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Provvedimento del 12 marzo 2026 [10240362]

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[doc. web n. 10240362]

Provvedimento del 12 marzo 2026

Registro dei provvedimenti
n. 162 del 12 marzo 2026

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia, componente e il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);

VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4 aprile 2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8 maggio 2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;

Relatore il prof. Pasquale Stanzione;

PREMESSO

1. Introduzione.

Con reclamo XX ha lamentato la pubblicazione, nella sezione “Albo pretorio/Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale del Comune di Sutri (di seguito “Comune”), presso cui ha svolto la propria attività lavorativa, di alcuni atti, tra cui la determinazione n. XX del XX avente ad oggetto “XX”, contenenti propri dati personali, in alcuni di questi anche relativi alla salute.

2. L’attività istruttoria.

In riscontro a una richiesta d’informazioni dell’Autorità, il Comune ha dichiarato, con la nota del XX, in particolare, che:

- “l’ente ha pubblicato sul proprio Albo on Line i documenti [contenenti i dati personali del reclamante], ciò ai fini della pubblicità legale dei provvedimenti amministrativi adottati ed esclusivamente nel termine di 15 giorni previsto dalla normativa”;

- “in termini generali si osserva che questa Amministrazione […], nel pieno ed integrale rispetto dei principi indicati dall’art. 1 del d.lgs n. 33/2013 ed in particolare di quanto previsto dal comma 2 della predetta norma […], provvede abitualmente alla pubblicazione in apposita sottosezione dell’Area trasparenza, dei provvedimenti adottati dagli organi collegiali”;

- "l’ente, parallelamente alle pubblicazioni sull’Albo Pretorio, ha pubblicato sul portale dell’Amministrazione Trasparente, area Provvedimenti amministrativi, i documenti relativi alla mobilità richiesta dal XX, ed in particolare: la determina n. XX del XX […]; la delibera di Giunta Comunale n. XX del XX […]; la delibera di Giunta Comunale n. XX del XX […]; la delibera di Giunta Comunale n. XX del XX […]”;

- “i documenti sopra indicati sono stati tuttavia eliminati integralmente dall’Amministrazione Trasparente in data XX in esito alla ricezione della Vs. nota di “Richiesta di informazioni”;

- “si evidenzia inoltre che i sistemi adottati hanno impedito per tutta la durata della pubblicazione l’indicizzazione nei motori di ricerca”;

- “nei documenti in questione, […], sono presenti unicamente dati comuni quali nome e cognome del reclamante, oltre all’inquadramento contrattuale, dati altresì necessari ed indispensabili […] per attestare e certificare la sussistenza in capo all’interessato, […], dei requisiti per partecipare alla procedura di mobilità riservata indetta dal comune di Viterbo”;

- “solo in un documento, ovvero nella delibera di Giunta Comunale n. XX, è rinvenibile un mero riferimento alla l. 68/1999, […] indispensabile e necessario per individuare la tipologia di procedura di mobilità indetta dal comune di Viterbo e la sussistenza del requisito in capo al dipendente interessato”.

Con nota del XX l’Ufficio, sulla base degli elementi acquisiti, dalle verifiche compiute e dei fatti emersi a seguito dell’attività istruttoria, ha notificato al Comune, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento sul presupposto che il trattamento in questione fosse stato posto in essere in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 6, par.1, lett. c) ed e) del Regolamento, nonché dell’art. 2-ter e 2-septies, comma 8 del Codice.

Con la medesima nota, il predetto titolare è stato invitato a produrre al Garante scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice, nonché art. 18, comma 1, della l. 24 novembre 1981, n. 689).

Con nota del XX, il Comune, che non ha chiesto di essere audito, ha presentato una memoria difensiva, dichiarando, in particolare, che:

- "preso atto dell’assenza di una base giuridica legittimante la pubblicazione in questione, si ritiene opportuno precisare […che] il Comune di Sutri […è] un ente di modeste dimensioni (circa 6.700 abitanti) e strutturalmente caratterizzato da una significativa carenza di personale, ha operato in buona fede nella convinzione di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa”;

- “oltre alla rimozione dei documenti, l’Ente ha avviato una revisione complessiva dei contenuti pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente”, orientando la pubblicazione ai soli elenchi riepilogativi dei provvedimenti, senza testi integrali, salvo espresso obbligo normativo”;

- “il Comune ha formalmente impartito disposizioni al fornitore del software di gestione dell’Albo Pretorio e dell’Amministrazione Trasparente affinché venga implementato, di default, l’oscuramento dei dati personali non strettamente necessari, mediante anonimizzazione o mascheramento automatico, nonché il rafforzamento dei controlli preventivi sui contenuti destinati alla pubblicazione”.

