Parere su uno schema di decreto concernente la disciplina della...
Parere su uno schema di decreto concernente la disciplina della piattaforma telematica istituita presso il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione, ai fini della richiesta e del rilascio dei contrassegni identificativi dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica - 18 dicembre 2025 [10212724]
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[doc. web n. 10212724]
Parere su uno schema di decreto concernente la disciplina della piattaforma telematica istituita presso il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione, ai fini della richiesta e del rilascio dei contrassegni identificativi dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica - 18 dicembre 2025
Registro dei provvedimenti
n. 746 del 18 dicembre 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Luigi Montuori, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito, Regolamento);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito, Codice);
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale” e, in particolare, gli artt. 62 e 64;
VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” e, in particolare, l’articolo 1, comma 75-vicies quater, il quale prevede che “I proprietari dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica hanno l’obbligo di chiedere il rilascio di apposito contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile, stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato secondo le modalità previste con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze […]”;
VISTO il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 6 ottobre 2025 che prevede, in particolare, all’art. 2 che “Il proprietario del monopattino elettrico che accede direttamente alla piattaforma telematica può richiedere il ritiro del contrassegno identificativo presso gli uffici della Motorizzazione civile territorialmente competenti o presso gli studi di consulenza automobilistica” e all’art. 6 che “Con successivo decreto del direttore generale della Direzione generale per la motorizzazione presso il Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta, giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di funzionamento della piattaforma telematica per la richiesta e il rilascio del contrassegno identificativo”;
VISTO altresì l’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (recante il “Nuovo Codice della strada”), che demanda l’espletamento dei servizi di polizia stradale alla Polizia Stradale della Polizia di Stato, alla Polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale e municipale, ai funzionari del Ministero dell’interno addetti al servizio di polizia stradale, al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto;
VISTE le note del 10 agosto, del 6 ottobre, del 31 ottobre e, da ultimo, del 10 dicembre 2025, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito, Ministero), ha sottoposto all’Autorità, al fine di acquisire il prescritto parere, lo schema di decreto della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, concernente la disciplina della piattaforma telematica (di seguito, “Piattaforma”) istituita presso il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione, ai fini della richiesta e del rilascio dei contrassegni identificativi dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, unitamente al relativo Allegato tecnico;
RILEVATO che lo schema di decreto, composto da quattordici articoli e un allegato, che costituisce parte integrante del decreto, disciplina le modalità di funzionamento della Piattaforma ai fini della presentazione della richiesta e del rilascio dei contrassegni identificativi dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, nonché il trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito della Piattaforma medesima, prevedendo, in particolare, che:
- la Piattaforma costituisce l’applicativo per la richiesta e il rilascio del contrassegno identificativo per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, che avvengono esclusivamente mediante la predetta Piattaforma, nonché l’archivio delle specifiche combinazioni alfanumeriche univoche rilasciate e dei dati anagrafici dei proprietari dei monopattini a queste associati, ai sensi dell’articolo 1, comma 75-vicies quater, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, così come introdotto dall’articolo 14, comma 1, lettera m), della legge 25 novembre 2024, n. 177 (art. 2 dello schema e Allegato tecnico, par. 2);
