Provvedimento del 13 novembre 2025 [10199522]
Provvedimento del 13 novembre 2025 [10199522]
[doc. web n. 10199522]
Provvedimento del 13 novembre 2025*
*In pendenza del giudizio di opposizione contro il provvedimento, non è applicata la sanzione accessoria della pubblicazione dell'ordinanza ingiunzione
Registro dei provvedimenti
n. 695 del 13 novembre 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia, componenti ed il cons. Angelo Fanizza, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);
VISTE le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica” di cui all’allegato 1 del Codice (di seguito “Regole deontologiche”);
VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 24 settembre 2024, con cui i signori XX e XX hanno lamentato una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali in relazione alla serie televisiva “Il caso Yara – oltre ogni ragionevole dubbio” – realizzata dalla Quarantadue S.r.l. e resa disponibile sulla piattaforma Netflix – nella quale sono stati riprodotti files audio di messaggi vocali e conversazioni telefoniche «intercettati durante la fase delle indagini preliminari e MAI utilizzati nel corso del processo»;
VISTO in particolare che i reclamanti hanno rappresentato che:
- tra le conversazioni riprodotte e individuate nella loro istanza (nei primi tre episodi della serie, in particolare: 24 files audio nel primo episodio, 19 nel secondo episodio, 3 nel terzo episodio) vi è anche un messaggio vocale che la reclamante aveva lasciato nella segreteria telefonica della figlia quando ancora non ne conosceva la drammatica sorte;
- detti files audio non hanno nessuna attinenza con le indagini e sono stati inseriti nella trasmissione «all’unico, evidente scopo di sollecitare l’attenzione morbosa degli spettatori», in contrasto con il loro desiderio che rimanessero riservati;
- la loro diffusione non risulta in alcun modo giustificata sotto il profilo dell’essenzialità dell’informazione e, «divulgando immotivatamente ed in modo lesivo dei diritti degli interessati espressioni drammatiche, costituisce un’intrusione arbitraria e particolarmente invasiva della sfera privata»;
- non avrebbero dovuto entrare nella disponibilità dei produttori in quanto «NON versati nel fascicolo depositato ex art. 415 bis c.p.p., né MAI utilizzate nel corso di tutto il processo nei suoi tre gradi di giudizio»;
VISTA la nota del 27 settembre 2024 (prot. 113031) con cui l’Ufficio ha chiesto a Quarantadue S.r.l. di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nel reclamo;
VISTA la nota del 17 ottobre 2024 con cui la Società ha fornito un riscontro eccependo che:
- il “Documentario” è frutto di «capillare attività di analisi degli atti del procedimento penale a carico di XX – conclusosi con condanna definitiva in Cassazione, pronunciata lo scorso 12 ottobre 2018 – nonché di una imponente mole di materiale, ottenuto accedendo agli archivi delle varie emittenti televisive che, nel corso degli anni, hanno trattato la notizia della scomparsa – e poi omicidio – di Yara Gambirasio»;
- la Società ha preliminarmente contattato i reclamanti e i loro legali per illustrare il progetto e per favorire un confronto su di esso; iniziativa rimasta senza successo;
- l’acquisizione dei files audio è avvenuta in base ad una selezione rigorosa delle «intercettazioni che potevano essere interessanti ai fini del corretto inquadramento e della corretta ricostruzione della vicenda» attraverso l’analisi degli atti di indagine messi a disposizione dai legali del sig. XX «che hanno collaborato alla produzione del Documentario in forza di un regolare contratto di consulenza»;
- una volta individuati tra gli atti di indagine i files audio rilevanti, ne è stata chiesta copia al Tribunale di Bergamo, sulla base della disposizione del codice di procedura penale che ammette tale acquisizione; i CD ROM contenenti le registrazioni «riportano appunto la dicitura “Procura della Repubblica”, al fine di fugare eventuali dubbi sulla provenienza degli stessi» (n.d,r. documentazione le cui fotografie vengono fornite al Garante);
- «le conversazioni inserite all’interno del Documentario, dunque, sono (i) un estratto di qualche secondo di alcune intercettazioni telefoniche e/o ambientali autorizzate dall’Autorità Giudiziaria e confluite, quantomeno, nel fascicolo del Pubblico Ministero, ovvero semmai (ii) audio delle deposizioni rilasciate in tribunale nel corso del processo a carico di XX acquisite agli atti dell’indagine»;
