Parere sullo schema di decreto dell’IVASS attuativo dell’art. 2, comma 7...
Parere sullo schema di decreto dell’IVASS attuativo dell’art. 2, comma 7 della legge 7 dicembre 2023, n. 193 recante “Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono affette da malattie oncologiche” e sui relativi allegati - 18 dicembre 2025 [10212338]
[doc. web n. 10212338]
Parere sullo schema di decreto dell’IVASS attuativo dell’art. 2, comma 7 della legge 7 dicembre 2023, n. 193 recante “Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono affette da malattie oncologiche” e sui relativi allegati - 18 dicembre 2025
Registro dei provvedimenti
n. 750 del 18 dicembre 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Luigi Montuori, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito “Regolamento”);
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), come integrato dal decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 (di seguito “Codice”);
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;
PREMESSO
La legge 7 dicembre 2023, n. 193 (pubblicata nella G.U. n. 294 del 18.12.2023) reca disposizioni in materia di diritto all'oblio quale “diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei casi di cui alla presente legge”.
La legge, entrata in vigore il 2 gennaio 2024 (art. 1, comma 2), persegue la finalità di escludere ogni forma di pregiudizio o disparità di trattamento, in attuazione degli artt. 2, 3, 32 della Costituzione, degli artt. 7, 8, 21, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché dell’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali demandando, in proposito, al Garante per la protezione dei dati personali di vigilare “sull'applicazione delle disposizioni” del testo normativo (art. 5, comma 4).
In attuazione della normativa primaria, il Ministero della Salute ha emanato:
- il decreto 22 marzo 2024, successivamente modificato dal decreto 28 novembre 2024, che reca l’elenco di specifiche patologie oncologiche, per le quali è richiesta la decorrenza del numero di anni (dalla conclusione del trattamento per la maturazione del diritto all’oblio), indicato nella tabella ivi allegata e che potrà essere, all’occorrenza, aggiornata entro il 31 dicembre di ogni anno;
- il decreto 5 luglio 2024, recante la disciplina delle modalità e delle forme per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini della normativa sull'oblio oncologico, che il contraente è tenuto ad inviare tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.
Tra le varie disposizioni, la legge introduce il divieto -per le imprese di assicurazione e per i distributori assicurativi e riassicurativi- di richiedere informazioni concernenti lo stato di salute del cliente già affetto da patologie oncologiche, in sede di stipula o rinnovo dei contratti di assicurazione successivi alla sua entrata in vigore, quando sia trascorso un determinato periodo dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia (art. 2, comma 1).
Se precedentemente fornite, le informazioni sulle patologie oncologiche pregresse, peraltro, non possono avere un rilievo ai fini della valutazione del rischio dell'operazione o della solvibilità del contraente se sono nel frattempo maturati i requisiti per l’esercizio del diritto all’oblio (art. 2, comma 5).
A tal fine, si demanda all’Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni (di seguito, IVASS), sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il potere di stabilire le modalità di attuazione del diritto all’oblio oncologico, “eventualmente predisponendo formulari e modelli” (art. 2, comma 7), che riportino l’espressa menzione del diritto all’oblio oncologico (art. 2, comma 1).
Tenuto conto che i regolamenti IVASS nn. 40 e 41 del 2 agosto 2018 (attuativi degli articoli 120 e 185 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209-codice delle assicurazioni private) disciplinano l’informativa precontrattuale e in corso di contratto al fine di adeguare gli obblighi informativi posti in capo ai distributori e alle imprese di assicurazione, nonché per operare un raccordo con le disposizioni della legge e dei decreti ministeriali, è risultato necessario intervenire sugli stessi.
Il 18 dicembre 2024, l’IVASS, al fine di dare attuazione alla delega di cui all’art. 2, comma 7 della legge 7 dicembre 2023, n. 193, ha pubblicato un documento di consultazione in merito alla revisione dei Regolamenti nn. 40 e 41 del 2 agosto 2018 e dei relativi allegati.
