Provvedimento del 24 aprile 2024 [10043417]
Provvedimento del 24 aprile 2024 [10043417]
[doc. web n. 10043417]
Provvedimento del 24 aprile 2024
Registro dei provvedimenti
n. 269 del 24 aprile 2024
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);
VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 24 luglio 2023, con il quale XX, tramite il proprio legale – Avv. XX – ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione di un URL (https://... ), quale risultato di ricerca reperibile in associazione al proprio nominativo;
CONSIDERATO che il reclamante ha, in particolare, rappresentato che:
a) il risultato di ricerca richiama un articolo relativo a presunte irregolarità nella gestione di un bando di concorso indetto nell’anno accademico 2017/2018 dall’XX per attività di supporto al coordinamento di un corso post lauream, (c.d. master XX), del quale il medesimo il reclamante era coordinatore nonchè presidente della Commissione giudicatrice;
b) le asserite irregolarità sarebbero state desunte dal contenuto di un colloquio privato tra quest’ultimo e un candidato ritenuto non idoneo all’assegnazione dell’incarico, colloquio di cui l’articolo riporta alcuni passaggi;
c) il contenuto dell’articolo da deindicizzare è obsoleto, privo di interesse pubblico e fuorviante in quanto afferente a un bando di concorso risalente nel tempo (2017/2018) e lascia intendere irregolarità mai emerse né in sede giudiziaria né in sede disciplinare, posto che:
- la Procura della Repubblica di Milano ha ritenuto di non dover neppure iscrivere la denuncia tra le notizie di reato e ha archiviato il fascicolo;
- Il Tribunale Amministrativo della Lombardia ha respinto la domanda di annullamento della graduatoria rivolta mediante ricorso cautelare dal candidato escluso;
- Il Tribunale Civile di Milano ha dichiarato inammissibile la domanda presentata dal medesimo candidato, relativa ad asserite falsità nelle sottoscrizioni di alcuni verbali della Commissione giudicatrice del bando di concorso;
- l’Università interessata non ha avviato alcun procedimento disciplinare;
d) l’articolo offre una lettura non corretta in merito alle ragioni per cui non è stato aggiudicato il bando al candidato escluso («in ragione delle lacune, sviste, contraddizioni e scarsa decifrabilità di molte delle informazioni contenute nel curriculum vitae e in altra documentazione prodotta dal medesimo in allegato alla domanda di partecipazione al bando di concorso») e in merito alla destinazione delle somme destinate al bando e non utilizzate, inoltre «opera un indebito richiamo a presunte irregolarità afferenti ad altri corsi post lauream che nulla hanno a che fare con la vicenda in esame»;
e) in base ai presupposti indicati (il decorso del tempo, la mancanza di interesse pubblico e la non corretta rappresentazione dei fatti riportati nell’articolo), in data 28 giugno 2023 l’interessato ha chiesto a Google la deindicizzazione dell’URL relativo all’articolo de quo, ricevendo tuttavia, in data 4 luglio 2023, una risposta negativa priva di adeguata motivazione;
f) la permanente reperibilità dell’articolo in associazione al suo nominativo determina un pregiudizio per la propria reputazione personale e professionale – tutt’ora docente presso la medesima Università e coordinatore del Master – e si pone in contrasto con il diritto all’oblio quale riconosciuto, oltre che da consolidata giurisprudenza della Suprema Corte e del Garante, anche dalla novella del codice di procedura penale (art. 64-ter disp. att. c.p.p.) che «deve - a maggior ragione - trovare applicazione anche nel caso di provvedimenti archiviati emessi nell’ambito dei fascicoli rubricati a mod. 45, cioè dei fatti non costituenti notizie di reato» come è avvenuto nel suo caso;
g) la richiesta formulata al Pubblico Ministero titolare del procedimento di provvedere all’“ordine di deindicizzazione” di cui alla citata novella normativa è stata negata sull’assunto che la stessa fa espresso riferimento al “giudice” e non al “pubblico ministero” e tuttavia, a prescindere da tale limite interpretativo, «resta il dovere del gestore del motore di ricerca di provvedere alla deindicizzazione del link afferente un articolo di stampa che prospetta condotte di rilevanza penale là dove le stesse siano state escluse proprio dalla magistratura penale, ciò in linea con gli orientamenti della Corte di Giustizia UE, nella sentenza 13.5.2014 (C-131/12);
