Parere su istanza di accesso civico - 8 gennaio 2024 [10109748]
Parere su istanza di accesso civico - 8 gennaio 2024 [10109748]
[doc. web n. 10109748]
Parere su istanza di accesso civico - 8 gennaio 2024
Registro dei provvedimenti
n. 1 dell'8 gennaio 2024
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/4/2016, «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito “RGPD”);
VISTO l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30/6/2003, n. 196 (di seguito “Codice”);
VISTO l’art. 5, del d. lgs. n. 33 del 14/3/2013, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
VISTA la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. serie generale n. 7 del 10/1/2017 e in https://www.anticorruzione.it/-/determinazione-n.-1309-del-28/12/2016-rif.-1 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);
VISTO il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;
VISTA la richiesta di parere del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) dell’Agenzia delle entrate, presentata ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
CONSIDERATO che il predetto art. 5, comma 7, prevede che il Garante si pronunci entro il termine di dieci giorni dalla richiesta;
RITENUTO che il breve lasso di tempo per rendere il previsto parere non permette allo stato la convocazione in tempo utile del Collegio del Garante;
RITENUTO quindi che ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 5, comma 8, del Regolamento n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante, nella parte in cui è previsto che «Nei casi di particolare urgenza e di indifferibilità che non permettono la convocazione in tempo utile del Garante, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza dell’organo, i quali cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno» (in www.gpdp.it, doc. web, n. 1098801);
Vista la documentazione in atti;
PREMESSO
Con la nota in atti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) dell’Agenzia delle Entrate ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013, in ordine a una richiesta di riesame su un provvedimento di diniego di un’istanza di accesso civico.
Dall’istruttoria è emerso che è stata presentata una richiesta di accesso civico generalizzato (ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013) da parte di un’organizzazione sindacale avente a oggetto la «documentazione integrale e [gli] atti dell’Ufficio relativi alla procedura di conferimento degli incarichi di responsabilità» relativi a Capo area e Capo team identificati in atti. Nell’istanza di accesso civico è indicato che la documentazione è chiesta «al fine di permettere alla […] O.S. di valutare la trasparenza e il rispetto dei criteri della procedura selettiva atteso che con la stessa vengono attribuiti poteri con rilevanza esterna all’Amministrazione».
L’amministrazione ha rappresentato che i «documenti inerenti le procedure d’interpello, compresi il bando e gli atti di nomina, sono stati già pubblicati sulla intranet aziendale». Quanto ai restanti documenti richiesti – che constano dei «curricula vitae dei partecipanti alle procedure d’interpello, [de]i verbali dei colloqui, in cui, in particolare, sono riportate fedelmente le domande formulate dalla Commissione e [del]le risposte dei candidati, nonché le schede di valutazione» – anche a seguito dell’opposizione dei controinteressati, l’istanza di accesso civico è stata respinta per motivi riguardanti la protezione dei dati personali (art. 5-bis, comma 2, lett. a, del d. lgs. n. 33/2013).
Il soggetto istante, ritenendo il rifiuto della p.a. non corretto, ha presentato richiesta di riesame al RPCT, insistendo nelle proprie richieste.
OSSERVA
1. Introduzione
Ai sensi della normativa di settore in materia di accesso civico generalizzato, «chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis» (art. 5, comma 2, d. lgs. n. 33/2013).
In relazione ai profili di competenza di questa Autorità, si evidenzia, come il citato art. 5-bis prevede che l’accesso civico generalizzato è “rifiutato”, fra l’altro, «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (comma 2, lett. a).
In tale quadro, si precisa che per dato personale si intende «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)» (art. 4, par. 1, n. 1, RGPD) e che «si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale» (art. 4, par. 1, RGPD).
Occorre inoltre avere presente che nelle valutazioni da effettuare in ordine alla possibile ostensione di dati personali (o documenti che li contengono), tramite l’istituto dell’accesso civico, deve essere tenuto in considerazione che – a differenza dei documenti a cui si è avuto accesso ai sensi della l. n. 241 del 7/8/1990 – i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013). Di conseguenza, è anche alla luce di tale amplificato regime di pubblicità dell’accesso civico che va valutata l’esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati, in base al quale decidere se rifiutare o meno l’accesso ai dati, informazioni o documenti richiesti.