- l’accesso da parte dei cittadini e dei legali rappresentanti delle imprese alla Piattaforma avviene tramite SPID di secondo livello o carta di identità elettronica (CIE), attraverso il Portale dell’Automobilista o, per queste ultime, attraverso il Portale del Trasporto (art. 3, comma 1, lett. a) e b), dello schema);
- l’accesso da parte del personale degli studi di consulenza automobilistica alla Piattaforma avviene tramite SPID di secondo livello o CIE, mediante rete privata virtuale, attraverso il Portale del Trasporto, per l’utilizzo delle specifiche funzionalità a loro riservate, non accessibili dai cittadini tramite la rete internet pubblica; il predetto accesso è gestito grazie ad una funzionalità di Access Management, che consente il riconoscimento del codice fiscale associato all’utenza censita all’interno dei sistemi del Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione (art. 3, comma 1, lett. c), dello schema e Allegato tecnico, par. 2);
- l’accesso da parte del personale del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero alla Piattaforma viene effettuato tramite le credenziali istituzionali con sistema di autenticazione a più fattori, attraverso il Portale del Trasporto. Qualora l’operatore non operi nella rete intranet del Ministero, l’accesso avviene tramite rete privata virtuale, al fine di consentire l’utilizzo delle specifiche funzionalità riservate, non accessibili dai cittadini tramite la rete internet pubblica (art. 3, comma 1, lett. d), dello schema);
- l’accesso, infine, da parte delle autorità di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (ai fini dell’identificazione del proprietario del monopattino elettrico per i controlli di polizia e l’eventuale applicazione di sanzioni), avviene mediante le seguenti modalità: a) con riferimento al personale delle sedi centrali, tramite le modalità di autenticazione indicate dal centro elaborazione dati interforze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’interno, con i livelli di sicurezza descritti nell’allegato tecnico; b) con riferimento al personale delle sedi locali, tramite credenziali istituzionali, con modalità di autenticazione a due fattori (art. 3, commi 1, lett. e), e 9, dello schema);
- l’integrazione tra i servizi esposti dalla Piattaforma e i sistemi dell’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA) avviene in modalità machine-to-machine con mutua autenticazione TLS. All’interno della medesima Piattaforma non sono trattati dati personali relativi al personale dell’ANIA (art. 3, comma 2, dello schema);
- la presentazione dell’istanza può essere effettuata da parte di cittadini o imprese, tramite la Piattaforma, ai fini del relativo rilascio del contrassegno presso gli uffici della motorizzazione civile o uno studio di consulenza automobilistica. L’istanza di rilascio può essere presentata anche per mezzo di studi di consulenza automobilistica (artt. 6, 7 e 8 dello schema). A valle dell’esito positivo delle verifiche, gli operatori preposti degli uffici di motorizzazione civile o degli studi di consulenza automobilistica procedono all’associazione tra codice alfanumerico del contrassegno e il codice fiscale del proprietario del monopattino (art. 3, commi 6, lett. d) e 7, lett. a), nonché artt. 6, comma 7, 7, comma 4, e 8, comma 3, dello schema, e Allegato tecnico, par. 2);
- l’accesso alla Piattaforma, secondo le modalità sopra descritte è gestito grazie ad una funzionalità di Access Management, che consente il riconoscimento del codice fiscale associato all’utenza censita all’interno dei sistemi del Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione (Allegato tecnico, par. 2);
- la Piattaforma è accessibile ai soggetti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, i quali possono presentare la richiesta di rilascio del contrassegno identificativo anche in nome e per conto del minore, quale Utente richiedente che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età (art. 3, comma 3, dello schema). In tale caso, l’istanza è presentata da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore legale, dichiarando tramite apposizione di flag all’interno della Piattaforma, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di presentare l’istanza in nome e per conto del minore (art. 6, comma 3, dello schema e Allegato tecnico, par. 2);