- la pubblicazione delle intercettazioni è conforme alle disposizioni processual-penalistiche (art. 114) posto che la vicenda giudiziaria si è conclusa nel 2018 con la conferma della condanna all’ergastolo di XX e «tanto gli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero quanto quelli contenuti nel fascicolo per il dibattimento sono, quindi, legittimamente pubblicabili» e ciò anche alla luce dalla novella legislativa (D.L. 30 dicembre 2019, n. 161 – convertito in L. 28 febbraio 2020, n. 7) la quale ha introdotto dei divieti applicabili ai processi avviati dopo la sua entrata in vigore e non anche a quello oggetto del “Documentario” «iscritto nel 2011, al più tardi»;
- «in molti casi, le registrazioni oggetto di contestazione nel Reclamo – e dunque le conversazioni ivi contenute –non sono né inedite, né è la prima volta che ne viene diffuso e/o reso noto al pubblico il contenuto» trattandosi di materiale «da tempo stato reso noto al pubblico e approfondito nel corso di vari – e ripetuti nel tempo – servizi televisivi, articoli giornalistici, etc.»;
- i reclamanti avrebbero potuto chiedere la distruzione del materiale, come previsto dall’art. 269, comma 2, cpp, iniziativa che, invero, non risulta essere stata avviata;
- il richiamo, da parte dei reclamanti, anche al provvedimento del Garante del 21 giugno 2006 sul tema delle intercettazioni, non appare congruo in quanto riferibile ad un contesto «molto specifico e peculiare – e dunque non perfettamente assimilabile alla vicenda in oggetto» e comunque relativo alla pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni nell’ambito di un’indagine preliminare che era ancora in corso;
- il “Documentario” non è inoltre assimilabile alla casistica stigmatizzata dal provvedimento del Garante (indiscriminata diffusione di intercettazioni o dettagli intimi e superflui) bensì rappresenta «una legittima espressione del diritto di cronaca, riconosciuto e tutelato dall’ordinamento giuridico come manifestazione della libertà di espressione e di informazione, sancita sia a livello costituzionale (art. 21 della Costituzione Italiana) sia dall’art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo» nel rispetto dei canoni di veridicità dei fatti, interesse pubblico e continenza espositiva;
- nella realizzazione del “Documentario” sono stati scrupolosamente rispettati i principi fondamentali del Regolamento e della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali quali quelli di proporzionalità, di minimizzazione dei dati e di privacy by design and by default;
VISTA la nota del 4 novembre 2024 con cui i reclamanti hanno:
- ribadito le proprie doglianze con riguardo all’indebita diffusione dei files audio contenenti le loro voci;
- confutato le argomentazioni in ordine alla regolare acquisizione dei CD ROM presso il Tribunale di Brescia eccependo che l’autorizzazione alla loro duplicazione «è stata ottenuta dal difensore del condannato, facendo implicitamente ritenere che quella richiesta fosse stata avanzata per motivi difensivi e non certo per sbandierare il contenuto di quelle conversazioni agli spettatori di tutto il mondo»;
- evidenziato che nessuno, prima della Quarantadue s.r.l. aveva mai trasmesso la viva voce della sig.ra XX in un momento di grande angoscia (mentre «cercava di parlare alla figlia nel convincimento che fosse ancora viva e fosse trattenuta contro la sua volontà da degli ignoti sequestratori»); scelta non rispondente ad alcuna esigenza giornalistica e piuttosto espressione di una «deprecabile operazione mediatica»;
VISTA la nota del 19 novembre 2025 con cui Quarantadue S.r.l. ha a sua volta replicato alle osservazioni dei reclamanti precisando che:
- l’intero progetto di produzione del “Documentario” è stato sin dall’inizio improntato alla solidarietà e al massimo rispetto della sensibilità dei reclamanti e della loro famiglia e per tale ragione, in fase di ideazione del progetto, la Società aveva contattato i loro legali per chiedere suggerimenti e pareri; richiesta di collaborazione, tuttavia, rimasta inevasa e che «avrebbe probabilmente evitato gli odierni rilievi»;
- l’oggetto delle contestazioni al reclamo, sulla base di quanto dichiarato dagli stessi reclamanti, va circoscritto alle registrazioni contenenti “[la] viva voce della sig.ra XX” mentre la stessa inviava dei messaggi alla segreteria telefonica della figlia, riferibili «ad alcuni specifici e ben limitati estratti rinvenibili ai minuti XX, XX, XX e non alla totalità delle registrazioni utilizzate all’interno del Documentario, né tantomeno all’intero elenco di episodi e minutaggio prodotto in sede di reclamo da parte dei reclamanti»; dette registrazioni specificamente riferite alla voce della reclamante alla segreteria della figlia, «sono state riportate a più riprese e in diverse modalità da svariate testate giornalistiche, articoli web, programmi televisivi»;