È poi necessario rispettare, in ogni caso, i principi del RGPD di «limitazione della finalità» e di «minimizzazione dei dati», in base ai quali i dati personali devono essere «raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità», nonché «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati» (art. 5, par. 1, lett. b) e c)).
Ciò anche tenendo conto delle ragionevoli aspettative di confidenzialità degli interessati e della non prevedibilità delle conseguenze derivanti a questi ultimi dalla conoscibilità da parte di chiunque dei dati richiesti (cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit.).
2. Il caso sottoposto all’attenzione del Garante
La questione sottoposta all’attenzione del Garante riguarda la possibilità di rendere ostensibili, tramite l’istituto dell’accesso civico, dati e informazioni personali contenuti nella documentazione integrale della procedura selettiva interna bandita da una Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate per il conferimento di alcuni incarichi di responsabilità, quali Capo area e Capo team, riservati a funzionari con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la predetta Agenzia.
Dal riscontro fornito dall’amministrazione all’istanza di accesso civico, risulta che gli atti della procedura di interpello, fra cui il bando e gli atti di nomina, sono stati già pubblicati sulla intranet della p.a., mentre gli altri documenti – quali i curricula vitae dei partecipanti alle procedure d’interpello, i verbali dei colloqui (in cui, in particolare, sono riportate fedelmente le domande formulate dalla Commissione e le risposte dei candidati), nonché le schede di valutazione – sono stati sottratti all’accesso civico per motivi di protezione dei dati personali.
Ciò chiarito, in ordine alle valutazioni effettuate dall’amministrazione per giustificare il rifiuto dell’accesso civico ai predetti documenti, per i profili di competenza di questa Autorità, si evidenzia che i dati e i documenti richiesti, riferiti a tutti i partecipanti alle procedure selettive per Capo area e Capo team, sono di natura diversa e, pertanto, è necessario effettuare le opportune differenziazioni.
2.a. Sull’ostensione dei curricula vitae dei soggetti che hanno superato la selezione
La normativa statale in materia di trasparenza prevede degli specifici obblighi di pubblicazione sui siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni di dati e informazioni riguardanti i soggetti «titolari di posizioni organizzative». In particolare, per tali soggetti è previsto l’obbligo di pubblicazione online del curriculum vitae (art. 14, comma 1-quinquies, ultimo periodo, del d. lgs. n. 33/2013).
Inoltre, nel caso in cui agli stessi siano anche affidate deleghe (cfr. art. 17, comma 1-bis, del d. lgs. n. 165 del 30/3/2001; art. 4-bis, comma 2, del d. l. n. 78 del 19/6/2015) «e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali», si applicano i medesimi obblighi di trasparenza previsti per i dirigenti dall’art. 14, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013, quali, la necessità di pubblicare oltre il curriculum, anche l’atto di nomina con l’indicazione della durata dell’incarico, i compensi, gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici, ecc. (cfr. comma 1-quinquies, del medesimo articolo e par. 2.4. della Determinazione dell’ANAC n. 241 dell’8/3/2017 recante le «Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali, come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016”»).
Per le predette informazioni riguardanti i soggetti «titolari di posizioni organizzative», considerando il regime di trasparenza previsto dal legislatore statale, non è possibile richiamare esigenze di riservatezza dei soggetti controinteressati, a eccezione dei limiti derivanti dal principio di minimizzazione dei dati personali ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. c, del RGPD, come indicato nella parte prima, par. 9.a. del provvedimento del Garante n. 243 del 15/5/2014 recante le «Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati» (in G.U. n. 134 del 12/6/2014 e in www.gpdp.it, doc. web n. 3134436). Al riguardo, è infatti riportato che «Prima di pubblicare sul sito istituzionale i curricula, il titolare del trattamento [deve comunque] operare un’attenta selezione dei dati in essi contenuti, […] in vista della sua pubblicazione per le [finalità di trasparenza]. In tale prospettiva, sono pertinenti le informazioni riguardanti i titoli di studio e professionali, le esperienze lavorative (ad esempio, gli incarichi ricoperti), nonché ulteriori informazioni di carattere professionale (si pensi alle conoscenze linguistiche oppure alle competenze nell’uso delle tecnologie, come pure alla partecipazione a convegni e seminari oppure alla redazione di pubblicazioni da parte dell’interessato). Non devono formare invece oggetto di pubblicazione dati eccedenti, quali ad esempio i recapiti personali oppure il codice fiscale degli interessati, ciò anche al fine di ridurre il rischio di c.d. furti di identità».
