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Parere su istanza di accesso civico - 4 dicembre 2025 [10209869]

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[doc. web n. 10209869]

Parere su istanza di accesso civico - 4 dicembre 2025

Registro dei provvedimenti
n. 742 del 4 dicembre 2025

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Luigi Montuori, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/4/2016, «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito “RGPD”);

VISTO l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30/6/2003, n. 196 (di seguito “Codice”);

VISTO l’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14/3/2013, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

VISTA la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 e in https://www.anticorruzione.it/-/determinazione-n.-1309-del-28/12/2016-rif.-1 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);

VISTO il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Pasquale Stanzione;

PREMESSO

Con la nota in atti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del Ministero della Difesa ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013, nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta di accesso civico.

Dall’istruttoria è emerso che è stata presentata al predetto Ministero una richiesta di accesso civico generalizzato – ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013 – da parte di una organizzazione sindacale avente a oggetto copia dei «provvedimenti di esclusione dall’aliquota di avanzamento per l’anno 2026 di Ufficiali di tutte le Forze Armate nei cui confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di applicazione della pena su richiesta (anche con eventuale oscuramento dei nominativi e di ogni altro dato che possa consentire l’identificazione degli interessati)».

L’amministrazione ha negato l’accesso civico secondo l’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013 per evitare un pregiudizio alla tutela della protezione dei dati personali di terzi, rappresentando che l’istanza si riferisce «alla trattazione di dati riconducibili all’ambito applicativo dell’articolo 10 del GDPR». 

Il soggetto istante ha presentato una richiesta di riesame del provvedimento di diniego al RPCT del Ministero, ritenendo l’atto non legittimo e insistendo nelle proprie richieste. 

OSSERVA

La disciplina di settore in materia di accesso civico contenuta nel d. lgs. n. 33/2013 prevede, fra l’altro, che «allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico», chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti «detenuti» dalle pubbliche amministrazioni, «ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis» (art. 5, comma 2, d. lgs. n. 33/2013).

La medesima normativa sancisce che l’accesso civico è rifiutato, fra l’altro, «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a, d. lgs. n. 33/2013). Per “dato personale” si intende «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”)» e si considera “identificabile” «la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale» (art. 4, par. 1, n. 1, RGPD).

Nel caso sottoposto all’attenzione di questa Autorità, oggetto dell’accesso civico risultano essere eventuali provvedimenti adottati dall’amministrazione con cui è stata determinata l’esclusione dall’aliquota di avanzamento per l’anno 2026 di tutti i militari, ufficiali delle forze armate, nei cui confronti è stata emessa sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, per delitto non colposo ai sensi dell’art. 444 c.p.p. Nell’istanza di accesso civico è precisato di voler ottenere copia anche con eventuale oscuramento dei nominativi e di ogni altro dato che possa consentire l’identificazione dei soggetti interessati. 

In proposito, secondo il «Codice dell’ordinamento militare», l’«avanzamento è il complesso delle procedure autoritative e delle operazioni tecnico-amministrative [...] necessarie per la progressione di carriera del personale militare» (art. 1030 del d. lgs. n. 66 del 15/3/2010). In tale quadro la medesima disciplina prevede che l’ufficiale, al fine di poter essere «valutato per l’avanzamento ad anzianità o a scelta deve trovarsi compreso in apposite aliquote di ruolo», tuttavia «Non può essere inserito nell’aliquota di avanzamento o valutato per l’avanzamento il personale militare […] nei cui confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa (artt. 1050, comma 1, e 1051, comma 2, lett. a).

Ciò precisato, anche se le informazioni dei militari contenute nei documenti richiesti dal soggetto istante sarebbero potenzialmente idonee a rivelare informazioni di cui all’art. 10 del RGPD (quali condanne penali o reati), con riferimento al caso in esame, dalla documentazione fornita dal RPCT è emerso che l’amministrazione non detiene i provvedimenti oggetto della domanda di accesso. Di conseguenza, per i profili di competenza di questa Autorità, si rileva che, nel caso in esame non emergono elementi per esprimersi nel merito della questione.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE 

esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero della Difesa, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.

Roma, 4 dicembre 2025

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Montuori