h) il mancato accoglimento da parte del motore di ricerca della propria richiesta di deindicizzazione, oltre a sacrificare il proprio diritto all’oblio, costituisce una violazione dei principi di minimizzazione, di esattezza e di limitazione della conservazione dei dati di cui agli artt. 5, comma 1, lett. c), d), e), del Regolamento;
VISTA la nota del 12 gennaio 2024 (prot. 4279/24) con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;
VISTA la nota del 1° febbraio 2024 con la quale Google LLC ha rappresentato la propria decisione di non prendere provvedimenti rispetto all’URL oggetto di reclamo, sostenendo:
a) la sussistenza di un interesse pubblico alle notizie riferite nell’articolo a cui il predetto URL rimanda, secondo le indicazioni fornite al riguardo nelle Linee Guida del WP29, in ragione
- dell’attualità ed esattezza della notizia, la quale fornisce un quadro completo e aggiornato della vicenda, fornendo i dettagli di tutte le decisioni favorevoli al reclamante (dell’Università XX, dei tribunali e della procura della Repubblica coinvolti);
- del ruolo pubblico e professionale del reclamante, ad oggi professore universitario in una nota università pubblica di Milano;
- della recente data di pubblicazione della pagina (2023);
- della natura giornalistica della pubblicazione, circostanza rilevante ai fini della conferma del sussistente interesse pubblico alla notizia;
b) l’assenza di un contrasto con quanto disposto dall’art. 64-ter disp. att. c.p.p. in quanto «l’annotazione prevista dalla norma introdotta dalla Riforma Cartabia, come riconosciuto dallo stesso cancelliere nella risposta alla richiesta di deindicizzazione allegata dal reclamante (doc.22), non può essere apposta al caso di specie in quanto si tratta di “fatti non costituenti reato per i quali non è mai stato aperto un procedimento”»;
VISTE le repliche pervenute il 14 febbraio 2024 nelle quali il reclamante, nel ribadire le proprie argomentazioni, contesta le asserzioni di Google LLC rilevando che:
l’“attualità” o meno dell’informazione «va determinata con riferimento al tempo in cui si collocano i fatti riportati nell’articolo cui rimanda il risultato di ricerca del quale si chiede la rimozione, e non già con riferimento alla data di pubblicazione del pezzo giornalistico»; ciò, in particolare, quando l’articolo viene incluso tra i risultati di ricerca effettuati dal comune utente internet che cerchi informazioni sul motore di ricerca di Google digitando il nome e cognome di una persona («un conto è il diritto del lettore che acquista il giornale, o apre il relativo sito internet, a leggere gli articoli del giorno, anche se relativi a notizie “vecchie”. Ben altro è l’asserito diritto (in realtà insussistente perché prevale il diritto all’oblio) dell’utente internet che effettui su “google” una ricerca partendo dal nome e cognome di una persona a trovare risultati afferenti notizie non più attuali perché obsolete, indipendentemente dal fatto che di esse poco prima abbia parlato qualche articolo di stampa. Un simile articolo potrà rimanere nell’archivio on line del giornale»);
la Società impropriamente attribuisce il carattere di “esattezza” alla notizia in quanto «confonde l’esito delle decisioni giudiziali citate nell’articolo del fattoquotidiano.it (che erano favorevoli all’odierno reclamante) con il merito della vicenda... Il giornalista può anche avere fatto una fotografia precisa della situazione giudiziaria all’epoca in cui l’articolo è uscito e può anche avere in buona fede riportato la tesi del denunciante..., ma ciò non basta a far diventare “esatta” la notizia su un fatto apparentemente illecito, rispetto il quale il P.M. ha emesso un provvedimento di “cestinazione” in sede di indagini, senza neppure mai sentire la versione dei quattro componenti della Commissione che ha assegnato il bando e, in particolare, il prof. XX, mai interpellato o escusso in alcuna sede giudiziaria senza quindi poter rendere in sede giudiziaria la propria versione sul “bando”»;