- l’accesso in Piattaforma è consentito, altresì, per lo svolgimento di ulteriori attività tra cui, in particolare, la presentazione della richiesta di cancellazione del contrassegno da parte delle persone fisiche, delle imprese, nonché degli studi di consulenza automobilistica (artt. 3, commi 5 e 6, nonché 9, commi 1 e 2, dello schema);
- nell’ambito della procedura di autenticazione informatica alla Piattaforma, sono previsti: (i) un sistema di logging integrato; (ii) soluzioni di monitoraggio per tenere traccia delle operazioni del sistema e facilitare l’identificazione di eventuali problemi tecnici. In particolare, le applicazioni sono configurate per produrre i log necessari a tracciare gli eventi significativi, ossia le chiamate effettuate internamente ed esternamente al sistema, e una piattaforma di Log Management configurata per raccogliere, interpretare e indicizzare i dati (Allegato tecnico, par. 2, lett. D);
- nel caso in cui l’istanza di rilascio del contrassegno venga formalizzata da parte di uno studio di consulenza automobilistica per conto di cittadini e imprese, lo studio, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara, mediante apposizione di specifico flag all’interno della Piattaforma medesima, di presentare l’istanza in nome e per conto del richiedente, sulla base di apposita delega (art. 8, comma 1, dello schema e Allegato tecnico, par. 2, lett. G);
- il contrassegno identificativo è strettamente personale e non duplicabile. In caso di cessione del monopattino elettrico o di qualsiasi operazione che ne comporti il trasferimento della proprietà, il cedente rimuove dal monopattino il contrassegno identificativo associato al proprietario dello stesso e ne richiede la cancellazione tramite la Piattaforma, mentre il cessionario richiede il rilascio di un nuovo contrassegno identificativo (artt. 9, comma 5, e 10 dello schema);
- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è titolare autonomo dei trattamenti di dati personali eseguiti per il perseguimento delle finalità indicate nello schema, anche avvalendosi del supporto di specifici soggetti, nominati quali responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento; il Ministero implementa garanzie e misure di sicurezza appropriate e specifiche, finalizzate a tutelare i diritti fondamentali e gli interessi delle persone fisiche i cui dati sono trattati nell’ambito della Piattaforma, ai sensi di quanto prescritto dall’articolo 32 del Regolamento e del Codice (artt. 11, commi 2, 7, 10, 11 e 12, nonché 12, comma 1, dello schema);
- gli uffici della motorizzazione civile sono individuati dal Ministero, ai sensi dell’articolo 2-quaterdecies del Codice, quali soggetti autorizzati al trattamento (art. 11, comma 6, dello schema);
- gli studi di consulenza automobilistica sono titolari autonomi del trattamento dei dati personali effettuato, ciascuno rispetto alla propria utenza di riferimento, per il tramite della Piattaforma (art. 11, comma 8, dello schema);
- le autorità di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono titolari autonomi del trattamento dei dati personali effettuato per il tramite della Piattaforma per l’espletamento dei servizi di polizia stradale di competenza (art. 11, comma 9, dello schema);
- la Piattaforma conserva i dati personali trattati per il periodo di tempo strettamente necessario a perseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati (art. 13, comma 1, dello schema). I dati sono conservati in modalità cifrata per il periodo di tempo necessario ai fini degli accertamenti di legge e, nello specifico nell’ambito della Piattaforma:
a) i dati personali relativi ai log dei soggetti che si autenticano alla Piattaforma sono conservati, in apposita banca dati, per 24 (ventiquattro) mesi dalla data dell’ultimo accesso alla Piattaforma da parte del soggetto medesimo;
b) i dati personali relativi alla richiesta e al rilascio dei contrassegni sono sottoposti ad un processo di pseudonimizzazione mediante l’utilizzo di meccanismi di cifratura tramite le funzionalità native della Piattaforma dedicata, a partire dalla data di cancellazione del contrassegno su richiesta dei soggetti interessati o nei casi di annullamento d’ufficio. I predetti dati, oggetto di pseudonimizzazione, sono conservati in un apposito database della Piattaforma per un periodo di 35 (trentacinque) anni dalla predetta cancellazione, per consentire gli accertamenti previsti dalla legge, di competenza dell’autorità giudiziaria, salvo l’ulteriore periodo di tempo indicato dalla predetta autorità, in relazione alla singola fattispecie, per consentire l’efficace espletamento delle relative funzioni. Superato tale periodo, il dato viene definitivamente cancellato (Allegato tecnico, par. 3.5);
