pubblica; ciò che viene in rilievo è, piuttosto, la verifica della conformità del trattamento ai principi di essenzialità dell’informazione e minimizzazione dei dati.
In questa prospettiva, il nodo centrale non risiede nella scelta di pubblicare la notizia in esame, bensì se, nell’ambito della relativa narrazione, fosse necessario rendere riconoscibile al pubblico l’identità della reclamante in una fase meramente investigativa. Proprio l’assenza di un coinvolgimento processuale dell’interessata all’epoca della pubblicazione lamentata rendeva ancor più stringente l’esigenza di tutelarne la sfera privata, evitando che una persona estranea a contestazioni penali, almeno in quello specifico momento delle indagini, venisse esposta e associata a una vicenda di particolare gravità.
Il corretto bilanciamento tra diritto di cronaca e protezione dei dati personali avrebbe, pertanto, dovuto essere perseguito attraverso modalità narrative meno invasive, idonee a preservare gli elementi essenziali della notizia senza eccedere nella divulgazione di informazioni non strettamente necessarie.
Al riguardo, si deve osservare che il Codice, nell’introdurre in termini generali il richiamato principio dell’essenzialità dell’informazione quale canone di determinazione nella pubblicazione di dati personali in ambito giornalistico, ha inteso garantire un maggiore rigore nella raccolta e nella diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute, rimettendo alle Regole deontologiche di settore previste dall’art. 139 il compito di individuare più precisi limiti in merito (cfr. art. 137, commi 1 e 3, del Codice). I predetti limiti hanno trovato esplicitazione nell’art. 5 delle Regole deontologiche, il quale stabilisce che “Nel raccogliere dati [...] atti a rivelare le condizioni di salute [...], il giornalista garantisce il diritto all’informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell’essenzialità dell’informazione [...]” – e nell’art. 10 delle citate Regole deontologiche, il quale dispone che “il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico” (cfr. ex pluribus, provv. del 25 gennaio 2018, n. 30, doc. web n. 8364982, in www.gpdp.it).
Ne deriva che il contenuto editoriale lamentato appare concretizzare un trattamento non conforme ai principi di liceità e correttezza, nonché di minimizzazione dei dati, di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e c), del Regolamento. I dati identificativi della reclamante non appaiono, infatti, indispensabili per un’illustrazione pur compiuta di una vicenda che avrebbe potuto formare ugualmente oggetto di una cronaca articolata. Sotto ulteriore profilo, anche la descrizione delle circostanze del ricovero, caratterizzata da una narrazione particolarmente minuziosa, risulta oltrepassare i limiti della pertinenza e della non eccedenza. Il resoconto dettagliato delle dichiarazioni rese dalla reclamante, unitamente alla rappresentazione particolarmente incisiva e quasi “spettacolarizzata” delle sue condizioni psico-fisiche, non appare strettamente funzionale alla mera informazione su una situazione di fragilità o disagio, ma assume piuttosto i connotati di una indebita sovraesposizione della persona, giungendo a distogliere l’attenzione del lettore dall’effettiva notizia veicolata.
In tale prospettiva, la diffusione di informazioni afferenti a una dimensione personale e sanitaria particolarmente delicata nei termini sopra indicati finisce per eccedere quanto necessario per soddisfare l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto, sconfinando in una narrazione pregiudizievole per la dignità, la riservatezza e la reputazione della reclamante.
4. CONCLUSIONI
Alla luce di tali considerazioni, risultano confermati i profili oggetto di contestazione con l’atto di avvio del procedimento di cui all’art. 166 del Codice, in quanto le dichiarazioni rese nel corso dell’istruttoria e le difese addotte dal titolare non sono idonee a superare i rilievi formulati dall’Ufficio e, peraltro, non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del regolamento n. 1/2019.
Pertanto, l’Autorità rileva l’illiceità della condotta posta in essere dal titolare del trattamento, in violazione degli artt. 137, commi 1 e 3, 139 e 2-quater del Codice, 5, 6, comma 1, 10, delle Regole deontologiche, nonché dei principi generali di liceità, correttezza e minimizzazione nel trattamento dei dati personali di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e c), del Regolamento.
