Parere sulla bozza della delibera ANAC "Trasparenza dei contributi...
Parere sulla bozza della delibera ANAC "Trasparenza dei contributi ricevuti a supporto della campagna elettorale di titolari di cariche politiche elettive di livello statale, regionale e locale, da pubblicare ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. f), del d. lgs. n. 33/2013" - 3 luglio 2026 [10272544]
[doc. web n. 10272544]
Parere sulla bozza della delibera ANAC "Trasparenza dei contributi ricevuti a supporto della campagna elettorale di titolari di cariche politiche elettive di livello statale, regionale e locale, da pubblicare ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. f), del d. lgs. n. 33/2013" - 3 luglio 2026
Registro dei provvedimenti
n. 477 del 3 luglio 2026
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia, componente, e il dott. Luigi Montuori, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/4/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito RGPD);
VISTO il d. lgs. 30/6/2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”);
VISTO il d. lgs. n. 33 del 14/3/2013, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
VISTO il parere del Garante sullo «schema di decreto legislativo concernente il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.a.» n. 49 del 7/2/2013 (in www.gpdp.it, doc. web n. 2243168);
VISTO il parere del Garante sullo «schema di decreto legislativo concernente la revisione e semplificazione delle disposizioni di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza», n. 92 del 3/3/2016 (ivi, doc. web n. 4772830);
VISTO il provvedimento n. 243 del 15/5/2014 recante le «Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati», in G.U. n. 134 del 12/6/2014 e in www.gpdp.it, doc. web n. 3134436;
VISTO, in particolare, l’art. 14, comma 1, lett. f), del citato d. lgs. n. 33/2013, secondo cui le pp.aa. devono pubblicare sul sito web istituzionale le «dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441 […]» dei titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale;
VISTO l’art. 2, comma 1, n. 3) della l. n. 441/1982, recante «Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti», che prescrive per i titolari di cariche elettive il deposito delle dichiarazioni concernenti le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, nonché gli artt. 8 ss. che disciplinano il relativo regime di conoscibilità;
VISTO il richiamo della predetta disciplina all’art. 4, comma 3 della l. n. 659 del 18/11/1981 e alla conseguente necessità di allegare anche le dichiarazioni congiunte, sottoscritte dal soggetto che eroga il contributo e da quello che li riceve, oppure le autocertificazioni dei soli candidati, per importi superiori a 3000 euro annui;
CONSIDERATO che le predette dichiarazioni contengono anche i nominativi delle persone fisiche che hanno erogato contributi per la campagna elettorale, che sono dati personali di natura sensibile idonei a rivelare opinioni politiche, che di conseguenza rientrano nelle «categorie particolari di dati personali» di cui all’art. 9, par. 1, del RGPD a cui si applica lo speciale regime di tutele e garanzie contenute nell’art. 2-sexies del Codice;
RICORDATO che la stessa disciplina statale contenuta nel d. lgs. n. 33/2013, nel disciplinare il «Principio generale di trasparenza», richiama il rispetto delle disposizioni in materia, fra l’altro, di protezione dei dati personali (art. 1, comma 2);
RICORDATO che nel medesimo contesto normativo in materia di trasparenza – all’art. 7-bis, commi 1 e 4, del d. lgs. n. 33/2013 – è sancito inoltre che:
- nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se di natura sensibile (oggi rientranti nelle “categorie particolari” di dati di cui all’art. 9 del RGPD), «non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione»;
- i dati sensibili – come quelli riguardanti le opinioni politiche – devono in ogni caso essere sottratti all’indicizzazione e alla rintracciabilità tramite i motori di ricerca web, nonché al relativo riutilizzo nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali;
CONSIDERATO che è pervenuta una richiesta di parere ad ANAC da parte di un Consiglio regionale, trasmessa anche al Garante per la protezione dei dati personali, riguardante le modalità di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lett. f) del d. lgs. n. 33/2013, dei contributi ricevuti da alcuni Consiglieri regionali per la propria campagna elettorale;
CONSIDERATO, in particolare, che è stato chiesto se devono essere oggetto di pubblicazione i nominativi dei soggetti – persone fisiche e giuridiche – che hanno effettuato erogazioni liberali per le spese elettorali di un candidato eletto o se il bilanciamento tra esigenze di trasparenza e riservatezza dei terzi debba risolversi a favore della riservatezza e quindi la pubblicazione debba realizzarsi con l’oscuramento dei nominativi dei donatori;
TENUTO CONTO della nota prot. n. XX del XX con la quale il Presidente del Garante ha riscontrato l’invito del Presidente di ANAC di aderire all’iniziativa proposta, volta a esaminare la possibilità di individuare una soluzione interpretativa congiunta e condivisa fra le due Autorità, in ordine alla questione della trasparenza dei contributi ricevuti a sostegno della campagna elettorale di titolari di cariche politiche elettive di livello statale, regionale e locale secondo il citato art. 14, comma 1, lett. f), del d. lgs. n. 33/2013, tramite la costituzione di un tavolo di lavoro;