- la Società «ha evitato l’utilizzo di attori o tecniche di simulazione da parte di soggetti terzi, o ancora l’utilizzo di particolari tecnologie e strumenti innovativi (ad esempio basati su algoritmi di intelligenza artificiale) che potessero “distorcere la realtà”, rappresentando invece fedelmente ciò che – nella sua tragicità – è accaduto, sempre accompagnato da appositi disclaimer e informazioni per contestualizzare la notizia»;
- «la consegna delle registrazioni non è stato il risultato di espedienti o di sotterfugi; al contrario, esso è il frutto di un rapporto professionale con l’avvocato Salvagni formalizzato attraverso un apposito contratto di consulenza, nel quale veniva lasciata piena autonomia in merito alle modalità di esecuzione, a fronte della garanzia del rispetto delle leggi vigenti e degli obblighi deontologici»; ciò tenuto conto che i reclamanti non si sono avvalsi della facoltà di chiedere la distruzione del materiale di indagine non necessario al procedimento, come previsto dall’art. 269 c.p.p.;
- ai fini di una rappresentazione fedele dei fatti, nelle prime fasi della vicenda, a partire dalla scomparsa della giovane e a seguire con le sue ricerche, era necessario riportare «la quotidianità familiare, lo stato d’animo dei genitori, le dinamiche vissute» laddove invece altre modalità di documentazione di tali aspetti (quali utilizzate da altri organi di informazione) avrebbero «di fatto svuotato di contenuto e di autenticità la narrativa di quei momenti»;
VISTA la nota dell’Ufficio del 5 febbraio 2025 (prot. n. 14665) con la quale, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, è stato comunicato al titolare del trattamento l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, rilevando la possibile violazione delle seguenti disposizioni:
- i principi generali del trattamento di cui all’art. 5 par.1 del Regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, il principio di “liceità e correttezza” (lett. a), di minimizzazione dei dati (lett. c);
- l’art. 85 del Regolamento e gli artt.136 e ss. del Codice che disciplinano il trattamento dei dati per finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero, con particolare riferimento all’art. 137, comma 3 che prescrive che la diffusione dei dati avvenga nel rispetto del parametro dell’“essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”;
- le Regole deontologiche di cui all’allegato A1 del Codice e l’art. 2 quater del Codice che dispone che il rispetto delle Regole deontologiche costituisce «condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento»;
VISTA la nota del 7 marzo 2025 con cui Quarantadue S.r.l., ha ribadito le argomentazioni a propria difesa già espresse nelle precedenti memorie e in particolare:
- ha riaffermato che «le modalità di realizzazione del Documentario rientrino in una bilanciata e legittima scelta editoriale di Quarantadue, la quale ha utilizzato in modo responsabile, essenziale e proporzionato il materiale confluito nel Documentario» conformemente ai principi che regolano il trattamento dei dati personali per finalità giornalistiche, senza indugiare in dettagli e, invece, attraverso una scrupolosa selezione di informazioni, anche già note, rispetto ad una vicenda di cronaca «rimasta vivida nella memoria collettiva per il profondo impatto sociale che ha avuto e continua ad avere»;
- ha specificato che «la scelta autoriale di far sentire le voci dei genitori sebbene in maniera limitata, attraverso le Registrazioni rispondeva alla necessità di rappresentare fedelmente e nella piena autenticità il lato umano di quei due personaggi» talvolta rappresentati dalla stampa «in modo distorto o addirittura ostile»;
- ha chiesto un’audizione a chiarimento e supporto dei propri scritti difensivi;
AUDITA la Società in data 25 marzo 2025 e preso atto di quanto rappresentato in quella sede nella quale sono state ribadite alcune argomentazioni difensive ed è stato rimarcato che:
- «nella tecnica documentaristica, è importante dar voce ai diretti interessati senza l’interposizione e l’utilizzo di voci narranti, per evitare di suggerire allo spettatore cose di cui non si ha certezza» e nel caso specifico le registrazioni avevano lo scopo «di restituire al pubblico un’immagine e una dimensione umana e di verità» dei reclamanti a dispetto delle ricostruzioni e supposizioni che all’epoca i giornalisti avevano fatto in assenza di dichiarazioni da parte degli stessi;