- i dati personali relativi ai Richiedenti e agli Utenti richiedenti sono aggiornati in considerazione dell’inserimento di nuove informazioni e/o di modifica delle informazioni esistenti e sono archiviati in un formato sicuro per scopi di conservazione a lungo termine. Inoltre, viene eseguito un backup giornaliero di tipo incrementale e un full backup settimanale (Allegato tecnico, par. 2, lett. E e F);
- i dati sono crittografati at rest e, in transito, per le comunicazioni tra il Richiedente e il sistema, e tra le componenti del sistema medesimo e la Transparent Data Encryption presente sul DataBase Oracle con algoritmo AES128. Una volta che il contrassegno identificativo ha cessato di essere associato a un titolare, i dati relativi alla titolarità vengono pseudonimizzati mediante l’utilizzo di meccanismi di cifratura. In particolare, viene rimossa la correlazione diretta tra il numero di contrassegno e i dati identificativi del soggetto intestatario, al fine di impedire l’identificazione diretta e indiretta dell’interessato pur mantenendo la possibilità per il Ministero di effettuare analisi statistiche o controlli ex post su dati aggregati. L’accesso ai dati pseudonimizzati è consentito esclusivamente su richiesta motivata dell’autorità giudiziaria e mediante l’utilizzo di due coppie di chiavi crittografiche asimmetriche (Allegato tecnico, par. 2, lett. G);
- qualora la presentazione dell’istanza di rilascio del contrassegno sia eseguita per il tramite di uno studio di consulenza automobilistica, una volta acquisito il documento di identità del richiedente e la delega fornita allo studio medesimo, vengono inseriti, in particolare, il codice fiscale, il nome, cognome, luogo e data di nascita, nonché l’indirizzo di residenza del Richiedente. Tali informazioni sono verificate attraverso la Piattaforma per il tramite di ANPR, al fine di assicurare la correttezza e la veridicità dei dati inseriti. Lo studio di consulenza automobilistica riceve esclusivamente l’esito della verifica e, in nessun modo, visualizza i dati presenti in ANPR. Qualora i dati inseriti dallo studio di consulenza automobilistica non risultino coerenti con quelli presenti in ANPR, l’istanza non può essere presentata e il sistema restituisce un apposito messaggio di errore. La Piattaforma consente di eseguire un numero massimo di tentativi pari a 3 (tre), in seguito ai quali è necessario procedere nuovamente all’inserimento dell’istanza (Allegato tecnico, par. 3.3);
- il collegamento con ANPR avviene per mezzo della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) ed è reso possibile grazie ad un accordo tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell’Interno, che identifica, quale fruitore del servizio, la Direzione generale per la motorizzazione (Allegato tecnico, par. 3.3);
CONSIDERATO che lo schema di decreto in esame tiene in parte conto delle osservazioni rese dall’Ufficio nel corso delle interlocuzioni informali intercorse con il Ministero, e volte a rendere conformi i trattamenti ivi disciplinati alla normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai seguenti profili:
- le definizioni volte a chiarire, in particolare, che per Richiedente si intendono i cittadini, i legali rappresentanti o le persone munite dei relativi poteri di rappresentanza delle imprese in qualità di soggetti che possono presentare la richiesta per il rilascio e la cancellazione del contrassegno identificativo dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, per proprio conto o per conto dell’Utente richiedente (ossia il minore che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età, il quale richiede il rilascio del contrassegno identificativo per il tramite del Richiedente), al fine di chiarire, specialmente nel caso di intermediazione da parte degli studi di consulenza automobilistica per il rilascio del contrassegno in favore di un minorenne, quale sia il soggetto i cui dati devono essere inseriti in Piattaforma (art. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento);
