Provvedimento del 28 maggio 2026 [10265476]
Provvedimento del 28 maggio 2026 [10265476]
[doc. web n. 10265476]
Provvedimento del 28 maggio 2026
Registro dei provvedimenti
n. 397 del 28 maggio 2026
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia componente, ed il dott. Luigi Montuori, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);
VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 22 gennaio 2025, con il quale XX ha invocato il diritto all’oblio nei confronti della testata il ““Corriere del Giorno”” e nei confronti di Google LLC in relazione ad un articolo del 19 novembre 2020 https://... nel quale la stessa – amministratrice unica di una società di distribuzione di carburanti e di gestione di attività connesse - viene indicata come persona “indagata” nell’ambito di un’inchiesta su presunti illeciti legati al trasporto e commercio di gasolio agricolo (cd. “operazione XX”);
CONSIDERATO che la reclamante ha rappresentato in particolare che:
- la stessa è risultata destinataria di un’ordinanza di custodia cautelare datata 24 luglio 2020 nella quale le è stata notificato un avviso di garanzia, senza che venisse disposta alcuna misura nei suoi confronti;
- a distanza di quattro anni (epoca di presentazione delle istanze di oblio), non ha ricevuto alcuna comunicazione dall’autorità di giudiziaria riguardo gli esiti delle indagini e rispetto ad un presunto illecito profitto a lei contestato, consistente in una somma “risibile e di “modestissima entità” rispetto al volume di ricavi della società di cui è amministratrice unica;
- il suo nome continua a comparire sul motore di ricerca Google e sul sito del ““Corriere del Giorno”” «associato a contenuti che riportano quell’unica e obsoleta notizia con evidente pregiudizio alla propria reputazione professionale» e dell’ente di cui è amministratrice ed incidendo negativamente sulle sue relazioni commerciali ed economiche, poiché pregiudicata nella sua “affidabilità bancaria”;
- ha richiesto al ““Corriere del Giorno”” -in data 2 dicembre 2024- di procedere alla cancellazione e deindicizzazione dei contenuti in oggetto; analoga richiesta ha formulato a Google – in data 4 e 17 dicembre 2024 – con riferimento al predetto URL e ad un altro contenente il medesimo articolo XX;
- i predetti titolari hanno respinto la propria richiesta, rispettivamente con comunicazioni dell’11 e 19 dicembre 2024;
- la persistenza di tali contenuti non è giustificata da un interesse pubblico trattandosi di «informazioni obsolete, non aggiornate e non proporzionate alla realtà dei fatti»;
VISTE le note del 23 maggio 2025 con la quale l’Autorità ha chiesto a Google LLC (prot.70600/25) nonché a Fondazione “Corriere del Giorno” e al Direttore responsabile della testata (prot.70615/25) di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;
VISTE la comunicazione del 16 giugno 2025 con cui il Direttore responsabile del “Corriere del Giorno” ha eccepito:
- l’estraneità all’oggetto del reclamo della Fondazione “Corriere del Giorno” in quanto «esclusivamente proprietaria della testata online www.ilcorrieredewlgiorno.it , e non svolge alcuna attiva editoriale-giornalistica»;
- l’infondatezza delle pretese della reclamante, alla luce dei provvedimenti del Garante in materia, in particolare quello «dello scorso 12.10.2017 (doc. web. n. 7273804)», che ha ritenuto «non eccedente il principio di essenzialità dell’informazione “la pubblicazione dei nomi di persone interessate da un procedimento penale” in quanto “inquadrata nell’ambito delle garanzie volte ad assicurare trasparenza e controllo da parte dei cittadini sull’attività di giustizia"» (il neretto è del citato Direttore);
- l’obbligo di deindicizzazione compete solo ai motori di ricerca e non alle testate per le quali, in base alla legge sulla stampa, non contempla la rimozione di un articolo-notizia, ma esclusivamente il diritto di rettifica-replica che, nel caso di specie, non è stato esercitato;
- l'assunto – confermato anche dalla Corte di Cassazione, prima Sez. Civile, ordinanza n. 7559/2020 - in base al quale l’editore non è tenuto alla cancellazione dei contenuti in ossequio al principio di salvaguardia dell’archivio giornalistico nel pubblico interesse;