A seguito dello svolgimento della consultazione pubblica sul menzionato documento, nonché di serrate interlocuzioni con l’Ufficio del Garante, l’Istituto ha sottoposto al Garante, con nota del 3 dicembre 2025, lo “Schema di provvedimento recante attuazione dell’art. 2, comma 7 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193”, con cui ha richiesto parere alla scrivente Autorità, ai fini dell’adozione del provvedimento previsto dall’art. 2, comma 7, della legge 193 del 2023.
Lo schema di provvedimento
Lo schema di provvedimento (di seguito, “provvedimento”) sottoposto all’esame del Garante si compone di 4 articoli.
L’articolo 1 del provvedimento contiene le modifiche e le integrazioni al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018. In conformità con quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’articolo 1 del provvedimento, all’elenco delle definizioni si aggiungono le seguenti: conclusione del trattamento attivo della patologia e diritto all’oblio oncologico. I commi 3 e 4 dell’articolo 1 del provvedimento, in raccordo con quanto previsto dalla normativa primaria, richiamano le modalità di esercizio del diritto all’oblio con riguardo a diversi profili, introducendo, rispettivamente, l’articolo 56-bis e l’articolo 56-ter nel Reg. n. 40/2018.
L’articolo 56-bis prevede che, ai fini della stipulazione di un contratto di assicurazione, i distributori forniscono ai clienti l’informativa sul diritto all’oblio oncologico, dandone indicazione all’interno dei Moduli unici precontrattuali (MUP); in caso di rinnovo del contratto, questi sono tenuti ad ottemperare al medesimo obbligo, nei casi in cui l’informativa non sia stata precedentemente fornita o siano richiesti nuovamente dati di carattere sanitario.
Inoltre, l’articolo richiama gli operatori al rispetto di quanto segue:
le informazioni sulle pregresse patologie oncologiche non possono essere acquisite né dal cliente, né da qualunque altra fonte. Per questa ragione, si ritiene, ad esempio, preclusa l’acquisizione di informazioni sul rischio di patologia oncologica del contraente o dell’assicurato e anche sullo stato di salute dei suoi familiari. Tale indagine, mirata a conoscere un elemento informativo sulla salute del cliente, si porrebbe, infatti, in contrasto con le finalità della normativa primaria, diretta a proibire “qualsiasi forma di pregiudizio o disparità di trattamento” del malato oncologico, che abbia poi conseguito la certificazione di guarigione;
nei casi di cui all’articolo 2, commi 1 e 2 della legge 7 dicembre 2023, n. 193, non si applicano limiti, costi e oneri aggiuntivi, né trattamenti diversi rispetto a quelli previsti per la generalità della clientela a legislazione vigente;
se le informazioni sulle patologie oncologiche pregresse sono già state acquisite, non possono essere utilizzate né in fase precontrattuale per determinare le condizioni contrattuali (es. limitazioni /esclusioni, entità del premio ecc.), né in corso di esecuzione del contratto stesso ai fini della valutazione del rischio dell'operazione o della solvibilità (es. per eccepire la validità del rapporto o stabilire l’entità della prestazione assicurata).
L’articolo 56-ter, rubricato “Certificazione attestante l’avvenuto oblio oncologico e cancellazione delle informazioni possedute”, richiama l’obbligo dei distributori di procedere alla cancellazione delle informazioni possedute sulla patologia oncologica pregressa, entro trenta giorni dal ricevimento della certificazione attestante l’avvenuto oblio oncologico, in conformità con quanto previsto dall’articolo 2, comma 5 della legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi.
I commi 5 e 6 dell’articolo 1 del provvedimento dispongono modifiche all’articolo 68-bis, integrandovi i riferimenti agli articoli 56-bis e 56-ter, ai fini dell’applicazione delle nuove previsioni regolamentari in materia di oblio oncologico alla distribuzione dei prodotti d’investimento assicurativi da parte di agenti, broker e loro collaboratori (con esclusione degli intermediari finanziari, iscritti nella sezione D del Registro degli intermediari, che ricadano nel perimetro di competenza della Consob).
