Provvedimento del 26 marzo 2026 [10243835]
Provvedimento del 26 marzo 2026 [10243835]
[doc. web n. 10243835]
Provvedimento del 26 marzo 2026
Registro dei provvedimenti
n. 203 del 26 marzo 2026
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia, componente, e il dott. Luigi Montuori, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE” (di seguito “Codice”);
VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4 aprile 2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8 maggio 2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;
RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;
PREMESSO
1. Introduzione.
Con reclamo presentato ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, l’avv. XX, professionista iscritto all’Ordine degli Avvocati di Piacenza (di seguito, l’“Ordine”), ha rappresentato di essere stato destinatario di un provvedimento disciplinare di sospensione dall’esercizio della professione per il periodo di due mesi (dal 1° aprile 2023 al 1° giugno 2023) e che tale provvedimento è stato annotato nell’elenco degli avvocati sospesi, pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ordine.
In data 29 giugno 2023, il reclamante appurava, tuttavia, che, nonostante il provvedimento di sospensione non fosse più efficace, il proprio nominativo continuava a figurare nel predetto elenco e, pertanto, chiedeva all’Ordine di cessare l’ingiustificata diffusione dei propri dati personali.
Dal reclamo emerge che, nella medesima data, la segreteria dell’Ordine si scusava per la dimenticanza e dichiarava di aver provveduto all’aggiornamento dell’elenco. Ciononostante, in data 11 luglio 2024, il professionista veniva informato da terzi che, interrogando un motore di ricerca online con il proprio nome e cognome, si otteneva un collegamento all’elenco degli avvocati sospesi, in cui compariva ancora il proprio nominativo.
Con relazione di servizio del 4 settembre 2024 (prot. n. 0105430), l’Ufficio dell’Autorità ha appurato tale circostanza, verificando che l’immissione su detto motore di ricerca delle parole chiave “avvocato” e “[nome e cognome del reclamante]” restituiva un collegamento ipertestuale al sito web istituzionale dell’Ordine (https://www.piacenzaordineavvocati.it/wp-content/uploads/2023/03/2023-SOSPESI-1.pdf), che conduceva a un file PDF, denominato “2023-SOSPESI-1.pdf”, liberamente consultabile e scaricabile da chiunque e contenente l’elenco degli avvocati sospesi, tra i quali compariva anche il reclamante, con l’indicazione del periodo di sospensione (“SOSPENSIONE DAL […] AL […]”).
2. L’attività istruttoria.
In riscontro a una richiesta d’informazioni, formulata ai sensi dell’art. 157 del Codice (v. nota prot. n. 0106351 del 10 settembre 2024), l’Ordine, con nota del 18 settembre 2024 (prot. n. 2024), ha dichiarato, in particolare, che:
- “a seguito della segnalazione del reclamante avvenuta in data 29 giugno 2023 […] l'ufficio, accogliendo la [sua] richiesta […], ha provveduto in pari data […] a dare […] riscontro all'interessato e […] a pubblicare […] l’elenco in PDF aggiornato in cui veniva eliminato il riferimento alla sanzione disciplinare […], essendo già terminato il periodo di sospensione […]”;
- “a fronte del reclamo […] è emerso che […] il medesimo file non era stato [, tuttavia,] cancellato dalla pagina originaria di caricamento del PDF […], risultando quindi ancora raggiungibile e visibile dall'esterno con ricerca selettiva”;
- “[…] si è quindi provveduto immediatamente ad eliminare il file PDF [in questione] dal sito” ed “è stato dato mandato al tecnico informatico di procedere con la domanda di deindicizzazione al motore di ricerca […]”.
Con nota del 10 gennaio 2025 (prot. n. 0002790), l’Ufficio, sulla base degli elementi acquisiti, dalle verifiche compiute e dei fatti emersi a seguito dell’attività istruttoria, ha notificato all’Ordine, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, per aver trattato i dati personali del reclamante in maniera non conforme al principio di liceità, correttezza e trasparenza e in assenza di una base giuridica, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 par. 1, lett. c) ed e), e parr. 2 e 3, del Regolamento, nonché 2-ter del Codice. Con la medesima nota, il predetto titolare è stato invitato a produrre al Garante scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice, nonché art. 18, comma 1, della l. 24 novembre 1981, n. 689).