VISTA la replica pervenuta in data 17 giugno 2025 dalla reclamante, tramite il proprio legale, con la quale è stata rilevata:
- contrariamente a quanto affermato dal “Corriere del Giorno” anche una testata giornalistica può essere tenuta alla deindicizzazione di un articolo, come affermato anche dalla giurisprudenza della Cassazione (ordinanza n. 20528/2022) e desumibile anche dalla stessa giurisprudenza citata dalla testata, da interpretarsi nel senso della legittimità dell’archiviazione per finalità storiche, senza escludere in alcun modo il diritto dell’interessato alla rimozione del proprio nominativo dagli indici dei motori di ricerca;
- la circostanza che tutte le testate su cui è apparsa la notizia oggetto del presente ricorso hanno provveduto alla deindicizzazione, con la sola eccezione del “Corriere del Giorno”;
- il tono offensivo della nota del Direttore responsabile «in contrasto con i doveri di correttezza e rispetto dovuti nei rapporti con l’Autorità e le controparti»;
VISTA la comunicazione del 18 giugno 2025 con cui il Direttore responsabile del “Corriere del Giorno” ha ribadito le proprie affermazioni, contestando - tra l’altro - la rilevanza delle determinazioni assunte dalle altre testate ed eccependo il fatto che la reclamante avrebbe potuto esercitare il diritto di rettifica o aggiornamento dei dati personali esibendo un provvedimento a proprio favore, circostanza che tuttavia non si è mai verificata;
VISTA l’ulteriore nota della reclamante del 27 giugno 2025 con cui, tramite il proprio legale, ha rilevato nuovamente il tono aggressivo e offensivo dell’interlocuzione e nel merito - nel contestare le affermazioni del citato Direttore responsabile - ha replicato evidenziando che il provvedimento del Garante da lui richiamato si riferisce a un caso specifico e diverso «e non può essere elevato a principio generale per escludere, in radice, il diritto alla deindicizzazione» in applicazione dell’art.17 del Regolamento; deindicizzazione che può essere disposta «anche nei confronti di contenuti giornalistici, ove non più attuali o sproporzionati rispetto all’interesse pubblico alla conoscenza della notizia»;
VISTA la nota del 5 dicembre 2025 – successiva ad una richiesta di proroga e ad ulteriori interlocuzioni con l’Autorità - con la quale Google LLC ha rappresentato la propria decisione di non prendere provvedimenti rispetto agli URL oggetto di interpello e reclamo, rilevando che:
a. l’articolo del “Corriere del Giorno” rinvia ad un articolo pubblicato nel 2020 relativo ad un’operazione investigativa (“XX”) «che aveva portato all’arresto di diversi soggetti, tra cui la reclamante, in qualità di amministratrice unica di una società operante nel settore, per il reato di associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di gasolio agricolo ed evasione fiscale, con contestazioni che comprendevano anche l’emissione e utilizzo di fatture false, riciclaggio e autoriciclaggio»;
b. l’altro URL rimanda invece ad una newsletter pubblicata sul sito di un’associazione di imprenditori operanti nel settore della distribuzione dei carburanti (“XX”) e contenente commenti e notizie di sintesi sulle principali criticità del settore medesimo;
c. la decisione di non rimuovere gli URL dai risultati del motore di ricerca associati al nome della reclamante «risiede, innanzitutto, nella valutazione di un sussistente interesse della collettività alla reperibilità di informazioni di cronaca riconducibili a gravi condotte di rilevanza penale» in linea con le indicazioni fornite al riguardo nelle Linee Guida del WP29 adottate il 26 novembre 2014;
d. l’assenza di ulteriore documentazione o elementi integrativi riguardo all’evoluzione della vicenda giudiziaria riguardante la reclamante, confermerebbe la pendenza ancora del procedimento a suo carico sì che «Google LLC, in quanto soggetto terzo e neutrale, non è attualmente nella posizione di poter effettuare il corretto bilanciamento di interessi in gioco» dovendo invece ritenere che «i contenuti cui rimandano gli URL sopra indicati risultano ancora oggi aggiornati allo stato attuale del procedimento»;
CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;
RILEVATO preliminarmente che con il reclamo viene chiesto al Garante di
a) «ordinare la cancellazione delle informazioni dai motori di ricerca e la deindicizzazione dai risultati di Google Search in conformità agli artt.17 e 21 del GDPR»;
b) «adottare le misure necessarie affinché il Corriere del Giorno proceda all’obliterazione o all’aggiornamento delle notizie pubblicate, eliminando i riferimenti personali» alla reclamante;
RITENUTO di individuare quale oggetto della richiesta della reclamante i contenuti (URL) oggetto di preventivo interpello al Corriere del Giorno e a Google LLC, quali sopra riportati, sebbene non specificamente riprodotti nell’istanza rivolta al Garante;
RILEVATO tuttavia che l’URL https://..., oggetto del preventivo interpello a Google, non compare tra i risultati di una ricerca in rete effettuata a partire dal nome e cognome della reclamante e che pertanto le determinazioni sul reclamo investono solo l’articolo del “Corriere del Giorno” https://...);
RILEVATO che nella “privacy policy” della predetta testata viene indicato quale “Titolare del trattamento” la “Direzione del Corriere del Giorno”; RITENUTO che tale qualifica vada comunque inquadrata nell’ambito dell’attività svolta dalla CDG147Media Group Coop «avente per oggetto l’attività di informazione di carattere generale attraverso l’esercizio di impresa editrice di giornali, quotidiani, periodici o riviste...», società cooperativa di cui il Direttore responsabile della testata figura essere amministratore delegato (alla luce dei dati che emergono dal Registro delle Imprese, Archivio Ufficiale della CCIA e dal Registro Operatori Comunicazione – “ROC”);
RILEVATO che la misura della deindicizzazione del citato articolo è stata invocata anche nei confronti del predetto Titolare, oltre che al motore di ricerca Google;
PRECISATO preliminarmente che, contrariamente a quanto affermato dal predetto “Titolare”, la deindicizzazione di un contenuto può essere disposta da una testata giornalistica (o altro “sito- fonte”) come ampiamente confermato dalla giurisprudenza (ex pluribus Cedu, I Sez., 25 novembre 2021 caso Biancardi c. Italia; Cass. civ. Sez. I 7 marzo 2023, n. 6806) essendo tuttavia diversi gli effetti consistenti, in tal caso, nella rimozione totale del contenuto dalla rete e non nella sola irreperibilità in associazione al nome e cognome dell’interessato, come invece avviene quando l’istanza è rivolta ai motori di ricerca (cfr. provv. Garante n.711 del 27 novembre 2025, doc. web n. 10211757);
RILEVATO che tale misura si traduce, pertanto, in un intervento più incisivo di quello effettuato dal motore di ricerca in quanto determina il venir meno di una notizia che, tuttavia, potrebbe essere di perdurante interesse pubblico – per l’oggetto nel suo complesso e per i diversi soggetti coinvolti - sì che la sua rimozione può determinare una compressione del diritto all’informazione;
RILEVATO che l’articolo del “Corriere del Giorno” oggetto di reclamo ha ad oggetto una vicenda di rilevante interesse pubblico relativa agli esiti di un’attività investigativa delle forze dell’ordine su presunte attività illecite di forte impatto sul piano economico generale connesse, in particolare, alla commercializzazione e distribuzione di gasolio nel settore agricolo; vicenda coinvolgente molteplici soggetti operanti nel settore, tra i quali anche la reclamante, seppur con un ruolo marginale, come riferito dalla stessa e come anche desumibile dallo stesso articolo e da altri reperibili sulla vicenda che la includono in un mero elenco di “indagati a vario titolo”;
CONSIDERATA la riconducibilità dell’articolo alle disposizioni applicabili ai trattamenti di dati per finalità giornalistiche, di cui ne rispetta i presupposti e i limiti, tra cui quello dell’essenzialità dell’informazione di cui agli artt. 137, comma 3, del Codice e 6, comma 1, delle Regole deontologiche; CONSIDERATA altresì la legittimità della sua conservazione nell’archivio della testata in quanto rispondente ad una finalità di interesse storico-documentaristico (ex pluribus provv. Garante n.134 del 26 febbraio 2026, doc. web n. 10236867);