5. MISURE CORRETTIVE
Accertata dunque l’illiceità delle sopra rilevate condotte:
- si prende atto della rimozione dell’articolo lamentato operata dal titolare del trattamento in sede di memoria difensiva, non sussistendo, allo stato, i presupposti per l’adozione di ulteriori interventi da parte dell’Autorità;
- con riguardo ai trattamenti già realizzati e con finalità dissuasiva, si ritiene sussistano i presupposti per l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83, par. 5, del Regolamento.
6. ORDINANZA INGIUNZIONE
In base a quanto sopra rappresentato, ai fini della quantificazione della sanzione amministrativa il citato art. 83, par. 5, del Regolamento, nel fissare il massimo edittale nella somma di 20 milioni di euro ovvero, per le imprese, nel 4% del fatturato mondiale annuo dell’esercizio precedente ove superiore, specifica le modalità di quantificazione della predetta sanzione che deve “in ogni caso [essere] effettiva, proporzionata e dissuasiva” (art. 83, par. 1, del Regolamento), individuando, a tal fine, una serie di elementi, elencati al par. 2, da valutare all’atto di quantificarne il relativo importo.
Quali circostanze da prendere in considerazione, nel caso di specie, devono essere valutati, sotto il profilo delle aggravanti:
1. la gravità della violazione, il cui livello - sulla base degli elementi di cui all’art. 83, par. 2, lett. a), b) e g) del Regolamento (cfr. il documento “Linee Guida 04/2022 sul calcolo della sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi del GDPR – versione 2.0 – adottato il 24 maggio 2023”) - è stato considerato medio, alla luce della natura, delle caratteristiche e delle conseguenze del trattamento effettuato. In particolare, assume rilievo: a) la natura dei dati coinvolti, attinenti esclusivamente allo stato di salute dell’interessata, cui il Regolamento accorda una tutela rafforzata, nonché le modalità della loro diffusione, caratterizzate da una rappresentazione “spettacolarizzata” delle condizioni psico-fisiche della medesima, eccedente le esigenze informative sottese alla notizia e idonea ad amplificare l’ingerenza nella sua sfera privata, con conseguente pregiudizio per la dignità e la reputazione (art. 83, par. 2, lett. a e g, del Regolamento); b) il pregiudizio arrecato all’interessata, la cui condizione di fragilità è stata oggetto di ampia trattazione all’interno di un articolo rimasto indicizzato, per un periodo significativo, attraverso i comuni motori di ricerca, sino all’intervento dell’Autorità e alla successiva rimozione del contenuto editoriale. Ne consegue che l’associazione dell’articolo al nominativo dell’interessata ha determinato una diffusione generalizzata di informazioni personali riferite alla medesima e, dunque, un accesso indiscriminato da parte di una platea indistinta di utenti; ciò avrebbe così determinato un elevato pregiudizio alla sfera privata della reclamante protrattosi per quasi un anno dal momento della originaria pubblicazione (art. 83, par. 2, lett. a, del Regolamento);
2. il carattere gravemente negligente della condotta, atteso che la Società, in ragione della propria struttura organizzativa e dell’attività svolta, avrebbe dovuto essere in possesso di un adeguato bagaglio di esperienza e competenza tale da consentire l’adozione di scelte editoriali maggiormente conformi al quadro normativo di riferimento. In particolare, la stessa era tenuta a conformarsi al principio di essenzialità dell’informazione rispetto a fatti di interesse pubblico, procedendo a un rigoroso bilanciamento tra il diritto di cronaca e la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, con specifica attenzione alla natura sensibile dei dati trattati, segnatamente quelli relativi alla salute. Tale giudizio trova ulteriore conferma nella circostanza che il titolare, anche nel corso del procedimento, ha continuato a sostenere la liceità della pubblicazione lamentata, sebbene l’Autorità già in sede di contestazione avesse evidenziato la necessità di conformarsi ai principi cardine dell’attività giornalistica; ciò ha posto in luce la persistente ritrosia del titolare al rispetto dei limiti posti dalla normativa, avvalorando il significativo grado di negligenza che ha caratterizzato la relativa condotta (art. 83, par. 2, lett. b, del Regolamento);
3. l’esistenza di precedenti procedimenti avviati a carico della Società per violazioni riconducibili alla medesima area tematica, con particolare riferimento al principio di essenzialità dell’informazione nell’esercizio dell’attività giornalistica (cfr. provv. del 2 marzo 2023, n. 62; provv. del 12 febbraio 2025, n. 60; provv. del 27 febbraio 2025, n. 126). Il descritto trattamento non appare, quindi, riconducibile a un episodio isolato, bensì denota una prassi consolidata e reiterata nel tempo non conforme agli obblighi e ai principi enucleati dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, più volte esplicitati nei provvedimenti adottati proprio nei confronti del medesimo titolare (art. 83, par. 2, lett. e, del Regolamento).