- i ruoli e le connesse responsabilità di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel trattamento in esame, con particolare riguardo a quelli che agiscono in qualità di autonomi titolari (tra cui gli studi di consulenza automobilistica e le autorità di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), nonché l’individuazione di misure idonee a garantire che i predetti studi operino a valle di una delega rilasciata dal Richiedente, fermo restando il rispetto, da parte di questi ultimi, dei principi indicati dall’art. 5 del Regolamento, anche ai fini dell’identificazione del Richiedente e del corretto rilascio della delega ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264 (art. 5, parr. 1, lett. a) e c), e 2, nonché artt. 24 e 28 del Regolamento);
- le tipologie di dati trattati nell’ambito della Piattaforma, specificando, in particolare, le finalità del trattamento dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria dei soggetti richiedenti (art. 5, par. 1, lett. a) e b), del Regolamento);
- le modalità di identificazione e autenticazione informatica degli utenti abilitati ad accedere alla Piattaforma, nonché le finalità per le quali è consentito l’accesso (artt. 5, par. 1, lett. f), 25 e 32 del Regolamento);
- le garanzie e le misure di sicurezza finalizzate a tutelare i diritti fondamentali e gli interessi delle persone fisiche i cui dati sono trattati nell’ambito della Piattaforma precisando, in particolare, le modalità di pseudonimizzazione dei dati ivi conservati, una volta che il contrassegno identificativo cessi di essere associato al proprietario del monopattino, al fine di consentire gli accertamenti previsti dalla legge, di competenza dell’autorità giudiziaria (artt. 5, par. 1, lett. f), e 32 del Regolamento);
- la possibilità per il Ministero di effettuare, in particolare, analisi statistiche solo su dati aggregati (art. 5, par. 1, lett. b) e c), del Regolamento);
- l’indicazione del periodo di conservazione dei dati personali trattati nell’ambito della Piattaforma, precisandone le relative finalità, nonché specificando che lo stesso è riferito a tutti i dati personali trattati in tale contesto e non solo a quelli acquisiti per il tramite dell’interoperabilità tra banche dati, nel rispetto del principio di “limitazione della conservazione” (art. 5, par. 1, lett. e), del Regolamento);
CONSIDERATO, inoltre, che all’esito delle predette interlocuzioni è stata esclusa la possibilità per gli operatori degli studi di consulenza automobilistica di ottenere la pre-compilazione automatica dei dati personali del Richiedente il contrassegno attraverso il collegamento con la piattaforma ANPR, in considerazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati, nonché alla luce delle misure individuate a garanzia degli interessati dall’attuale quadro normativo che disciplina l’accesso alla predetta piattaforma (cfr. art. 62 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e d.P.C.M. 10 novembre 2014, n. 194; cfr. altresì i pareri resi dal Garante, tra cui, in particolare, i provvedimenti n. 202 del 17 aprile 2014, doc. web n. 3105794; n. 110 del 24 giugno 2020, doc. web n. 9445130; n. 367 del 14 ottobre 2021, doc. web n. 9717543), fermo restando che l’attuazione delle misure volte a garantire l’esattezza dei dati in Piattaforma, anche quando inseriti dallo studio, resta di competenza esclusiva del Ministero;
RILEVATO che lo schema di decreto e il relativo Allegato tecnico prevedono, in particolare, che:
- ai fini del rilascio del contrassegno identificativo ai Richiedenti, sono acquisiti in Piattaforma il codice fiscale (tramite autenticazione con SPID o CIE), e nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza (tramite collegamento con ANPR); è altresì richiesto l’inserimento manuale dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria, ai fini delle eventuali comunicazioni relative al rilascio dei contrassegni e all’operatività degli uffici coinvolti (artt. 6, comma 2, e 7, comma 1, dello schema e Allegato tecnico, par. 3.3, lett. b));
- a seguito del superamento della procedura di autenticazione informatica alla Piattaforma, la stessa procede alla “verifica automatica, tramite interoperabilità con ANPR e CCIAA”, dei dati e delle informazioni relative al Richiedente e all’Utente richiedente che ha effettuato l’accesso, ai fini della presentazione dell’istanza di rilascio del contrassegno e che il sistema esegue i controlli di validazione e autorizzazione volti ad assicurare l’inserimento e/o la modifica dei dati da parte dei soli Richiedenti (Allegato tecnico, par. 2, lett. B));