l’art. 64-ter disp. att. c.p.p. è pienamente applicabile al caso di specie in quanto «resta evidentissima la volontà del legislatore di estendere normativamente l’area del diritto all’oblio a tutte le ipotesi criminose che non abbiano superato il vaglio della Autorità giudiziaria. Ciò, ovviamente, non può che ricomprendere anche i casi di fascicoli rubricati a “mod. 45”, cioè i fatti non costituenti notizie di reato, archiviati direttamente dal titolare dell’indagine penale»;
CONSIDERATO, preliminarmente, che:
nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;
il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;
tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;
CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;
CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione degli URL indicati nell'atto introduttivo avanzata nei confronti di Google LLC, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’oblio ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, del Regolamento, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;
RILEVATO, che:
l’URL di cui si chiede la rimozione, pur riferendosi ad una recente pubblicazione (maggio 2023) riporta informazioni e commenti relativi a fatti più risalenti che non hanno determinato a carico del reclamante provvedimenti o procedimenti di natura giudiziaria e/o disciplinare, né, allo stato, sono emersi seguiti che abbiano rinnovato l’interesse e conferito attualità all’informazione ivi contenuta;
l’URL rinvia ad una pagina che non offre, dunque, un quadro pienamente aggiornato rispetto all’esito del complesso di azioni intentate e dei procedimenti avviati in relazione alla procedura concorsuale – rispetto al quale, come detto e come documentato dal reclamante, non risultano essere scaturite responsabilità sul piano civile, amministrativo, penale o disciplinare in capo al medesimo - sì da rendere il risultato della ricerca un trattamento di dati personali dell’interessato non conforme al principio di esattezza (art. 5, comma 1 lett. d) del Regolamento);
la pagina risulta essere l’unica restituita in associazione al nome e cognome del reclamante avente ad oggetto i fatti ricordati nell’articolo di cui si chiede la deindicizzazione;
sulla base degli elementi così disponibili, la perdurante reperibilità on-line di tali contenuti − per quanto riconducibili all’attività giornalistica e alla libertà di manifestazione del pensiero e di critica su fatti di rilievo generale, quali certamente sono quelli relativi al corretto andamento delle procedure concorsuali − vale di fatto a creare un impatto sproporzionato sulla sfera giuridica del reclamante (cfr. punto 8, parte II delle citate Linee-guida del 2014) che non appare bilanciato dall’esigenza di soddisfare un interesse pubblico attuale;
RITENUTO, pertanto, di dover considerare il reclamo fondato in ordine alla richiesta di deindicizzazione dell’URL indicato in premessa e di dover, per l’effetto, ingiungere a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g) del Regolamento, di rimuovere lo stesso quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo dell’interessato, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento,
a) dichiara il reclamo fondato con riferimento all’URL oggetto di reclamo per le ragioni di cui in motivazione e, per l’effetto, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, ingiunge a Google LLC di rimuovere lo stesso quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo dell'interessato nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;
b) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Google LLC in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo. senza tuttavia attribuire a tale annotazione – per le ragioni di cui in premessa – valore di precedente in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, ai fini previsti dall’art. 83, par. 2), lett. c) del Regolamento.
Ai sensi dell'art. 157 del Codice, si invita Google LLC a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 166 del Codice
Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 24 aprile 2024
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Cerrina Feroni
IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei
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