CONSIDERATO ancora che la natura e la portata dell’articolo non ne consentono la deindicizzazione da parte della testata, alla luce degli effetti sopra descritti in termini di limitazione del diritto all’informazione;
RITENUTO pertanto di dover dichiarare infondato il reclamo con riferimento alle richieste di cancellazione o di deindicizzazione dell’articolo https://... formulate alla testata giornalistica, salva la facoltà per la reclamante di esercitare nuovamente i diritti previsti dal Regolamento – tra cui il diritto di ottenerne un aggiornamento - una volta che venissero documentati gli esiti giudiziari relativi alla propria posizione;
RILEVATO d’altra parte che la medesima richiesta di deindicizzazione dell’articolo è stata formulata anche al motore di ricerca Google;
CONSIDERATO che:
- nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;
- il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;
- tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;
CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione degli URL indicati nell'atto introduttivo avanzata nei confronti di Google LLC, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’oblio ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, del Regolamento, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;
RITENUTO che le ragioni addotte dalla reclamante a fondamento dell’oblio invocato possano trovare una ragionevole considerazione, considerata la data di pubblicazione dell’articolo (risalente al 2020) e il ruolo di minore rilievo nella vicenda della stessa reclamante, (rispetto alla quale, in base agli sviluppi dell’intera attività investigativa rinvenibili a rete, non sembrano emergere responsabilità acclarate) e che tali ragioni possano trovare soddisfazione nel rendere irreperibile l’articolo stesso unicamente quale risultato di una ricerca in rete in associazione al proprio nome e cognome;
RITENUTO pertanto di dover dichiarare fondato il reclamo con riferimento alla richiesta di deindicizzazione del predetto URL formulata a Google LLC e, per l’effetto, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, ingiunge alla Società di rimuovere lo stesso quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nome e cognome dell'interessato nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;
RITENUTO di doversi dichiarare non luogo a provvedere per l’ulteriore URL (XX) per le ragioni di cui in premessa;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento,
a) dichiara il reclamo infondato nei confronti del “Corriere del Giorno” in ordine alla richiesta di cancellazione o deindicizzazione dell’articolo https://...;
b) dichiara il reclamo fondato nei confronti di Google LLC in ordine alla richiesta di deindicizzazione del predetto URL per le ragioni di cui in motivazione e, per l’effetto, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, ingiunge alla Società di rimuovere lo stesso quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nome e cognome dell'interessata nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;
c) dichiara il non luogo a provvedere con riferimento alla richiesta di deindicizzazione dell’URL https://... non risultando reperibile tra i risultati di una ricerca in rete effettuata a partire dal nome e cognome della reclamante;
d) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Google LLC in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo. senza tuttavia attribuire a tale annotazione – per le ragioni di cui in premessa – valore di precedente in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, ai fini previsti dall’art. 83, par. 2), lett. c) del Regolamento.
Ai sensi dell'art. 157 del Codice, invita Google LLC a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 166 del Codice
Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 28 maggio 2026
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Ghiglia
IL SEGRETARIO GENERALE
Montuori
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