- le imprese che accedono alla Piattaforma inseriscono, in particolare, il codice fiscale del legale rappresentante o della persona munita dei relativi poteri di rappresentanza e il codice fiscale dell’impresa e che la Piattaforma acquisisce “a) nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza del legale rappresentante o della persona munita dei relativi poteri di rappresentanza, tramite collegamento con ANPR; b) denominazione, ragione sociale e sede dell’impresa, tramite collegamento con la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura” (art. 6, comma 4, dello schema);
CONSIDERATO che l’interrogazione della piattaforma ANPR comporterebbe una comunicazione al Ministero dell’interno, quale titolare di ANPR, dei dati dei soggetti che effettuano anche solo un mero accesso alla Piattaforma, la quale non risulta necessaria né proporzionata, in considerazione del fatto che l’autenticazione informatica dei Richiedenti, effettuata mediante SPID o CIE, fornisce già garanzie adeguate per l’identificazione digitale degli stessi (nel caso in cui la richiesta di rilascio sia effettuata in favore del Richiedente stesso o dell’impresa rappresentata), anche alla luce del fatto che una volta effettuato l’accesso, i predetti soggetti potrebbero peraltro decidere di non finalizzare l’istanza di rilascio del contrassegno;
CONSIDERATO, inoltre, che con riguardo all’interoperabilità tra la Piattaforma e le Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), non sono specificate le banche dati che si intenderebbero utilizzare;
RITENUTO necessario, alla luce delle suesposte considerazioni, espungere il riferimento alla verifica automatica, tramite “collegamento” con ANPR dei dati personali dei Richiedenti che accedono con SPID o CIE, prevedendo l’acquisizione degli stessi tramite i predetti strumenti di autenticazione;
RITENUTO altresì necessario specificare le banche dati che si intenderebbero utilizzare per le verifiche relative all’impresa e ai poteri di rappresentanza del Richiedente in relazione all’impresa stessa, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa di settore e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, di minimizzazione, di integrità e riservatezza (artt. 5, par. 1, lett. a), c) e f), 25 e 32 del Regolamento);
RILEVATO, sotto altro profilo, che l’art. 12, commi 3 e 4, dello schema prevede che i titolari del trattamento “forniscono apposita informativa agli interessati, in conformità agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, circa il trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito della piattaforma telematica” e “garantiscono agli interessati l’esercizio dei diritti riconosciutigli ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, degli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679”;
CONSIDERATO che lo schema in esame individua una pluralità di titolari del trattamento (tra cui il Ministero, gli studi di consulenza automobilistica e le autorità indicate dall’art. 12 del Nuovo Codice della strada) e che, in particolare, il Ministero è titolare autonomo dei trattamenti dei dati personali effettuati per il perseguimento di specifiche finalità indicate dall’art. 11 dello schema, incluse la gestione e manutenzione tecnica della Piattaforma, la gestione degli accessi, il monitoraggio e il governo generale della stessa;
RITENUTO, di conseguenza, necessario che, con riferimento ai trattamenti di dati personali posti in essere nell’ambito della Piattaforma, gli adempimenti connessi al rilascio delle informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento, nonché alla gestione dell’esercizio dei diritti riconosciuti agli interessati ai sensi degli articoli 15 e ss. del Regolamento, siano di competenza del solo Ministero (art. 5, parr. 1, lett. a) e 2, nonché 12 e 24 del Regolamento);
RILEVATO che lo schema di decreto prevede che il trattamento dei dati personali effettuato, ai soli fini del perseguimento delle finalità previste dal presente decreto, è “conforme” alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, ai “principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità, limitazione della conservazione e minimizzazione”, nonché a quanto previsto dagli articoli 24, 25 e 32 del Regolamento (art. 11, comma 1);
CONSIDERATO che i trattamenti disciplinati nello schema di decreto e nel relativo allegato debbano rispettare tutti i principi individuati dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (e non solo quelli elencati nello schema), e che il rispetto degli stessi non possa essere valutato dal titolare a priori in sede normativa, dovendo essere dallo stesso garantito nell’ambito del trattamento posto in essere;