3. Esito dell’attività istruttoria. La normativa applicabile.

La disciplina di protezione dei dati personali prevede che i soggetti pubblici possono trattare i dati personali degli interessati (art. 4, n. 1, del Regolamento) se il trattamento è necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” (artt. 6, par. 1, lett. c), 9, parr. 2, lett. b) e 4, e 88 del Regolamento) oppure “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del Regolamento e art. 2-ter del Codice).

Tali trattamenti devono, comunque, trovare fondamento nel diritto dell’Unione o dello Stato membro che deve perseguire un obiettivo di interesse pubblico ed essere proporzionato al perseguimento dello stesso. La finalità del trattamento deve essere necessaria per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (cfr. art. 6, par. 3, del Regolamento e 2-ter del Codice).

In ogni caso, i dati relativi alla salute, ossia quelli “attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute” (art. 4, par. 1, n. 15, considerando 35), in ragione della particolare delicatezza di tale categoria di dati, “non possono essere diffusi” (art. 2-septies, comma 8 e art. 166, comma 2, del Codice e art. 9, parr. 1, 2, 4, del Regolamento).

Il titolare del trattamento è tenuto a rispettare i principi di “liceità, correttezza e trasparenza”, “limitazione delle finalità”, “minimizzazione” nonché “integrità e riservatezza” dei dati e “responsabilizzazione” (art. 5 del Regolamento).

Il Garante ha fornito nel tempo indicazioni in ordine ai presupposti (e al ricorrere di questi, delle specifiche modalità) per la lecita pubblicazione di atti e documenti che contengono dati personali anche dei dipendenti, precisando, in particolare, che anche “laddove l´amministrazione riscontri l´esistenza di un obbligo normativo che impone la pubblicazione dell´atto o del documento nel proprio sito web istituzionale è necessario selezionare i dati personali da inserire in tali atti e documenti, verificando, caso per caso, se ricorrono i presupposti per l´oscuramento di determinate informazioni”, in conformità al principio di minimizzazione dei dati (cfr. art. 5, par. 1, lett. c), del Regolamento), “quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o altre modalità che permettano di identificare l´interessato solo in caso di necessità” (“Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" del Garante, provv. 15 maggio 2014, n. 243, doc. web n. 3134436).

3.1. La diffusione online di dati personali.

Dagli elementi acquisiti e dei fatti emersi nell’ambito dell’attività istruttoria, risulta accertato che il Comune ha pubblicato, la determina n. XX del XX, la delibera di Giunta Comunale n. XX del XX, la delibera di Giunta Comunale n. XX del XX e la delibera di Giunta Comunale n. XX del XX, contenenti dati personali del reclamante, in alcune delle quali anche relativi alla salute. Tali documenti sono stati pubblicati per 15 giorni all’Albo pretorio online e fino al XX, data di ricezione della richiesta di informazioni dell’Autorità, nella sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale del Comune.

Tra le argomentazioni difensive prospettate dal Comune, finalizzate a giustificare la pubblicazione sull’albo pretorio online delle determinazioni in questione, vi è la asserita necessità di adempiere alla finalità di “pubblicità legale dei provvedimenti amministrativi adottati ed esclusivamente nel termine di 15 giorni previsto dalla normativa” (v. art. 124 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 -Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali). A tale riguardo si evidenzia che la citata normativa nulla prevede riguardo alla pubblicazione di atti aventi ad oggetto informazioni relative alla mobilità dei dipendenti, tanto più se riferiti a una procedura selettiva relativa a una speciale forma di assunzione quale quella dei lavoratori appartenenti alle categorie protette di cui alla l. n. 68 del 12 marzo 1999, come nel caso di specie. In particolare, in numerose decisioni in merito agli obblighi derivanti dall’art. 124 del d.lgs. 267/2000 il Garante ha ribadito che anche alle pubblicazioni sull’albo pretorio online di atti o deliberazioni si applicano tutti i limiti previsti dai principi della protezione dei dati personali, avendo riguardo anzitutto alla sussistenza di idonei presupposti di liceità della diffusione online dei dati personali in essa contenuti, prima ancora che alla eventuale minimizzazione degli stessi. Il Garante, in proposito, ha in numerose occasioni chiarito che anche la presenza di uno specifico regime di pubblicità non può comportare alcun automatismo rispetto alla diffusione online dei dati e informazioni personali, né una deroga ai principi in materia di protezione dei dati personali come confermato dal sistema di protezione dei dati personali contenuto nel Regolamento, alla luce del quale è previsto che il titolare del trattamento debba mettere “in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento” e deve essere “in grado di dimostrare” – alla luce del principio di “responsabilizzazione” – di averlo fatto ai sensi degli artt. 5, par. 2, 24 e 25, par. 2, del Regolamento (cfr. tra i tanti, da ultimo provv. del 17 luglio 2025 n. 423, doc. web n. 10181686 e precedenti in esso citati).