In tale contesto, spetta all’amministrazione destinataria della richiesta di accesso civico valutare in primo luogo l’applicabilità al caso in esame delle fattispecie di cui all’art. 14, comma 1-quinquies con particolare riferimento alla trasparenza dei soggetti titolari di posizioni organizzative (con o senza deleghe oppure funzioni dirigenziali) in relazione agli incarichi di Capo area e Capo team conferiti ai soggetti che hanno superato la selezione richiamati nella procedura oggetto dell’istanza di accesso civico; in tale caso, in conformità alla richiamata normativa statale, l’amministrazione è tenuta a rispettare gli specifici obblighi di pubblicazione online del curriculum vitae senza la possibilità di invocare esigenze di riservatezza dei soggetti che hanno superato le procedure selettive in esame.
2.b. Sull’accesso civico generalizzato ai curricula vitae dei soggetti che non hanno superato la selezione, nonché ai verbali dei colloqui e alle schede di valutazione di tutti i partecipanti alla selezione
In relazione alle diverse informazioni contenute negli altri documenti oggetto di accesso civico – riguardanti i curricula vitae degli altri partecipanti alla selezione non vincitori e i verbali dei colloqui oppure le schede di valutazione riferiti a tutti i partecipanti (vincitori e non) – contrariamente a quanto sostenuto nella richiesta di riesame, si ritiene che l’amministrazione, ai sensi della normativa vigente in materia di accesso civico e delle richiamate indicazioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC, abbia correttamente rifiutato l’accesso civico generalizzato ai documenti richiesti.
Quanto ai curricula dei soggetti non selezionati, infatti, si rappresenta che gli stessi contengono numerosi dati personali e dettagliate informazioni sull’attività lavorativa/professionale svolta dai controinteressati. Si tratta non solo di dati identificativi, anagrafici, di residenza, di contatto (es. e-mail e numeri di telefono professionale e personale), nazionalità, codice fiscale e stato civile; ma anche di notizie di carattere professionale e privato che, per motivi individuali, non sempre si desidera portare a conoscenza di soggetti estranei (es.: esperienze professionali effettuate e lavori svolti con dettagli sull’inquadramento e funzioni assunte; istruzione e formazione ricevuta; competenze linguistiche e informatiche; delle competenze relazionali e organizzative; partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento, a convegni, seminari, ecc.)
Quanto ai verbali dei colloqui e alle schede di valutazione di tutti i partecipanti, si ricorda che – come evidenziato dall’amministrazione – gli stessi riportano le domande formulate dalla Commissione e le risposte dei candidati, nonché i giudizi formulati. Al riguardo, come evidenziato dalla Corte di Giustizia UE, si evidenzia che il contenuto delle risposte fornite da un candidato in una prova concorsuale o selettiva, riflette il relativo livello di conoscenza e di competenza in un dato settore, nonché i suoi processi di riflessione, il suo giudizio e il suo spirito critico, indicando anche molteplici aspetti di carattere personale circa le caratteristiche individuali relative, ad esempio, alla preparazione professionale, alla cultura, alle capacità di espressione o al carattere della persona (che costituiscono aspetti valutabili nella selezione dei partecipanti) e «La raccolta di tali risposte ha, poi, la funzione di valutare le capacità professionali del candidato e la sua idoneità a esercitare il mestiere di cui trattasi» (punti nn. 36-38 della sent. della CGUE C-434/16 del 20/12/2017). Sempre secondo la medesima giurisprudenza «l’uso di tali informazioni, che si traduce, segnatamente, nel successo o nel fallimento del candidato all’esame di cui trattasi, può avere un effetto sui diritti e interessi dello stesso, in quanto può determinare o influenzare, per esempio, le sue possibilità di accedere alla professione o all’impiego desiderati» anche considerando come detto che qualsiasi esame è diretto a verificare e a stabilire le prestazioni individuali di una specifica persona (punto n. 39).
In tale quadro, un eventuale accesso civico ai documenti richiesti (curricula dei soggetti non selezionati nonché verbali e valutazioni riferiti a tutti i partecipanti), in quanto riferiti ai singoli dipendenti e riguardanti anche informazioni di carattere attitudinale, potrebbe esporre gli interessati a difficoltà relazionali con i colleghi di lavoro e creare ingiustificati pregiudizi da parte degli utenti esterni che venissero a contatto con gli stessi nell’esercizio delle loro funzioni. Come evidenziato anche dai soggetti controinteressati, la conoscibilità da parte di chiunque di dati e documenti personali, che tramite l’accesso generalizzato sono considerati come “pubblici”, potrebbe comportare situazioni future di svantaggio personale e sociale, estromissione e discriminazione, non essendo prevedibili le conseguenze derivanti dalla conoscibilità diffusa dei dati.
Pertanto, alla luce del complesso delle osservazioni riportate – conformemente ai precedenti orientamenti del Garante in materia di accesso civico ai curricula, agli elaborati scritti di concorsi pubblici e alle valutazioni dei dipendenti o progressioni economiche e di carriera (cfr. i pareri n. 2 del 7/1/2022, in www.gpdp.it, doc. web n. 9742743; n. 156 del 17/9/2020, ivi, doc. web n. 9464939; n. 200 del 7/11/2019, ivi, doc. web n. 9196072; n. 162 del 30/3/2017, ivi, doc. web n. 6393422; n. 36 del 29/1/2023, ivi, doc. web n. 9867345; n. 433 del 26/10/2017, ivi, doc. web n. 7156158; n. 246 del 24/5/2017, ivi, doc. web n. 6495600; n. 366 del 7/9/2017, ivi, doc. web n. 7155171; n. 147 del 29/7/2020, ivi, doc. web n. 9445796; n. 421 dell’11/7/2018, ivi, doc. web n. 9037343; n. 142 dell’8/3/2018, ivi, doc. web n. 8684742; n. 574 del 29/12/2017, ivi, doc. web 7658152; n. 466 dell’11/10/2018, ivi, doc. web n. 9063969; n. 421 dell’11/7/2018, ivi, doc. web n. 9037343; n. 142 dell’8/3/2018, ivi, doc. web n. 8684742; n. 574 del 29/12/2017, ivi, doc. web n. 7658152) – si ritiene che l’ostensione dei documenti richiesti – considerando la descritta tipologia e natura dei dati e delle informazioni personali ivi contenuti, nonché il particolare regime di pubblicità dei dati e documenti oggetti di accesso civico – è suscettibile di determinare, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui possono essere utilizzati da terzi, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013, causando inoltre un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei dipendenti partecipanti alla selezione, con possibili ripercussioni negative sul piano sociale, relazionale e professionale (art. 5-bis, comma 2, lett. a, del d. lgs. n. 33/2013). Ciò anche considerando le ragionevoli aspettative di confidenzialità dei controinteressati che hanno partecipato alla selezione in relazione al trattamento dei propri dati personali al momento in cui questi sono stati raccolti dalla p.a., nonché la non prevedibilità, al momento della raccolta dei dati, delle conseguenze derivanti a quest’ultimi dalla eventuale conoscibilità da parte di chiunque dei documenti richiesti tramite l’accesso civico e dall’eventuale trattamento da parte di terzi non autorizzati per finalità non conosciute o conoscibili dai soggetti interessati (cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit.).