Con nota del 7 febbraio 2025, l’Ordine, per il tramite del proprio avvocato, ha presentato una memoria difensiva, sostanzialmente mutando la propria posizione in merito alla questione oggetto di reclamo, avendo rivendicato la liceità del trattamento dei dati personali del reclamante, sul presupposto che l’annotazione del provvedimento disciplinare della sospensione nell’elenco degli avvocati sospesi (cfr. art. 15, comma 1, lett. e), della l. 31 dicembre 2012, n. 247), pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ordine (cfr. il comma 3 del medesimo art. 15), debba perdurare sine die, anche oltre il termine del periodo di durata della sospensione, atteso che “il tempo della pubblicazione dell’informazione non [può] ritenersi strettamente correlato all’efficacia della sospensione”. Ciò in quanto, da una parte, “la legge non stabilisce termini di cancellazione delle annotazioni espressamente indicate, le quali fanno parte della “vita professionale” degli avvocati iscritti”, e, dall’altra, il provvedimento di sospensione “comporta […] effetti di ben più lunga durata sull’attività dell’avvocato, con conseguenze che, pertanto, incidono anche successivamente nell’attività professionale dello stesso” (a tal riguardo, l’Ordine ha citato, a titolo esemplificativo, gli artt. 4-bis della l. n. 31 dicembre 2012, n. 247; 4 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28; 7 della l. 21 gennaio 1994, n. 53; 29 del d.lgs. 28 luglio 1999, n. 271; 81 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).
Quanto alla perdurante presenza dei dati personali del reclamante sul proprio sito web istituzionale, anche dopo l’opposizione manifestata dal reclamante, l’Ordine, seppur continuando a ribadire la liceità del trattamento, ha affermato che esso “ha sì tenuto il documento anche sullo spazio web dello stesso, ma in un’area riservata e non accessibile pertanto alla consultazione pubblica” e che l’indicizzazione di tale “spazio” da parte dei motori di ricerca, di cui l’Ordine non era a conoscenza, non è comunque a esso imputabile. L’Ordine, in ragione dei fatti occorsi, ha comunque “implementat[o] una procedura al fine di non consentire l’indicizzazione dei contenuti del sito recanti informazioni di natura personale”.
In occasione dell’audizione, richiesta ai sensi dell’art. 166, comma 6, del Codice e tenutasi in data 2 aprile 2025 (v. verbale prot. n. 0045106 del 3 aprile 2025), il titolare del trattamento, oltre a riproporre i medesimi argomenti difensivi già prospettati in sede di memoria difensiva, ha dichiarato, in particolare, che “la disciplina ordinistica [è] caratterizzata da un elevato livello di complessità giuridica e che sussist[e] un sostanziale vuoto normativo in merito a quali debbano essere i tempi di annotazione dei provvedimenti disciplinari, rendendosi necessario un intervento del legislatore o quantomeno un atto di indirizzo da parte del Consiglio Nazionale Forense”. Tanto che, dando seguito a una riserva formulata durante l’audizione, l’Ordine, con nota del proprio avvocato del 17 aprile 2025, ha depositato in atti copia di un quesito da esso rivolto al Consiglio Nazionale Forense (CNF) in merito alla questione di “quale debba essere la durata del periodo di annotazione della sanzione nell’albo e del periodo di pubblica accessibilità della sospensione dall’esercizio professionale nell’elenco di cui alla lett. e) dell’art. 15 della Legge Professionale 31/12/2012 n. 247, con riferimento, in particolare, al periodo successivo alla durata della sanzione stessa”.
Con nota del 22 gennaio 2026, l’Ordine, per il tramite del proprio avvocato, facendo seguito a un sollecito dell’Ufficio dell’Autorità (v. nota del 12 gennaio 2026), finalizzato a conoscere l’esito delle interlocuzioni con il CNF, ha prodotto in atti copia del riscontro fornito dall’Ufficio studi del CNF in data 9 maggio 2025, in cui si legge che “l’annotazione della sospensione è dovuta, per il periodo della sospensione medesima, al fine di portare a conoscenza della collettività il fatto che l’iscritto non può – in quel periodo – svolgere attività professionale (parere n. 86/2016); e ciò anche a tutela dell’amministrazione della giustizia e dell’affidamento della collettività nel corretto esercizio della professione forense, funzionale all’effettiva attuazione del diritto inviolabile alla difesa, costituzionalmente garantito. Ne consegue che, una volta decorso il periodo di sospensione, si riespanda l’ordinario ambito di tutela della riservatezza e dei dati personali dell’iscritto la cui pubblicità – come risulta anche dalla normativa generale applicabile in materia – non deve mai eccedere la proporzionalità rispetto allo scopo per il quale i dati sono utilizzati. Pertanto, fermo restando che la sospensione deve rimanere agli atti nella posizione personale dell’iscritto, la sua annotazione nell’elenco pubblico degli avvocati sospesi non può protrarsi oltre il periodo di durata della sospensione medesima”.