Si evidenzia, inoltre, che gli obblighi di pubblicazione online di dati per finalità di "trasparenza", pur invocata per legittimare la pubblicazione di tali atti, sono esclusivamente quelli specificatamente indicati nel d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Il Comune, in tale caso, non ha individuato alcuna norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che espressamente preveda la pubblicazione di atti che facciano riferimento a determinazioni contenenti dati personali attinenti a vicende connesse al rapporto di lavoro, in particolare ad atti e documenti riferiti alla presa d’atto e concessione del nulla osta per mobilità volontaria. In particolare nella delibera della Giunta Comunale n. XX del XX, avente ad oggetto “concessione nulla osta per mobilità volontaria […] al XX” si fa riferimento alla predetta concessione del Comune, datore di lavoro, al fine di consentire al reclamante di partecipare alla speciale procedura, indetta ai sensi della legge n. 68 del 12 marzo 1999, avente ad oggetto la mobilità di lavoratori appartenenti alle categorie protette.

A tale riguardo si evidenzia che numerosi sono stati in questi anni i provvedimenti del Garante che hanno chiarito che anche il riferimento a corpi normativi che notoriamente sono riferiti a benefici e garanzie per l’assistenza, l’integrazione sociale e lavorativa di persone disabili o di loro familiari (come la legge n. 68 del 1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” o la legge n. 104 del 1992 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”), sono in grado di rivelare informazioni sullo stato di salute di una persona, che, in base all’art. 2-septies, comma 8 del Codice, non possono essere diffuse (v. tra i tanti provv. del 19 dicembre 2024, n. 796, doc. web n. 10102504 nonché provv.ti dell’11 gennaio 2023, n.3 doc web n. 9857610; del 27 aprile 2023, n.168, doc web 9896845; del 1° settembre 2022, n. 290 doc. web 9811361, del 28 aprile 2022, n. 150, doc. web n. 9777200 e provv. del 28 maggio 2020, n. 92, doc. web n. 9434609).

Si osserva, inoltre, che la diffusione online costituisce un trattamento particolarmente invasivo poiché consente a chiunque, per effetto dei comuni motori di ricerca esterni ai siti, di reperire indiscriminatamente e in tempo reale un insieme consistente di informazioni personali rese disponibili in rete, non sempre aggiornate e di natura differente. Una volta pubblicati, i dati rischiano di rimanere in rete per un tempo indefinito e pertanto possono essere utilizzati, anche incrociandoli con altre informazioni presenti sul web, da chiunque.

Alla luce delle considerazioni che precedono si deve concludere che la pubblicazione online fino al XX dei predetti atti ha dato luogo a una diffusione di dati personali, anche relativi alla salute, in assenza di un’idonea base giuridica, in violazione degli artt. 6 par.1 lett. c) ed e) del Regolamento e 2-ter e 2-septies, comma 8 del Codice, nonché in maniera non conforme ai principi di “liceità, correttezza e trasparenza” e di “minimizzazione dei dati” in violazione dell’art. 5, par. 1, lett. a) e c), del Regolamento.

4. Conclusioni.

Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, si rileva che le dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗, seppure meritevoli di considerazione, non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.

Si confermano, pertanto, le valutazioni preliminari dell’Ufficio e si rileva l’illiceità del trattamento di dati personali effettuato dal Comune per aver diffuso i dati personali del reclamante e degli altri interessati contenuti nella predetta documentazione, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c) e 6 par.1 lett. c) ed e) del Regolamento nonché dell’art. 2-ter e 2-septies, comma 8 del Codice.

Tenuto conto che la violazione delle predette disposizioni ha avuto luogo in conseguenza di un’unica condotta (stesso trattamento o trattamenti tra loro collegati), trova applicazione l’art. 83, par. 3, del Regolamento, ai sensi del quale l'importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l'importo specificato per la violazione più grave. Considerato che, nel caso di specie, le violazioni sono tutte soggette alla sanzione prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, come richiamato anche dall’art. 166, comma 2, del Codice, l’importo totale della sanzione è da quantificarsi fino a euro 20.000.000.

In ogni caso, considerando che la condotta ha esaurito i relativi effetti - atteso che il Comune, seppure a seguito del ricevimento della richiesta di informazioni del Garante, a far data del XX ha provveduto a rimuovere dal proprio sito web istituzionale le predette delibere che non erano indicizzate sui motori di ricerca- non ricorrono i presupposti per l’adozione di misure correttive, di cui all'art. 58, par. 2, del Regolamento.