- «l’obiettivo della Società è stato di raccontare una storia facendola raccontare dai protagonisti, senza mettere la propria voce» e far percepire la speranza di ritrovamento della giovane e la profonda fede religiosa della comunità locale; ciò, mediante una scelta scrupolosa delle registrazioni, evitando di riportare le esternazioni più drammatiche della reclamante o altro materiale visivo a cui la stampa aveva dato attenzione (con uno scarto di più del 95% del materiale disponibile);
- sono state evitate riprese dell’abitazione familiare o altre forme di intrusione, limitandosi a «prendere un drone di piccole dimensioni che, volando a 100 metri circa di altitudine, ha acquisito soltanto alcune immagini della villa»;
- è stato cercato sin da subito un contatto con i reclamanti anche con una lettera inviata dal produttore a cui però non è pervenuto riscontro né dagli interessati né dai loro legali, seppur questi ultimi abbiano rilasciato interviste e dichiarazioni per una serie prodotta da un’altra piattaforma, contemporanea rispetto al documentario realizzato dalla Società;
- la rimozione delle registrazioni implicherebbe il rimontaggio integrale del Documentario, con «un investimento economico di notevole entità che attualmente non è nelle disponibilità di Quarantadue S.r.l., né probabilmente lo sarà in futuro»;
CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;
CONSIDERATO, in particolare, che la pubblicazione oggetto di doglianza deve essere valutata alla luce dei principi generali del trattamento (art. 5 del Regolamento) e delle specifiche disposizioni che regolano l’attività giornalistica, ai sensi dell’art. 85 del Regolamento e degli artt. 136 − 139 del Codice e delle Regole deontologiche di cui all’art. 139 del Codice medesimo;
RILEVATO che – come più volte sostenuto dall’Autorità – al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (artt. 1 par.2 e 85 del Regolamento, artt. 1, 136 -139 del Codice) e, in particolare, nel rispetto del principio dell’essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 137, comma 3 del Codice) richiamato anche nelle Regole deontologiche adottate ai sensi dell’art.139 del Codice;
RILEVATO, che il reclamo:
- si riferisce ad un grave fatto di cronaca che ha colpito i reclamanti, di forte impatto mediatico, definitosi nel 2018 con una condanna definitiva di un uomo ritenuto autore dell’omicidio della loro figlia, trattato nell’ambito di una serie televisiva diffusa da una piattaforma a pagamento e dedicata alla ricostruzione della vicenda giudiziaria;
- riguarda, in particolare, la presenza nell’ambito dei primi tre episodi della serie, delle registrazioni dei messaggi vocali e delle diverse conversazioni telefoniche dei reclamanti nell’immediatezza della scomparsa della figlia e nella prima fase delle indagini, messaggi e conversazioni che testimoniano le fasi più tormentate e drammatiche del vissuto dei reclamanti stessi;
RILEVATO che la vicenda - anche per la peculiarità delle indagini effettuate, volte a ricostruire relazioni familiari e personali nella comunità locale di riferimento - è stata oggetto di grande attenzione da parte degli organi di informazione, con una significativa pressione sui reclamanti e un indugio su fatti e informazioni di carattere personale e riservato spesso eccedenti rispetto alla reale finalità informativa;
RILEVATO peraltro che la criticità di tali condotte - già stigmatizzata dal Garante all’epoca dei fatti (comunicati stampa del 6 dicembre 2010 [doc. wweb n.1771031] e del 2 aprile 2011 [doc. web 1802262]) – è stata evidenziata proprio nell’ambito della serie televisiva oggetto di doglianza;
RILEVATO che – e non appare contestato – le registrazioni oggetto di doglianza sono state effettuate nell’ambito di una regolare attività di intercettazione durante la fase delle indagini preliminari e quindi acquisite nell’ambito di tali attività;
PRESO ATTO dei rilievi formulati nel reclamo in ordine all’acquisizione del materiale da parte della Società autrice della serie televisiva, rilievi che tuttavia non consentono, allo stato degli atti disponibili, di ritenere comprovata l’illiceità di tale operazione;
CONSIERATO d’altra parte che– come più volte ribadito da questa Autorità – l’eventuale utilizzo del materiale delle intercettazioni per fini giornalistici richiede, da parte di chi intenda diffonderlo, un autonomo vaglio del materiale stesso in ossequio al principio “essenzialità dell’informazione” riguardo ai fatti di interesse pubblico trattati (art. 137, comma 3 del Codice, artt. 5 e 6 delle Regole deontologiche) al fine di garantire il rispetto della sfera privata delle persone interessate dalle registrazioni, (cfr. ex pluribus n. provv. n.253 del 29 aprile 2025, doc. web n. 10146266; provv. n. 562 del 30 novembre 2023 doc. web n. 10050316; provv. 21 giugno 2026 doc. web n. 1299615).
