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Audizione del professor Pasquale Stanzione, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali - Decreto-legge 145/2024 - Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali

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Audizione del professor Pasquale Stanzione, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali - Decreto-legge 145/2024 - Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali

Camera dei deputati - I Commissione Affari Costituzionali
(24 ottobre 2024)

IL VIDEO DELL'AUDIZIONE

Ringrazio, anzitutto, la Commissione per quest’occasione di confronto su di un aspetto della protezione dei dati particolarmente complesso, quale quello del suo rapporto con le esigenze di gestione dei flussi migratori.

Di questo decreto (che all’art.1, in particolare, estende ai visti nazionali l’acquisizione dei dati biometrici, prima limitata ai visti Schengen) rileva, soprattutto, l’art. 12. Esso, in caso d’inosservanza dell’obbligo di cooperazione del richiedente protezione internazionale (o del migrante trattenuto nei centri per il rimpatrio) con le autorità a fini identificativi, legittima ufficiali e agenti di p.s., su disposizione del Questore, all’ “accesso immediato ai dati identificativi dei dispositivi e supporti di dati elettronici e delle eventuali schede elettroniche (S.I.M.) o digitali (eS.I.M.) in possesso dello straniero, nonché ai documenti, anche video o fotografici, contenuti nei medesimi dispositivi”, escluse la corrispondenza e “qualunque altra forma di comunicazione”. Tale forma di accesso è prevista, sulla base dei medesimi presupposti, anche per i minori stranieri non accompagnati.

Quali garanzie procedurali, sono previste la convalida delle operazioni da parte del giudice di pace o, nel caso di minorenni, del Tribunale dei minori e l’inutilizzabilità (con relativa cancellazione) dei dati illegittimamente “controllati” in caso di mancata convalida, anche solo parziale (e in parte qua). Alle operazioni di accesso è previsto, inoltre, possa presenziare il migrante, con assistenza del mediatore culturale e, ove nominato, l’esercente poteri tutelari per i MSNA e si dà luogo a verbalizzazione sul contenuto della perquisizione.

Il ricorso alla perquisizione ai fini dell’esame della domanda di protezione internazionale è, invero, ammesso all’articolo 9, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2024/1348 con riferimento, tuttavia, alla persona stessa del richiedente o ai suoi “effetti personali”, in conformità del diritto nazionale e “laddove necessario e debitamente giustificato per l'esame della domanda” di protezione internazionale. I dispositivi mobili non sono espressamente previsti tra gli effetti personali, sebbene il C 22 chiarisca che essi “possono comprendere dispositivi elettronici quali laptop, tablet o telefoni cellulari”, precisando che “qualsiasi perquisizione di questo tipo dovrebbe essere effettuata nel rispetto dei diritti fondamentali e del principio di proporzionalità”.

La previsione non pare, tuttavia, direttamente riferibile ai minori, per i quali il Reg. 1348 esige – in particolare agli artt. da 22 a 25 - garanzie rafforzate, evitando accertamenti irragionevoli, contrastanti con il loro superiore interesse e con la presunzione di minore età nei casi dubbi, nonché contemplando in via residuale una valutazione multidisciplinare ai fini accertativi dell’età.

In termini generali, se le garanzie procedurali sembrano complessivamente adeguate (inutilizzabilità e cancellazione dei dati in caso di mancata convalida, facoltà di presenziare per il migrante, oggetto della verbalizzazione), sotto il profilo sostanziale la norma merita qualche riflessione, soprattutto sotto il profilo della proporzionalità (art. 52 CDFUE) e della minimizzazione (art, 5, p.1, lett.c) GDPR; 4, p.1, lett.c) dir. (UE) 2016/680; 3, c.1, lett.c) d.lgs. 51 del 2018).

Ferma restando la legittimità del fine perseguito (l’esigenza di acquisizione delle informazioni anagrafiche e sui Paesi di transito è prevista dall’art. 4.2.dir. 2011/95/UE; l’obbligo di cooperazione è conforme all’art.13.1 dir. 2013/32/UE), è infatti opportuno valutare la proporzionalità del potere di perquisizione conferito all’autorità di p.s., nell’ambito di procedimenti funzionali al riconoscimento della protezione internazionale o al rimpatrio del migrante, anche minorenne. Tale valutazione deve naturalmente considerare l’ampio novero di informazioni (dell’interessato e di terzi) suscettibile di essere reperito all’interno di un dispositivo mobile e la particolare “gravità” (tale definita dalla sent. CGUE, 4 ottobre 2024, C-548/21) di tale ingerenza nei diritti fondamentali dell’interessato.

In quella sentenza, relativa a una norma austriaca sull’accesso ai dispositivi mobili di indagati per fini investigativi la Corte ha ritenuto tale misura – in ragione della gravità dell’ingerenza nei diritti dell’indagato - ammissibile “nella misura in cui definisca in modo sufficientemente preciso la natura o le categorie dei reati in questione,  garantisca il rispetto del principio di proporzionalità e sottoponga l'esercizio di tale possibilità, salvo casi di emergenza debitamente giustificati, al controllo preventivo di un giudice o di un ente amministrativo.”