In raccordo con quanto previsto dalla legge primaria, il comma 7 dell’articolo 1 del Provvedimento dispone che il Modulo unico precontrattuale per i prodotti assicurativi, di cui all’Allegato 3 del Reg. n. 40/2018, sia modificato conformemente a quanto indicato nell’Allegato 1, con l’inserimento di una nuova Sezione relativa all’esercizio del diritto all’oblio oncologico. Analogamente, il successivo comma 8 prevede che il Modulo unico precontrattuale per i prodotti d’investimento assicurativi, di cui all’Allegato 4 del Reg. n. 40/2018, sia integrato con l’informativa sul diritto all’oblio oncologico. Tenuto conto che la medesima informativa deve essere presente nei DIP (documenti di informativa precontrattuale) aggiuntivi, è previsto che i MUP vi facciano rinvio, senza reiterarne per esteso i contenuti.
L’articolo 2 del provvedimento contiene le modifiche al Reg. n. 41 del 2 agosto 2018. I commi 1 e 2 dell’articolo 2 del provvedimento integrano le definizioni esistenti con quelle di “conclusione del trattamento attivo della patologia” e “diritto all’oblio oncologico”, in raccordo con la normativa primaria di riferimento.
Il comma 3 dell’articolo 2 del provvedimento introduce l’articolo 9-bis (Disposizioni in materia di diritto all’oblio oncologico), che richiama le imprese all’osservanza di quanto previsto dalla Legge sull’oblio, e dispone l’inserimento nei Documenti informativi precontrattuali (DIP) aggiuntivi - con eccezione di quelli relativi alla responsabilità civile auto, per cui non appare significativa l’anamnesi delle patologie oncologiche - dell’informativa sull’oblio oncologico.
Il comma 4 dell’articolo 2 del Provvedimento reca l’articolo 9-ter, che riprende la formulazione dell’articolo 56-ter. Il comma 5 dell’articolo 2 del provvedimento interviene sul dettato dell’articolo 11 (Proposta di assicurazione e altri documenti relativi all’emissione del contratto), a fini di raccordo tra la disciplina dell’oblio oncologico e quella civilistica in materia di dichiarazioni reticenti (lettera a), nonché per fornire indicazioni con riguardo alla richiesta di visite mediche di controllo e accertamenti sanitari (lettera b, n. 3, di nuovo inserimento).
Il comma 6 dell’articolo 2 del provvedimento modifica l’articolo 15 (DIP aggiuntivo Vita) e prevede che, in deroga ai limiti dimensionali già in vigore per la redazione dei DIP aggiuntivi, la versione stampata del documento può occupare una pagina ulteriore per consentire l’inserimento dell’informativa relativa al diritto all’oblio oncologico e all’Arbitro Assicurativo; viene pertanto disposta la sostituzione del comma 12-ter, già introdotto dal Provvedimento IVASS n. 163 del 25 novembre 2025. Modifiche analoghe sono previste per la redazione dei DIP aggiuntivi Multirischi, IBIP e Danni, rispettivamente dai commi 7, 8 e 10.
Il comma 9 reca proposte di modifica analoghe a quelle introdotte dal comma 5, con riguardo all’articolo 28 del Reg. n. 41. I commi da 11 a 14 dell’articolo 2 del Provvedimento dispongono la modifica del contenuto degli Allegati del Reg. n. 41/2018 che recano rispettivamente i modelli dei DIP aggiuntivi Vita, Multirischi, IBIP e Danni, per integrare l’informativa relativa al diritto all’oblio oncologico.
L’articolo 3 del provvedimento contiene la disciplina transitoria e prevede che le imprese di assicurazione e i distributori si adeguino entro il 14 gennaio 2026. Il termine è analogo a quello indicato per l’implementazione delle modifiche introdotte dal Provvedimento n. 163/2025.
L’articolo 4 del provvedimento reca disposizioni in materia di pubblicazione ed entrata in vigore del provvedimento stesso.
L’Istituto ha svolto l’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) con riguardo alla modalità con cui viene resa l’informativa sul diritto all’oblio oncologico da parte dei distributori in fase di stipula o rinnovo del contratto (Regolamento IVASS n. 40/2018) e con riguardo alle modalità con cui viene resa l’informativa sul diritto all’oblio oncologico da parte delle imprese di assicurazione in fase di stipula o rinnovo del contratto (Regolamento IVASS n. 41/2018).