Quali fattori attenuanti, devono essere presi in considerazione:
1) l’avvenuta rimozione dell’articolo oggetto di doglianza, sebbene soltanto a seguito dell’avvio del presente procedimento (art. 83, par. 2, lett. c, del Regolamento);
2) le finalità perseguite dal titolare, riconducibili alla libertà di informazione di cui agli artt. 85 del Regolamento e 136 e ss. del Codice.
In base al complesso degli elementi sopra indicati, in applicazione dei richiamati principi di effettività, proporzionalità e dissuasività, di cui all’art. 83, par. 1, del Regolamento, tenuto conto, altresì, del necessario bilanciamento fra diritti degli interessati e libertà di impresa, anche al fine di limitare l’impatto economico della sanzione sulle esigenze organizzative, funzionali e occupazionali del titolare, si ritiene debba applicarsi al titolare del trattamento – Società Editoriale Il Fatto S.p.A. - la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 23.750,00 (ventitremilasettecentocinquanta/00).
In conclusione, si ritiene che, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del regolamento n. 1/2019, debba applicarsi la sanzione accessoria della pubblicazione del presente provvedimento contenente l’ordinanza ingiunzione sul sito internet del Garante, in ragione del particolare disvalore delle violazioni rilevate.
Ricorrono, infine, i presupposti di cui all’art. 17 del regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante, per l’annotazione delle violazioni qui rilevate nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento.
PER QUESTI MOTIVI
Ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento, nel prendere atto dell’avvenuta rimozione dell’articolo lamentato, si dichiara illecita la condotta tenuta dal titolare del trattamento – Società Editoriale Il Fatto S.p.A., con sede legale in Via di Sant’Erasmo 2, 00184 – Roma (P. IVA 10460121006) - descritta nei termini di cui in motivazione;
SI ORDINA
ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento, nonché dell’art. 166 del Codice, al predetto titolare di pagare la somma di euro 23.750,00 (ventitremilasettecentocinquanta/00) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione.
SI INGIUNGE
al predetto titolare, in caso di mancata definizione della controversia ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, di pagare la somma di euro 23.750,00 (ventitremilasettecentocinquanta/00), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della legge n. 689/1981.
Si rappresenta che, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, resta salva la facoltà per il trasgressore di definire la controversia mediante il pagamento – sempre secondo le modalità indicate in allegato – di un importo pari alla metà della sanzione irrogata entro il termine di cui all’art. 10, comma 3, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 previsto per la proposizione del ricorso come di seguito indicato;
SI DISPONE
a) ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3, del Codice e dell’art. 37 del regolamento n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Garante;
b) ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del regolamento n. 1/2019, la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito internet del Garante;
c) ai sensi dell’art. 17 del regolamento n. 1/2019, l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento nel registro interno dell’Autorità previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u) del Regolamento.
Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell’interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 3 luglio 2026
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Cerrina Feroni
IL SEGRETARIO GENERALE
Montuori
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