L’Ordine, nel trasmettere all’Autorità copia di detto parere, ha osservato che esso “risulta essere il primo indirizzo reso dal C.N.F. nella specifica materia attenzionata, confermandosi dunque l’assenza di precedenti indicazioni in merito”.
3. Esito dell’attività istruttoria.
All’esito dell’istruttoria, risulta accertato che l’Ordine ha annotato nell’elenco degli avvocati sospesi, pubblicato sul proprio sito web istituzionale, l’informazione relativa alla sospensione del reclamante dal 1° aprile 2023 fino al 29 giugno 2023, nonostante gli effetti del provvedimento disciplinare di sospensione fossero già cessati a partire dal 2 giugno 2023. Anche dopo aver ricevuto la richiesta dell’interessato di aggiornamento di detto elenco, presentata in data 29 giugno 2023, e nonostante rassicurazioni fornite dall’Ordine, la versione dell’elenco contenente i dati del reclamante è rimasta accessibile sino al 13 settembre 2024, a causa dell’involontaria esposizione online della stessa in un’area del sito, che era anche indicizzata sui motori di ricerca.
Al riguardo, si deve evidenziare che, al fine di garantire un elevato livello di protezione delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche, in particolare del loro diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati di carattere personale, sancito dagli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (cfr. art. 1 del Regolamento), qualsiasi trattamento di dati personali deve essere conforme ai principi enunciati all’art. 5 del Regolamento e soddisfare le condizioni di liceità di cui all’art. 6 dello stesso (v., tra le tante decisioni, Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza C-710/23, Ministerstvo zdravotnictví (Données relatives au représentant d’une personne morale), 3 aprile 2025, par. 33).
In tale quadro, i soggetti pubblici possono, di regola, trattare dati personali se il trattamento è necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” oppure “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del Regolamento).
La normativa europea prevede che “gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del […] regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto […]” (art. 6, par. 2, del Regolamento). In attuazione di tale disposizione del Regolamento, il legislatore nazionale ha previsto che l’operazione di “diffusione” (v. art. 2-ter, comma 4, lett. b), del Codice) di dati personali, come la pubblicazione su Internet, in ambito pubblico, è ammessa solo al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 2-ter, commi 1, 1-bis e 3, del Codice, essendo il titolare del trattamento comunque tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, tra cui quelli di “liceità, correttezza e trasparenza”, “minimizzazione dei dati” ed “esattezza” (art. 5, par. 1, lett. a), c) e d), del Regolamento).
Con specifico riguardo ai compiti e ai poteri attribuiti dalla legge agli ordini professionali, l’art. 61, comma 2, del Codice prevede che “i dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del [R]egolamento, che devono essere inseriti in un albo professionale in conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 2-ter del presente codice, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata l'esistenza di provvedimenti che a qualsiasi titolo incidono sull'esercizio della professione”. Ciò al fine di tutelare i consociati che entrano in contatto a vario titolo con coloro che esercitano la professione, consentendo di verificare l’effettiva abilitazione professionale e l’iscrizione di tali soggetti al relativo albo (cfr., da ultimo, provv. 9 ottobre 2025, n. 585, doc. web n. 10192784; sul regime di piena pubblicità degli albi professionali, anche in funzione della tutela dei diritti di coloro che a vario titolo hanno rapporti con gli iscritti all´albo, v. il costante e risalente orientamento del Garante di cui, ex multis, alla note 30 giugno 1997, in Bollettino n. 1, pag. 33, doc. web n. 39320; 22 luglio 1997, in Bollettino n. 1, pag. 40, doc. web n. 39456; 4 agosto 1997, in Bollettino n. 1, pag. 46, doc. web n. 30843; 23 giugno 1998, in Bollettino n. 5, pag. 12, doc. web n. 39901; 26 ottobre 1998, in Bollettino n. 6, pag. 12, doc. web n. 41075).
La disciplina dell’ordinamento forense, in armonia con tale previsione del Codice, prevede a sua volta che “l'albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito internet dell'ordine” (art. 15, comma 3, della l. 31 dicembre 2012, n. 247), dovendo gli Ordini territoriali tenere, tra gli altri, un “elenco degli avvocati sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa, che deve essere indicata […]” (art. 15, comma 1, lett. e), della medesima legge).