RITENUTO, quindi, opportuno, che lo schema in esame richiami i predetti principi, omettendo il riferimento ad una eventuale valutazione di conformità del trattamento rispetto agli stessi;
RILEVATO, in ultimo, che con riferimento alla conservazione dei log, l’Allegato tecnico prevede l’adozione di misure di sicurezza infrastrutturale, inclusa la configurazione delle applicazioni “per produrre i log necessari a tracciare gli eventi significativi e una Piattaforma di Log Management del Dipartimento (Logger ArcSight) configurata per raccogliere questi log, interpretarli, indicizzarli e conservarli per un anno” (par. 5);
CONSIDERATO che il suddetto termine appare contraddittorio rispetto a quello indicato al par. 3.5 del medesimo Allegato, laddove si prevede che i log sono conservati “in apposita banca dati” per un periodo di 24 mesi dalla data di ultimo accesso;
RITENUTA l’opportunità di allineare il termine di conservazione indicato al citato par. 5 con quello di due anni previsto al par. 3.5, lett. a) dell’Allegato tecnico (precisando che tale conservazione debba essere effettuata sempre nell’ambito della medesima Piattaforma), nel rispetto del principio di limitazione della conservazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. e), del Regolamento;
CONSIDERATO che, per quanto attiene al periodo di conservazione dei dati indicato nell’Allegato tecnico (par. 3.5) “pari a 35 anni dalla richiesta di cancellazione”, il Ministero, nella nota del 10 dicembre u.s., ha rappresentato, in particolare, che “tale durata rappresenta la misura minima ritenuta necessaria in considerazione delle finalità perseguite. La conservazione dei dati è infatti esclusivamente orientata all’accertamento di eventuali fatti di reato”;
RITENUTO, alla luce di quanto rappresentato dal Ministero, nonché sulla base delle suesposte condizioni e osservazioni, di poter esprimere parere favorevole sullo schema di decreto in esame;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;
TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE
ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di decreto della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, concernente la disciplina della piattaforma telematica istituita presso il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione, ai fini della richiesta e del rilascio dei contrassegni identificativi dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, e sul relativo allegato, con le seguenti condizioni:
- espungere il riferimento alla verifica automatica, tramite “collegamento” con ANPR dei dati personali dei Richiedenti che accedono con SPID o CIE, prevedendo l’acquisizione degli stessi tramite i predetti strumenti di autenticazione (artt. 5, par. 1, lett. a), c) e f), 25 e 32 del Regolamento);
- specificare le banche dati che si intenderebbero utilizzare per le verifiche relative all’impresa e ai poteri di rappresentanza del Richiedente, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa di settore e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, di minimizzazione, di integrità e riservatezza (artt. 5, par. 1, lett. a), c) e f), 25 e 32 del Regolamento);
- prevedere che, con riferimento ai trattamenti di dati personali posti in essere nell’ambito della Piattaforma, gli adempimenti connessi al rilascio delle informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento, nonché alla gestione dell’esercizio dei diritti riconosciuti agli interessati ai sensi degli articoli 15 e ss. del Regolamento, siano di competenza del solo Ministero (art. 5, parr. 1, lett. a) e 2, nonché 12 e 24 del Regolamento);
nonché con le seguenti osservazioni:
- richiamare tutti i principi indicati dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, omettendo il riferimento ad una eventuale valutazione di conformità del trattamento rispetto agli stessi (artt. 5, parr. 1 e 2, 24, 25 e 32 del Regolamento);
- allineare il termine di conservazione indicato al citato par. 5 con quello di due anni previsto al par. 3.5, lett. a) dell’Allegato tecnico (precisando che tale conservazione debba essere effettuata sempre nell’ambito della medesima Piattaforma), nel rispetto del principio di limitazione della conservazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. e), del Regolamento.
Roma, 18 dicembre 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Ghiglia
IL SEGRETARIO GENERALE
Stanzione
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