RITENUTO che tale vaglio sia alla base della deontologia giornalistica e vada operato a prescindere dalla circostanza che vi sia stata una selezione più o meno mirata del materiale di intercettazione nell’ambito del procedimento penale ovvero che vi sia stata una richiesta di distruzione dello stesso ai sensi dell’art. 269 comma 2 c.p.p.; tale assunto, d’altra parte, risulta essere in linea con la progressiva evoluzione legislativa sul tema, volta a rafforzare le garanzie di riservatezza dei colloqui e delle conversazioni oggetto di captazione, evoluzione di cui lo stesso Garante è stato più volte sostenitore nei propri provvedimenti (cfr . ex pluribus provv 21 giugno 2006 cit; provv. 5 marzo 2008, doc. web doc. web n. 1517832) e nelle sedi istituzionali (ex pluribus Audizioni del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Senato della Repubblica, 24 gennaio [doc. web n. 9855910] e 6 settembre 2023 [doc web 9226529]; Commissione 2a -Giustizia- del Senato della Repubblica [doc web 9260158]);
RITENUTO che nel caso di specie la pubblicazione dei messaggi e delle conversazioni telefoniche dei reclamanti, comprensivi delle intime e sofferte esternazioni della madre, abbia disatteso i principi suindicati, travalicando i confini del lecito e corretto esercizio del diritto di cronaca (si veda al riguardo anche provv. 21 luglio 2006 doc. web n. 1312998);
RITENUTO che la finalità dichiarata dalla Società di voler documentare la quotidianità della famiglia della giovane vittima e restituire un’immagine dei reclamanti diversa da quella percepita dal pubblico in concomitanza con lo svolgimento delle indagini, muova da una prospettiva parziale di chi ha prodotto la serie televisiva e non sia invero frutto di un adeguato bilanciamento tra libertà di informazione e salvaguardia dei diritti fondamentali delle persone interessate, configurando piuttosto una scelta editoriale di rilevante impatto nella sfera intima e privata dei reclamanti, rinnovando in loro un vissuto fortemente doloroso;
RITENUTO che la pubblicazione dei contenuti indicati dai reclamanti (circa 24 files audio nel primo episodio, 19 nel secondo episodio e 3 nel terzo episodio, individuabili all’interno degli episodi anche se non esattamente corrispondenti ai minuti specificati nel reclamo), configuri un trattamento di dati personali in violazione dei principi generali di liceità e correttezza nonché di minimizzazione dei dati personali di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e c) del Regolamento, quali poi declinati − con riferimento ai trattamenti per finalità giornalistiche − nell’art. 137, comma 3 del Codice e nelle Regole deontologiche (artt. 5 e 6), la osservanza delle quali costituisce «condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento» (art. 2 quater del Codice);
RITENUTO pertanto, ai sensi dell’artt. 57 par. 1, lett. f) del Regolamento, di dover dichiarare fondato il reclamo e, in ragione delle violazioni riscontrate, di dover disporre, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), nei confronti di Quarantadue S.r.l. il divieto di ulteriore diffusione dei messaggi e delle conversazioni oggetto di reclamo, eccettuata la mera conservazione ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria;
RICORDATO che, in caso di inosservanza delle disposizioni del Garante contenute nel presente provvedimento, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;
RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
a) dichiara l’illiceità della pubblicazione degli audio dei messaggi e delle conversazioni telefoniche specificati nel reclamo (circa 24 files audio nel primo episodio, 19 nel secondo episodio e 3 nel terzo episodio, individuabili all’interno degli episodi anche se non esattamente corrispondenti ai minuti specificati nel reclamo) in quanto avvenuta in violazione dei principi generali di liceità e correttezza del trattamento nonché di minimizzazione dei dati personali di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e c) del Regolamento, quali poi declinati - con riferimento ai trattamenti per finalità giornalistiche - nell’art. 137, comma 3 del Codice e nelle Regole deontologiche (artt. 5 e 6), la osservanza delle quali costituisce «condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento» (art. 2 quater del Codice);
b) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), dispone nei confronti di Quarantadue S.r.l. -con sede in Milano, via, Andegari, cap. 20121 C.F. 12043270961 P.IVA 12043270961 in persona del legale rappresentante pro-tempore - il divieto di ulteriore diffusione delle predette registrazioni, restando salva la mera conservazione della stessa ai fini di un eventuale utilizzo in sede giudiziaria;
a) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Quarantadue S.r.l. in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo.
[OMISSIS]
[OMISSIS]
DISPONE
a) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento, nel registro interno dell’Autorità previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento;
[OMISSIS]
Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell’interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 13 novembre 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Stanzione
IL SEGRETARIO GENERALE
Fanizza
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