Provvedimento del 6 giugno 2024 [10042684]
Provvedimento del 6 giugno 2024 [10042684]
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[doc. web n. 10042684]
Provvedimento del 6 giugno 2024
Registro dei provvedimenti
n. 340 del 6 giugno 2024
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (di seguito, RGPD);
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito, Codice);
VISTO il reclamo presentato ai sensi dell’art. 77 del RGPD dalla signora XX, attraverso l’avvocato XX nei confronti della Società di Drivalia Leasys Rent S.p.A., in forma abbreviata Leasys Rent S.p.A.) e di CA Autobank S.p.A. (già, FCA Bank S.p.A.);
ESAMINATA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;
PREMESSO
1. Reclamo.
Con reclamo del 25 marzo 2021, l’istante ha rappresentato che Leasys Rent S.p.A. (di seguito, la Società) le aveva negato il voucher per il noleggio di un’autovettura in quanto risultava “inserita in una black list”.
In particolare, in riscontro alla richiesta di esercizio dei diritti presentata il 28 ottobre 2020 dall’interessata alla Società, quest’ultima comunicava che “in fase prenotativa, […] procede alla verifica dei dati del contraente attraverso banche dati del Gruppo FCA Bank S.p.A. con lo specifico scopo di prevenzione di truffe ed insolvenze o di altri eventi simili […e] che ogni richiesta di locazione viene sottoposta ad un esame che si basa su elementi obiettivi che tengono conto di tutti gli elementi presenti nelle banche dati del Gruppo FCA Bank al fine di attribuire un giudizio sintetico sul grado di affidabilità e solvibilità del richiedente.”
Successivamente, in data 9 dicembre 2020, l’interessata ha inviato alla Società e a CA Autobank S.p.A. (già, FCA Bank S.p.A., di seguito, la Banca), un’ulteriore richiesta volta a conoscere “quali dati e/o informazioni personali avessero in Loro possesso tali da aver causato il diniego di interloquire contrattualmente, l'inserimento della stessa nella "Black List" e per ultima anche l'accusa di essere un "cattivo pagatore" (sebbene non risulti nulla in CRIF)”.
Poiché tale istanza, secondo quanto sostenuto dalla reclamante, sarebbe rimasta priva di riscontro, la stessa ha presentato a questa Autorità il reclamo in esame.
2. L’attività istruttoria.
2.1 Le richieste di informazioni.
In relazione ai fatti richiamati nel reclamo, l’ufficio ha proceduto ad avviare una complessa attività istruttoria sia nei confronti della Banca che nei confronti della Società (con riferimento a quest’ultima, i relativi esiti sono contenuti in un distinto provvedimento, adottato in pari data).
In questo ambito, la Banca, con note del 7 luglio 2021 e 15 luglio 2022, è stata invitata a fornire i dovuti chiarimenti in ordine ai fatti oggetto del reclamo.
Con riscontro fornito il 26 luglio 2021, la Banca ha rappresentato di non essere mai stata interessata da richieste di servizi da parte della reclamante e di svolgere, per conto della Società, “talune attività di verifica dei dati comunicati dai soggetti interessati nelle banche dati dalla stessa utilizzate al solo scopo di prevenire truffe e insolvenze o altri eventi simili” dalle quali, con riferimento alla reclamante, “è risultato un output negativo relativamente ai documenti di reddito dall’applicativo SCIPAFI (sistema centralizzato informatico di prevenzione amministrativa furto di identità, strumento del Ministero dell’Economia e Finanza), comunicato in forza di quanto sopra a Leasys Rent”.
Con successiva nota del 3 agosto 2022, la Banca ha integrato il precedente riscontro, specificando che:
- “FCA Bank è la capogruppo del gruppo bancario omonimo e detiene il 100% del capitale sociale di Leasys Rent”;
- nella “gestione dell'attività di compliance alla normativa sulla protezione dei dati personali […] e proprio in materia di trattamento di dati personali sono stati impostati specifici accordi volti a regolamentare i rapporti intercompany tra la società capogruppo e le sue controllate, ivi inclusi i presidi volti a mitigare il rischio di furti d'identità e frode”.