5. Adozione dell’ordinanza ingiunzione per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e delle sanzioni accessorie (artt. 58, par. 2, lett. i e 83 del Regolamento; art. 166, comma 7, del Codice).

Il Garante, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento nonché dell’art. 166 del Codice, ha il potere di “infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 83, in aggiunta alle [altre] misure [correttive] di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso” e, in tale quadro, “il Collegio [del Garante] adotta l’ordinanza ingiunzione, con la quale dispone altresì in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sua pubblicazione, per intero o per estratto, sul sito web del Garante ai sensi dell’articolo 166, comma 7, del Codice” (art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019).

Al riguardo, tenuto conto dell’art. 83, par. 3, del Regolamento, nel caso di specie la violazione delle disposizioni citate è soggetta all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento.

La predetta sanzione amministrativa pecuniaria inflitta, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, va determinata nell’ammontare tenendo in debito conto gli elementi previsti dall’art. 83, par. 2, del Regolamento.

Tenuto conto che:

il trattamento in questione ha riguardato un solo interessato e si è protratto fino al XX in particolare: dal XX per la determina n. XX e la delibera n. XX nonché dal XX per la delibera n. XX e dal XX per la delibera n. XX (art. 83, par. 2, lett. a), del Regolamento);

la pubblicazione è avvenuta in buona fede nella erronea convinzione di agire conformemente alla disciplina di settore applicabile considerando che il Comune ha operato nell’errata convinzione di poter perseguire finalità di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa, non tenendo però conto del quadro normativo di settore e delle indicazioni fornite nel tempo dal Garante a tutti i soggetti pubblici in materia (art. 83, par. 2, lett. b), del Regolamento);

la diffusione ha riguardato anche informazioni, seppure non indicizzate sui motori di ricerca, idonee a rivelare dati sullo stato di salute dell’interessato (cfr. art. 83, par. 2, lett. g), del Regolamento),

si ritiene che, nel caso di specie, il livello di gravità della violazione commessa dal titolare del trattamento sia medio (cfr. Comitato europeo per la protezione dei dati, “Linee guida 4/2022 sul calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi del GDPR” del 24 maggio 2023, punto 60).

Ciò premesso si ritiene, che, ai fini della quantificazione della sanzione, debbano essere prese in considerazione le seguenti circostanze attenuanti:

il Comune ha adottato specifiche misure nel corso dell’istruttoria e, a seguito di quanto occorso, ha dichiarato di aver assunto iniziative, sul piano tecnico e organizzativo, finalizzate a conformarsi alla normativa applicabile e alle indicazioni del Garante (art. 83, par. 2, lett. c) del Regolamento);

il Comune ha offerto piena collaborazione con l’Autorità nel corso dell’istruttoria (art. 83, par. 2, lett. f), del Regolamento);

non risultano precedenti pertinenti violazioni commesse dal Comune (art. 83, par. 2, lett. e), del Regolamento).

In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 2.000/00 (duemila/00) per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c) e 6 par.1 lett. c) ed e) del Regolamento nonché dell’art. 2-ter e 2-septies, comma 8 del Codice quale sanzione amministrativa pecuniaria ritenuta, ai sensi dell’art. 83, par. 1, del Regolamento, effettiva, proporzionata e dissuasiva.

Si ritiene, altresì, che, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente capo contenente l'ordinanza ingiunzione sul sito Internet del Garante. Ciò in considerazione del fatto che il trattamento ha riguardato la diffusione di atti contenenti dati personali del reclamante, tra cui, in alcuni di essi anche relativi alla salute.

Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

dichiara, ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento, l’illiceità del trattamento effettuato dal Comune per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c) e 6 del Regolamento nonché dell’art. 2-ter e 2-septies, comma 8 del Codice, nei termini di cui in motivazione;

ORDINA

Al Comune di Sutri, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Piazza Del Comune, 32 - 01015 Sutri (VT), C.F. 00187650569, di pagare la somma di euro 2.000/00 (duemila/00) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione. Si rappresenta che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, ha facoltà di definire la controversia mediante pagamento, entro il termine di 30 giorni, di un importo pari alla metà della sanzione comminata;

INGIUNGE

al predetto Comune, in caso di mancata definizione della controversia ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, di pagare la somma di euro 2.000/00 (duemila/00) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della l. n. 689/1981;

DISPONE

- ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell'art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito internet del Garante;

- ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3 del Codice e dell’art. 37 del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità;

- ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate in conformità all’art. 58, par. 2 del Regolamento, nel registro interno dell’Autorità previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u) del Regolamento.

Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 12 marzo 2026

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi