Provvedimento del 20 agosto 2025 [10159435]
Provvedimento del 20 agosto 2025 [10159435]
VEDI ANCHE
Comunicato stampa del 6 agosto 2025
Provvedimento del 4 agosto 2025
[doc. web n. 10159435]
Provvedimento del 20 agosto 2025
Registro dei provvedimenti
n. 479 del 20 agosto 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (“Regolamento generale sulla protezione dei dati” - di seguito, “Regolamento”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);
VISTO il reclamo presentato ai sensi dell’art. 77 del Regolamento con il quale il signor Raoul Bova, per il tramite del proprio legale di fiducia, ha lamentato la diffusione non autorizzata, tramite le principali piattaforme social e motori di ricerca, di un file audio estratto da una conversazione privata intercorsa via chat tra lo stesso e un soggetto terzo, ed ha, pertanto, chiesto al Garante di “1. disporre l’immediata rimozione di tutti i contenuti illeciti riferibili al Signor Bova, così come descritti nella parte fattuale di questo reclamo, dalle piattaforme social YouTube, Tik Tok, Instagram, Facebook e X, dai profili social personali del signor Corona e da quelli riferibili al format “Falsissimo” (Instagram, TikTok), nonché dal motore di ricerca Google e dalla società Ryanair, ordinando ai gestori degli stessi di procedere in tal senso; 2. disporre la deindicizzazione globale delle pagine e dei contenuti riferibili al Signor Bova da parte delle piattaforme Youtube, Tik Tok, Instagram, Facebook e X, nonché presenti e diffusi sui profili social personali del Signor Corona e su quelli relativi al format “Falsissimo” (Instagram, TikTok), nonché dal motore di ricerca Google e dalla società Ryanair, Napoli e Torino, affinché cessino immediatamente gli effetti pregiudizievoli del trattamento illecito ai danni del Signor Bova; 3. accertata la violazione delle norme in materia di protezione dei dati personali (in particolare, degli artt. 1, 5, 6, 17 e 21 del GDPR nonché degli artt. 1 e 167, comma I, del Codice Privacy italiano, disporre, nella misura massima, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 83 del GDPR a carico dei soggetti responsabili”;
CONSIDERATO che, in particolare, tale audio è stato diffuso nel corso della puntata “Falsissimo Episodio 13 - Diavoli E Tentatori Parte 1”, pubblicata dal sig. Fabrizio Corona sul canale YouTube a quest’ultimo riconducibile;
VISTO il provvedimento del 4 agosto 2025 n. 467 - in www.gpdp.it, doc. web n. 10155769 - con il quale è stato disposto, nell’ambito di un instaurato procedimento e ai sensi dell’art. 58 del GDPR, un avvertimento nei confronti dei potenziali utilizzatori dei dati personali dell’interessato di cui sopra, evidenziando che “l’eventuale diffusione dell’audio o di contenuti estratti dalla conversazione privata intercorsa tra lo stesso e un soggetto terzo possa verosimilmente violare le disposizioni del Regolamento e del Codice, con tutte le conseguenze, anche di carattere sanzionatorio, ivi previste”;
CONSIDERATO che tale avvertimento è stato portato ad ulteriore pubblica conoscenza mediante apposito comunicato stampa del Garante del 6 agosto 2025, il tutto al fine di garantire la riservatezza dell’interessato rispetto a profili che non investono la figura di pubblico rilievo dello stesso, ma che attengono in via esclusiva alla sua sfera intima e affettiva come si può desumere dai contenuti della conversazione;
RILEVATO che nel corso della puntata “Falsissimo Episodio 13 - Diavoli E Tentatori Parte 1”, a partire dal minuto 38 e 43 secondi, è stato divulgato l’audio riproducente la conversazione privata del sig. Raoul Bova, e ciò al seguente URL: https://...;
CONSIDERATO che il reclamante ha trasmesso in data 18 agosto 2025 ulteriori URL, lamentando la perdurante diffusione del contenuto contestato per effetto dell’ulteriore riproduzione del file audio posta in essere dal sig. Corona attraverso il proprio profilo Instagram ed il format “Falsissimo”, tra i quali, in particolare, l’URL https://..., che riproduce l’audio sopra indicato;
VISTO l’art. 137, comma 3, del Codice, il quale dispone che in caso di diffusione o di comunicazione di dati personali per finalità di manifestazione del pensiero restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 1 del medesimo Codice (dignità, diritti e libertà fondamentali della persona) e, in particolare, il limite dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico;