A seguito della predetta analisi, nel primo caso ha ritenuto preferibile, fra le opzioni astrattamente prospettabili, l’opzione che prevede di integrare l’informativa sul diritto all’oblio oncologico in un’apposita Sezione rispettivamente del MUP (modulo unico precontrattuale) per i prodotti assicurativi e del MUP per i prodotti d’investimento assicurativi.
Tale soluzione consente di fornire al contraente o all’assicurato un unico documento - in coerenza con le scelte di policy già operate dall’Istituto che hanno accompagnato la predisposizione del Provvedimento IVASS n. 147/2024 - che include tutte le informazioni rilevanti in sede di stipula oppure di rinnovo del contratto e con un format standardizzato, chiaro e di facile lettura.
Per razionalizzare le modalità di somministrazione dell’informativa, nonché gli oneri in capo agli operatori, si è previsto in particolare che:
a) la Sezione sull’oblio oncologico possa contenere un rinvio alla medesima informativa presente nei DIP aggiuntivi Vita, Multirischi, IBIP e Danni (cfr. Sezione VIII dei MUP);
b) gli operatori adeguino il contenuto dei MUP entro il 14 gennaio 2026, data in cui sono tenuti anche ad attuare le revisioni previste dal Provvedimento IVASS n. 163/2025, in materia di Arbitro Assicurativo (art. 3 del provvedimento).
Valutate le diverse osservazioni pervenute in merito a tale scelta nell’ambito della pubblica consultazione, l’Istituto ha ritenuto di confermare l’opzione di policy già adottata, tenuto conto in particolare della rilevanza etica della Legge sull’oblio e del correlato obiettivo di garantire che la modulistica contenga le informazioni più significative per la clientela. Inoltre, si è inteso sottolineare il ruolo del distributore, tenuto a richiamare l’attenzione della clientela stessa su tale diritto.
Per quanto concerne la seconda analisi di impatto della regolazione, similmente l’Istituto, fra le opzioni astrattamente possibili, ha ritenuto preferibile quella che prevede di integrare l’informativa sul diritto all’oblio oncologico all’interno rispettivamente dei DIP (documenti di informativa precontrattuale) aggiuntivi Vita, Multirischi, IBIP e Danni, per consentire di fornire al cliente in un unico documento tutte le informazioni rilevanti in sede di stipula/rinnovo del contratto.
La presenza di un format standardizzato, chiaro e di facile lettura si pone, anche in questo caso, in linea di continuità con le scelte di policy, che hanno accompagnato la predisposizione del Provvedimento IVASS n. 147/2024.
Il provvedimento prevede che i DIP aggiuntivi siano modificati entro il 14 gennaio 2026, data in cui andranno implementate anche le modifiche richieste dal Provvedimento n. 163/2025, concernenti l’informativa sull’Arbitro Assicurativo.
Valutate le diverse osservazioni pervenute in merito all’adozione dell’opzione proposta nell’ambito della pubblica consultazione, l’Istituto ha ritenuto di confermarla, tenuto conto in particolare della rilevanza etica della legge 7 dicembre 2023, n. 193 e del correlato obiettivo di garantire che la modulistica contenga le informazioni più significative per la clientela.
Le istanze formulate in relazione alla possibilità di prevedere una pagina ulteriore per la redazione dei DIP aggiuntivi possono ritenersi superate, in quanto il Provvedimento n. 163/2025 in materia di informativa sull’Arbitro Assicurativo già prevede una pagina ulteriore; pertanto, si precisa che tale spazio potrà essere utilizzato anche per inserire la sezione sull’oblio oncologico.
Infine, con riguardo agli esiti della consultazione, l’Istituto ha richiamato l’attenzione “su alcuni commenti dell’industria concernenti criticità applicative dell’obbligo di cancellazione imposto dalla legge”.