Condizione di legittimità di tale accesso, a fini investigativi, sono dunque, secondo la Corte:

- la previsione legislativa dei reati all’accertamento dei quali esso sia funzionale;

- la previa autorizzazione giudiziale o di un’autorità indipendente salvo casi di urgenza debitamente giustificata, ritenendola necessaria per garantire in concreto il rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, dovendo potersi “rifiutare o limitare tale accesso quando [il giudice o l’autorità indipendente] constata che l’ingerenza nei diritti fondamentali che tale accesso costituirebbe sarebbe sproporzionata tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti “;

- la garanzia del rispetto del principio di proporzionalità che implica- ricorda la Corte- l’esigenza di circoscrivere le limitazioni della privacy entro criteri di stretta necessità, mentre appunto il principio di necessità “è soddisfatto quando l’obiettivo perseguito dal trattamento dei dati in questione non può ragionevolmente essere raggiunto con la stessa efficacia con altri mezzi meno lesivi dei diritti fondamentali “ tra cui appunto la privacy [CGUE, sent.. 26 gennaio 2023, Ministerstvo na vatreshnite raboti (Registrazione di dati biometrici e genetici da parte della polizia), C 205/21, EU:C:2023:49 , punto 126 e giurisprudenza citata].”

La Corte rileva, inoltre, come la valutazione della proporzionalità implichi  “ una ponderazione di tutti gli elementi rilevanti nel caso di specie (…)”, tra i quali “la gravità della limitazione così posta all’esercizio dei diritti fondamentali in questione, che dipende dalla natura e dalla sensibilità dei dati” accessibili, “il collegamento esistente tra il proprietario del telefono cellulare e il reato in questione o anche la pertinenza dei dati in questione per l'accertamento dei fatti.”.

Applicando i principi sanciti dalla Corte (a un contesto, quale quello in esame che non riguarda, peraltro, acquisizione probatoria a fini penali ma identificazione di richiedenti protezione internazionale o migranti trattenuti nell’ambito dei relativi procedimenti amministrativi) emergono, dunque, i seguenti punti di riflessione che sottopongo alla valutazione della Commissione:

a) l’espressa inclusione, nel novero dei contenuti suscettibili di accesso, dei “documenti, anche video o fotografici” consente una perquisizione potenzialmente ampia del dispositivo, senza l’immediata evidenza di un collegamento diretto, richiesto dalla Corte di giustizia, tra i contenuti accessibili e l’esigenza di identificazione. In tale categoria di contenuti possono, infatti, essere ricompresi anche dati “sensibili”, persino di terzi. La stessa esclusione (necessaria ex art. 15 Cost.) dei contenuti inerenti corrispondenza e ogni altra forma di comunicazione dal novero di quelli accessibili si presta a possibili elusioni, nella misura in cui tra le foto accessibili ben potrebbe esservi anche la fotografia di chat o altro tipo di comunicazione. La “sanzione” dell’inutilizzabilità dei contenuti acceduti in caso di mancata convalida, ancorché doverosa, non attenua peraltro del tutto il pregiudizio derivante dall’accesso illegittimo ai dati in questione. Sarebbe quindi opportuno sopprimere almeno il riferimento espresso all’accessibilità dei documenti video o fotografici o, eventualmente, includere nel divieto di accesso i contenuti diversi da documenti identificativi dell’interessato o dalla documentazione inerente i Paesi di transito. Si consideri, del resto, che la legge tedesca sull’asilo che, pur come extrema ratio – e sempre che non siano disponibili mezzi meno invasivi secondo circostanze da documentare - ammette (non esplicitamente per i minori) tale misura, la esclude però in presenza di “indicazioni concrete per supporre che l’analisi dei dati porterebbe all'acquisizione di informazioni tutelate dal diritto alla riservatezza”. Inoltre, si prevede che i dati utilizzati per stabilire l’identità e la nazionalità dello straniero debbano essere cancellati non appena non siano più necessari per tali scopi e si dispone l’adozione comunque di garanzie di sicurezza per evitare accessi indebiti ai dati;

b) la limitazione dell’intervento giudiziale alla fase solo successiva della convalida è difficilmente compatibile con quell’esigenza di previa verifica del rispetto, in concreto, del principio di proporzionalità che la CGUE ha affermato rispetto al procedimento penale nella sentenza del 4 ottobre e che, dunque, dovrebbe essere a fortiori considerata nell’ambito di un procedimento amministrativo. Sarebbe dunque auspicabile limitare la convalida, come suggerito dalla Corte, ai soli casi di urgenza come deroga alla previa autorizzazione giudiziale, sia pur da rendere in tempi ridotti;

c) l’estensione ai minori stranieri non accompagnati del potere di accesso a fini identificativi va attentamente valutato considerando le garanzie loro accordate (secondo il principio del superiore interesse del minore) dal Reg. 1384, che delinea sul punto alcune possibili verifiche da eseguire secondo un criterio di gradualità.

Scheda

Doc-Web
10066888
Data
24/10/24

Tipologie

Audizioni e memorie