In tale quadro e in ossequio ai predetti principi di protezione dei dati, la menzione di un interessato all’interno dell’elenco dei professionisti sospesi può perdurare soltanto sino al termine del periodo di efficacia del relativo provvedimento di sospensione, decorso il quale deve essere assicurato l’aggiornamento dell’elenco, essendo cessate le richiamate esigenze di tutela dei consociati. Ciò con la conseguenza che - citando il parere reso dal CNF all’Ordine - “una volta decorso il periodo di sospensione, si riespand[e] l’ordinario ambito di tutela della riservatezza e dei dati personali dell’iscritto”, fermo restando che “la sospensione deve rimanere agli atti nella posizione personale dell’iscritto”, anche a tutti gli altri fini previsti da specifiche disposizioni di legge che facciano discendere dalla sospensione disposta ulteriori conseguenze per il professionista.
Nel caso di specie, l’Ordine, ancorché per un errore materiale nelle procedure di gestione della pubblicazione online dell’elenco dei professionisti sospesi, ha, invece, omesso di aggiornare tempestivamente detto elenco allo scadere del periodo di sospensione del reclamante, espungendo il nominativo dello stesso, dovendosi comunque osservare, ai fini del rispetto del principio di esattezza (v. art. 5, par. 1, lett. d), del Regolamento), che l’elenco pubblicato riportava quantomeno il corretto intervallo temporale della sospensione (“sospensione dal 01.04.2023 al 01.06.2023”).
In merito al periodo successivo al 29 giugno 2023, l’Ordine ha dichiarato che il documento oggetto di reclamo si trovava “in un area riservata e non accessibile” del proprio sito web istituzionale. Al riguardo, deve osservarsi che la circostanza che l’URL della pagina del sito in questione non fosse nota al pubblico non è di per sé idonea a rendere l’area “riservata”, tanto che i motori di ricerca hanno potuto indicizzare il contenuto della stessa, non essendovi, pertanto, alcuna restrizione all’accesso. D’altra parte, come detto in premessa, l’accessibilità dell’elenco dei professionisti sospesi alla data del 4 settembre 2024 è stata accertata anche dall’Autorità con propria relazione di servizio.
Alla luce delle conclusioni che precedono, deve concludersi che il trattamento dei dati personali del reclamante, posto in essere dall’Ordine, non risulta conforme al principio di liceità, correttezza e trasparenza ed è privo di una base giuridica, risultando complessivamente violati gli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 par. 1, lett. c) ed e), e parr. 2 e 3, del Regolamento, nonché 2-ter del Codice.
4. Conclusioni.
Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, si rileva che le dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗, seppure meritevoli di considerazione, non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Si confermano, pertanto, le valutazioni preliminari dell’Ufficio e si rileva la violazione, da parte dell’Ordine, degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 par. 1, lett. c) ed e), e parr. 2 e 3, del Regolamento, nonché 2-ter del Codice.
Tenuto conto che la violazione delle predette disposizioni ha avuto luogo in conseguenza di un’unica condotta (stesso trattamento o trattamenti tra loro collegati), trova applicazione l’art. 83, par. 3, del Regolamento, ai sensi del quale l'importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l'importo specificato per la violazione più grave. Considerato che, nel caso di specie, tutte le violazioni sono soggette alla sanzione prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, come richiamato anche dall’art. 166, comma 2, del Codice, l’importo totale della sanzione è da quantificarsi fino a euro 20.000.000.
In tale quadro, considerando, in ogni caso, che la condotta ha esaurito i suoi effetti, non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento.
5. Adozione dell’ordinanza ingiunzione per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e delle sanzioni accessorie (artt. 58, par. 2, lett. i e 83 del Regolamento; art. 166, comma 7, del Codice).
Il Garante, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento nonché dell’art. 166 del Codice, ha il potere di “infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 83, in aggiunta alle [altre] misure [correttive] di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso” e, in tale quadro, “il Collegio [del Garante] adotta l’ordinanza ingiunzione, con la quale dispone altresì in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sua pubblicazione, per intero o per estratto, sul sito web del Garante ai sensi dell’articolo 166, comma 7, del Codice” (art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019).
Al riguardo, tenuto conto dell’art. 83, par. 3, del Regolamento, nel caso di specie la violazione delle disposizioni citate è soggetta all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento.