VISTO l’art. 6 delle Regole deontologiche relative al trattamento dei dati nell’esercizio dell’attività giornalistica che, nel chiarire la portata del principio di essenzialità dell’informazione, dispone che “la sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica” (comma 2);
CONSIDERATO che ad oggi risulta, in effetti, perdurante la diffusione sul predetto canale YouTube della trasmissione della puntata “Falsissimo Episodio 13 - Diavoli E Tentatori Parte 1”, con persistente riproduzione dell’audio oggetto di contestazione e, soprattutto, con crescente numero di visualizzazioni (oltre 1 milione e 300 mila), il tutto sostanziando e comprovando il progressivo effetto virale della diffusione e, dunque, della violazione oggetto del provvedimento di avvertimento disposto in data 4 agosto 2025, palesemente inottemperato dal sig. Corona, il quale non risulta aver adottato alcuna misura diretta a mitigare gli effetti della diffusione dell’audio riguardante il sig. Raoul Bova; e che analoga violazione è rilevabile dalla diffusione dell’URL riguardante il reel pubblicato dal sig. Corona su Instagram, che riproduce l’audio sopra indicato;
VALUTATA la necessità, nelle more della definizione del procedimento già pendente, di assicurare la riservatezza dell’interessato, tutelandone altresì la dignità, in relazione ad aspetti di vita privata del tutto estranei alla figura di pubblico rilievo rivestita dallo stesso, per quanto interessa il presente provvedimento da parte del titolare del trattamento sig. Fabrizio Corona;
RITENUTO, pertanto, di disporre, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento, in via d’urgenza, nei confronti di Fabrizio Corona, in qualità di titolare del trattamento del canale YouTube “Falsissimo” e dei profili social al medesimo riconducibili, la limitazione provvisoria del trattamento, da ritenersi riferita all’ulteriore diffusione on line del file audio o dei contenuti estratti dalla conversazione privata intercorsa tra l’interessato e un soggetto terzo, con avvertimento che, in caso di inosservanza della misura disposta dal Garante e di reiterata inottemperanza, sarà applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;
RITENUTO necessario disporre la predetta limitazione con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento, riservandosi ogni altra determinazione all’esito della definizione dell’istruttoria avviata sul caso;
VISTO l’art. 5, comma 8, del Regolamento n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante, il quale prevede che "Nei casi di particolare urgenza e di indifferibilità che non permettono la convocazione in tempo utile del Garante, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza dell'organo, i quali cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno";
Vista la documentazione in atti;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
a) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) del Regolamento, dispone in via d’urgenza, nei confronti Di Fabrizio Corona, in qualità di titolare del trattamento del canale YouTube “Falsissimo” e dei profili social al medesimo riconducibili, la limitazione provvisoria del trattamento da ritenersi riferita all’ulteriore diffusione on line del file audio o dei contenuti estratti dalla conversazione privata intercorsa tra l’interessato e un soggetto terzo, e ciò mediante eliminazione di tale audio dalla puntata “Falsissimo Episodio 13 - Diavoli E Tentatori Parte 1”, a partire dal minuto 38 e 43 secondi (all’URL indicato in motivazione); nonché del reel pubblicato dal sig. Corona su Instagram (all’URL indicato in motivazione); nonché il divieto di riproduzione e divulgazione, sotto qualsiasi forma, del medesimo audio;
b) dispone che la predetta limitazione ha effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento, con riserva di ogni altra determinazione all’esito della definizione dell’istruttoria avviata sul caso.
Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 20 agosto 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
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