In particolare, è stato evidenziato che, mentre la legge sul diritto all’oblio impone l’obbligo di cancellare - dal momento in cui il contraente attesta la sua guarigione - le informazioni relative alla malattia oncologica pregressa, per altro verso, le informazioni stesse potrebbero essere necessarie per specifiche finalità, in particolare nei casi di procedimenti giudiziari. In tali casi la cancellazione, sempre secondo quanto rappresentato dall’industria, potrebbe rientrare nella deroga prevista dall’articolo 17, del Regolamento (UE) n. 2016/279. Dopo un’attenta valutazione, considerata la rilevanza e la finalità della legge, e avuta ben presente la ratio della richiesta, l’Istituto ha ritenuto di non dare seguito a tale istanza. Ciò in quanto le norme, nel sancire l’obbligo di cancellazione delle informazioni sulle patologie oncologiche pregresse, non prevedono alcuna deroga esplicita.
OSSERVA
a seguito degli esiti della consultazione pubblica sul presente schema di provvedimento, considerata l’urgenza dell’adozione del provvedimento finale al fine di rendere omogeneamente applicabili le disposizioni legislative, l’IVASS ha avviato interlocuzioni con l’Ufficio al fine di assicurare la conformità delle disposizioni attuative alla disciplina in materia di protezione dei dati personali. Ciò, con particolare riferimento alla pluralità e, in alcuni casi, complessità degli adempimenti richiesti ai titolari del trattamento.
Sul punto, considerato il particolare ruolo dell’Autorità, tenuta a “vigilare sull'applicazione delle disposizioni” della legge sul diritto all’oblio (art. 5, comma 4), a seguito delle predette interlocuzioni, risulta che nello schema di provvedimento -e relativi allegati- sono stati correttamente individuati gli adempimenti relativi a:
- integrare l’informativa relativa al diritto sull’oblio oncologico nei documenti precontrattuali assicurativi (DIP e MUP), al duplice fine di assicurare la trasparenza e di agevolare l’esercizio, da parte dell’interessato, del suo diritto all’oblio;
- prevedere divieti di raccolta delle informazioni relativi alle patologie oncologiche pregresse e di utilizzo delle stesse, ai fini della determinazione del premio assicurativo e di altre condizioni contrattuali, da parte degli operatori del settore;
- definire le modalità di esercizio del diritto alla cancellazione delle informazioni (precedentemente fornite o comunque acquisite dalle imprese) relative a patologie oncologiche pregresse, disciplinando i relativi obblighi di attuazione da parte del titolare del trattamento.
Con riferimento alle segnalazioni, provenienti dalle imprese, relative alle criticità applicative conseguenti all’obbligo di cancellazione delle informazioni acquisite, si ritiene di poter condividere le osservazioni dell’IVASS, secondo cui “dopo un’attenta valutazione, considerata la rilevanza e la finalità della legge, e avuta ben presente la ratio della richiesta, l’Istituto ha ritenuto di non dare seguito a tale istanza. Ciò in quanto le norme, nel sancire l’obbligo di cancellazione delle informazioni sulle patologie oncologiche pregresse, non prevedono alcuna deroga esplicita”.
Infatti, pur nella consapevolezza che tale introduzione normativa può comportare, per le imprese del settore, un apprezzabile sforzo nell’aggiornamento delle proprie policies in materia di cancellazione, non pare, sulla base della normativa primaria, residuare alcun margine per soluzioni alternative (quale avrebbe potuto essere, ad esempio, la limitazione del trattamento).
Ciò in quanto, al fine di garantire la non utilizzabilità delle informazioni relative alla patologia oncologica pregressa, la norma parla espressamente ed unicamente di “cancellazione delle informazioni”.
RITENUTO
tenuto conto di quanto sopra osservato, di poter esprimere parere favorevole sullo schema di provvedimento in esame.
TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE
ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del Regolamento esprime parere favorevole sullo schema di decreto dell’IVASS attuativo dell’art. 2, comma 7 della legge 7 dicembre 2023, n. 193 recante “Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono affette da malattie oncologiche” e sui relativi allegati.
Roma, 18 dicembre 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Ghighlia
IL SEGRETARIO GENERALE
Montuori
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