La predetta sanzione amministrativa pecuniaria inflitta, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, va determinata nell’ammontare tenendo in debito conto gli elementi previsti dall’art. 83, par. 2, del Regolamento.
Tenuto conto che:
sebbene la violazione, per quanto noto all’Autorità, abbia riguardato i dati personali del solo reclamante, la stessa si è protratta per un esteso arco temporale, vale a dire dal 2 al 29 giugno 2023 e poi, ancorché senza che l’Ordine ne avesse consapevolezza, fino al 13 settembre 2024 (cfr. art. 83, par. 2, lett. a), del Regolamento);
la violazione ha carattere colposo, essendosi verificatasi a causa di un errore materiale nelle procedure di gestione della pubblicazione online dell’elenco degli avvocati sospesi; non può, invece, prendersi in considerazione la circostanza che, come fatto presente dall’Ordine, il parere reso dal CNF “risulta essere il primo indirizzo […] nella specifica materia attenzionata, confermandosi dunque l’assenza di precedenti indicazioni in merito”, atteso che, al tempo in cui sono verificati i fatti oggetto di reclamo, l’Ordine non procedeva in ogni caso all’annotazione della sospensione nell’elenco oltre il periodo di efficacia della stessa, tanto che l’Ente, dopo le rimostranze dell’interessato, non aveva eccepito la liceità del trattamento - come poi fatto a meri fini difensivi nel corso dell’istruttoria - e si era, invece, attivato per rimediare a quella che esso stesso aveva evidentemente ritenuto costituisse una non conformità alla disciplina ordinistica applicabile (cfr. art. 83, par. 2, lett. b), del Regolamento);
sebbene il trattamento non abbia riguardato dati personali appartenenti a categorie particolari, le informazioni relative ai provvedimenti disciplinari sono comunque caratterizzate da delicatezza, potendo incidere significativamente sulla sfera professionale degli interessati (cfr. art. 83, par. 2, lett. g), del Regolamento),
si ritiene che, nel caso di specie, il livello di gravità della violazione commessa dal titolare del trattamento sia medio (cfr. Comitato europeo per la protezione dei dati, “Linee guida 4/2022 sul calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi del GDPR” del 24 maggio 2023, punto 60).
Ciò premesso, nel considerare che il titolare del trattamento è un ordine professionale di rilevanza provinciale, con circa settecento iscritti, si ritiene che, ai fini della quantificazione della sanzione, debba essere presa in considerazione la circostanza che non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento (cfr. art. 83, par. 2, lett. e), del Regolamento).
Alla luce di tutto quanto sopra, si ritiene di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 3.000 (tremila) per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 par. 1, lett. c) ed e), e parr. 2 e 3, del Regolamento, nonché 2-ter del Codice, quale sanzione amministrativa pecuniaria ritenuta, ai sensi dell’art. 83, par. 1, del Regolamento, effettiva, proporzionata e dissuasiva.
Si ritiene, altresì, che, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente capo contenente l'ordinanza ingiunzione sul sito Internet del Garante. Ciò in considerazione del fatto che, come sopra evidenziato, oggetto di diffusione online sono state informazioni caratterizzate da delicatezza e idonee a incidere significativamente sulla sfera professionale dell’interessato.
Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
dichiara, ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento, l’illiceità del trattamento effettuato dall’Ordine degli Avvocati di Piacenza per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 par. 1, lett. c) ed e), e parr. 2 e 3, del Regolamento, nonché 2-ter del Codice, nei termini di cui in motivazione;
ORDINA
all’Ordine degli Avvocati di Piacenza, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Vicolo del Consiglio, 12 - 29121 Piacenza (PC), C.F. 80010350330, di pagare la somma di euro 3.000 (tremila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione. Si rappresenta che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, ha facoltà di definire la controversia mediante pagamento, entro il termine di 30 giorni, di un importo pari alla metà della sanzione comminata;
INGIUNGE
al predetto Ordine, in caso di mancata definizione della controversia ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, di pagare la somma di euro 3.000 (tremila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della l. n. 689/1981;
DISPONE
- ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell'art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito internet del Garante;
- ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3 del Codice e dell’art. 37 del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità;
- ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate in conformità all’art. 58, par. 2 del Regolamento, nel registro interno dell’Autorità previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u) del Regolamento.
Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 26 marzo 2026
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Ghiglia
IL SEGRETARIO GENERALE
Montuori
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