Le predette considerazioni, nel caso in esame, impediscono di accordare anche un accesso civico parziale (art. 5-bis, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013), fornendo la copia dei documenti richiesti privi del nominativo dei dipendenti soggetti controinteressati. Tale accorgimento, infatti, considerando il contesto e le informazioni di dettaglio contenute nei documenti oggetto di accesso civico, consentirebbe agevolmente di re-identificare i dipendenti sia all’interno che all’esterno del contesto lavorativo. Si ricorda, al riguardo, che – come evidenziato anche a livello europeo – per identificazione «non si intende solo la possibilità di recuperare il nome e/o l’indirizzo di una persona, ma anche la potenziale identificabilità mediante individuazione, correlabilità e deduzione» (Gruppo di Lavoro Art. 29, Parere 05/2014 sulle tecniche di anonimizzazione, adottato il 10/4/2014WP216; cfr. anche provv. n. 65 del 2/3/2023, in www.gpdp.it, doc. web n. 9874480; provv. n. 68 del 25/2/2021, ivi, doc. web n. 9567429; provv. 2/7/2020, n. 119, ivi, doc. web n. 9440042; provv. n. 118 del 2/7/2020, ivi, doc. web n. 9440025).
Si rileva inoltre, che la giurisprudenza citata nella richiesta di riesame (Consiglio di Stato, sent. n. 587 del 19/1/2021; T.A.R. Lazio, sent. n. 8199 del 10/9/2013) a sostegno della domanda di accesso civico, non appare in ogni caso conferente, in quanto le sentenze richiamate hanno a oggetto fattispecie del tutto diverse rispetto al caso in esame. In tali casi, infatti, i giudici amministrativi hanno accolto la richiesta di ostensione delle informazioni riguardanti i partecipanti alla selezione (in particolare elaborati scritti, verbali ecc.) sulla base del diverso istituto dell’accesso ai documenti amministrativi di cui agli artt. 22 ss. della l. n. 241 del 7/8/1990, ritenendo sussistere un interesse qualificato (nella specie di tipo difensivo) dei ricorrenti che hanno partecipato alle prove selettive e non sulla base dell’istituto dell’accesso civico generalizzato che ha presupposti e limiti diversi. Come indicato anche dall’ANAC, «l’accesso generalizzato deve essere […] tenuto distinto dalla disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 [che] continua certamente a sussistere, ma parallelamente all’accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi. Tenere ben distinte le due fattispecie è essenziale per calibrare i diversi interessi in gioco allorché si renda necessario un bilanciamento caso per caso tra tali interessi. Tale bilanciamento è, infatti, ben diverso nel caso dell’accesso 241 dove la tutela può consentire un accesso più in profondità a dati pertinenti e nel caso dell’accesso generalizzato, dove le esigenze di controllo diffuso del cittadino devono consentire un accesso meno in profondità (se del caso, in relazione all’operatività dei limiti) ma più esteso, avendo presente che l’accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità (e diffusione) di dati, documenti e informazioni» (par. 2.3. delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico).
In relazione, infine, alla posizione soggettiva del sindacato e all’interesse particolare descritto in atti, come detto, non bisogna confondere l’istituto dell’accesso civico generalizzato riconosciuto a chiunque (indipendentemente dalla qualifica soggettiva posseduta e dalla motivazione) a cui si applicano i limiti di cui all’art. 5-bis del d. lgs. n. 33/2013 (e il bilanciamento caso per caso che esso implica dato il particolare regime di pubblicità), dal diverso diritto di accesso riconosciuto al soggetto che dimostra di essere titolare di un interesse qualificato ai sensi della l. n. 241 del 7/8/1990, come in taluni casi riconosciuto anche alle organizzazioni sindacali «per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l’associazione» (cfr. Cons. Stato, n. 6098 del 30/8/2021; n. 1034 del 23/1/2012; n. 24 del 11/1/2010).
Per questi aspetti resta ferma ogni autonoma valutazione dell’amministrazione sull’esistenza di «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso» e dei presupposti per l’esercizio del diverso accesso ai documenti amministrativi secondo la procedura e i limiti di cui agli artt. 22 ss. della l. n. 241/1990.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.
Roma, 8 gennaio 2024
IL PRESIDENTE
Stanzione
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