RICORDATO che i profili di competenza di questa Autorità sono limitati alla protezione dei dati personali, ossia di «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”)» (art. 4, par. 1, n. 1, RGPD). Ai sensi della richiamata disciplina europea «si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale» (ibidem);
RICORDATO che non rientrano, quindi, nella definizione di “dato personale” le informazioni riguardanti soggetti come, ad esempio, persone giuridiche, enti, associazioni, fondazioni, comitati, che risultano sottratti dall’ambito di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati (cfr. anche cons. n. 14 del RGPD);
RICORDATO, però, che in relazione alle informazioni relative alle imprese e ditte individuali, le stesse possono costituire dati personali se consentono l’identificazione di una persona fisica (cfr. sent. Corte Giustizia UE 9/11/2010, cause C-92/09 e C-93/09, Volker und Markus Schecke e Eifert);
CONSIDERATA la nota di questa Autorità prot. n. XX del XX inviata ad ANAC, con la quale si è dato atto, fra le soluzioni per effettuare un ragionevole bilanciamento tra esigenze di trasparenza e protezione dei dati personali, della possibilità di prevedere la pubblicazione delle dichiarazioni previste dall’art. 14, comma 1, lett. f), del d. lgs. n. 33/2013, previo oscuramento dei dati personali di coloro che erogano contributi elettorati; prevedendo, contestualmente, la relativa libera accessibilità mediante la messa a disposizione a coloro che ne facciano richiesta, in modo che sia comunque assicurata la trasparenza delle predette informazioni;
VISTA la conseguente nota prot. n. XX del XX con la quale ANAC ha sottoposto a questa Autorità la bozza della delibera recante «Trasparenza dei contributi ricevuti a supporto della campagna elettorale di titolari di cariche politiche elettive di livello statale, regionale e locale, da pubblicare ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. f), del d. lgs. n. 33/2013», approvata in via preliminare dal Consiglio di ANAC nell’adunanza del XX, «al fine di acquisire, prima dell’approvazione definitiva da parte del Consiglio di ANAC, l’orientamento del Garante»;
CONSIDERATO che la predetta bozza di delibera è stata elaborata tenendo conto interlocuzioni svolte fra gli Uffici di ANAC e del Garante, nonché di quanto indicato nella citata nota prot. n. XX;
TENUTO CONTO, fra l’altro, di quanto riportato nella bozza di delibera laddove è precisato che:
- «al fine dare attuazione alla disciplina in materia di trasparenza dei contributi erogati ai componenti degli organi di indirizzo politico per la propaganda elettorale assicurando, nel contempo, il rispetto del diritto alla protezione dei dati personali di natura sensibile dei terzi che vi hanno contribuito, in conformità ai principii di necessità e minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. c, RGPD), [si] ritiene che la pubblicazione delle dichiarazioni relative agli eventuali contributi ricevuti, in caso di donazione da parte di persona fisica, debba realizzarsi previo oscuramento del nominativo del donatore e con l’inserimento della sola dicitura “persona fisica”»;
- «Tale soluzione non osta alla trasparenza circa la provenienza dei finanziamenti utilizzati dal candidato per la campagna elettorale, essendo riconosciuta la possibilità di conoscere i nominativi dei donatori sulla base delle vigenti disposizioni che ne consentono l’ostensibilità, ad esempio mediante istanza di accesso civico generalizzato, come indicato dal Garante per la protezione dei dati personali (cfr. provv. n. 309 del 24 maggio 2025, doc. web n. 10143703), nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. c, RGPD), senza fornire informazioni eccedenti e non necessarie rispetto all’interesse pubblico sottostante (es.: data di nascita, residenza, contatti telefonici o e-mail, codici fiscali e P. IVA, dati bancari, ecc.)»;
- «A tal riguardo, le amministrazioni avranno cura di indicare espressamente, nella stessa sezione “Amministrazione trasparente” – sottosezione di primo livello “Organizzazione” del proprio sito istituzionale, dove le dichiarazioni sui contributi erogati sono pubblicate – che è possibile visionare i dati oscurati mediante la messa a disposizione a coloro che ne facciano richiesta, secondo le regole in materia di accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5, co. 2 d.lgs. 33/2013 (ferme restando le altre forme di accesso riconosciute dalla legge)»;
RICORDATO che, come indicato anche nella bozza di delibera, resta in ogni caso fermo che i dati personali eventualmente ricevuti tramite l’accesso devono essere in ogni caso trattati nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, dei limiti agli ulteriori trattamenti previsti dall’art. 7-bis, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013 che sottrae i dati sensibili dal riutilizzo;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Pasquale Stanzione;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. c) e 58, par. 3, lett. b), del RGPD, esprime parere favorevole sulla bozza della delibera recante «Trasparenza dei contributi ricevuti a supporto della campagna elettorale di titolari di cariche politiche elettive di livello statale, regionale e locale, da pubblicare ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. f), del d. lgs. n. 33/2013», approvata in via preliminare dal Consiglio di ANAC nell’adunanza del 10/6/2026.
Roma, 3 luglio 2026
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Stanzione
IL SEGRETARIO GENERALE
Montuori
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