- la Banca e la Società hanno sottoscritto un c.d. Data Processing Agreement (di seguito “DPA”), la cui logica è quella di regolamentare “il rapporto tra un 'Titolare (ciascuna delle società controllate) e un Responsabile (la capogruppo), delegando a quest'ultimo la possibilità di svolgere determinate tipologie di servizio, per conto del Titolare, che implichino nel contempo anche attività di trattamento dei personali”, incluse “le attività di verifica sulla correttezza dei dati personali inseriti da soggetti interessati a noleggiare un autoveicolo”;
- “la base giuridica, che ha giustificato e reso legittimo il trattamento dei dati personali, è rappresentata dall'esecuzione del contratto, il DPA sopra menzionato, […] che elenca la tipologia di attività che FCA Bank svolge per conto di Leasys Rent”;
- “la finalità del trattamento, che tiene conto dell’attività di controllo posta in essere, regolamentata dal medesimo DPA, va individuata nell'esigenza di tutelare le società del gruppo, nel caso di specie Leasys Rent, dall’acquisire clientela che possa comportare un rischio frode e/o eventuali altri elementi pregiudizievoli”.
- nel caso di specie, “dalle risultanze dei controlli effettuati da FCA Bank, su richiesta di Leasys Rent, “è risultato un output negativo relativamente ai Documenti di Reddito dall'applicativo SCIPAFI (Sistema Centralizzato Informatico di Prevenzione Amministrativa Furto di Identità), strumento del Ministero dell'Economia e Finanza”, documenti di reddito peraltro non richiesti né da Leasys Rent né da FCA Bank […]. La mancata evidenza della presentazione della dichiarazione dei redditi è stata comunicata a Leasys Rent ai fini delle proprie determinazioni, in conformità a quanto previsto dal sopra citato DPA”.
2.2 La richiesta di chiarimenti avanzata al Ministero Economia e Finanze.
L’ufficio ha chiesto chiarimenti al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) circa l’accesso ai dati reddituali della reclamante contenuti nel Sistema SCIPAFI, effettuato dalla Banca per conto della Società, al fine di valutare se accogliere la richiesta di noleggio.
Il MEF, nel riscontro fornito, ha rappresentato che la Banca, ai sensi dell’art. 30-ter, comma 5, lett. a) del d.lgs. 141/2010, è tenuta a partecipare, quale aderente diretto, al sistema di prevenzione delle frodi,
Il Ministero ha anche rappresentato di avere autorizzato, con nota del 6 luglio 2022, la stessa Banca “ad effettuare interrogazioni sul Sistema SCIPAFI per conto di Leasys Rent S.p.A. […], in virtù della previsione al comma 7-bis dell’art. 30-ter del d.lgs. 141/2010: ciò in quanto Leasys Rent S.p.A., società di noleggio a lungo termine, non è una società compresa tra le aziende che partecipano al Sistema di prevenzione del furto di identità ai sensi dell’art. 30-ter, comma 5. del suddetto decreto legislativo”.
In particolare il MEF ha valutato di ricomprendere la fattispecie del noleggio a lungo termine nel d. lgs. 141/2010, in linea con quanto previsto dalla Circolare emanata il 17 luglio 2014 dalla Direzione V Prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario per fini illegali. Quest’ultima, infatti, stabilisce che, fermo restando l’ambito soggettivo di applicazione della normativa (come definito dall’art. 30-ter del d.lgs. 141/2010), il comma 7-bis del citato art. 30-ter del decreto, vada interpretato nel senso di ampliare l’ambito oggettivo di applicazione della norma, consentendo, in tal modo, ai soggetti aderenti di avvalersi del sistema di prevenzione anche al di fuori delle fattispecie previste dal comma 7 della stessa disposizione normativa.
2.3. L’attività ispettiva.
Nell’esercizio dei poteri di controllo di cui all’art. 58, par. 1 del RGPD (v. anche artt. 157 e 158 del Codice) e al fine di un compiuto esame della vicenda, l’Autorità ha proceduto a effettuare anche un accertamento presso la Banca (v. verbale operazioni compiute del 4 aprile 2023), nel corso del quale è emerso:
- che “in fase di apertura di una pratica di leasing, di finanziamento per l’acquisto di autovettura, di prestito personale o di apertura di conto deposito, i dati dell’interessato vengono caricati attraverso diversi canali di entrata: per lo più attraverso un dealer, tramite la piattaforma SellFi, oppure attraverso canali digitali tramite cui il cliente stesso accede ad una portale di caricamento”;
- che la banca mette a disposizione della Società una watchlist “che riporta il motivo del/anomalia esclusivamente sotto forma di codice numerico” e che “viene acceduta solo attraverso chiamate automatiche dai sistemi, a parte la possibilità di accesso da parte di un nucleo ristretto di soggetti autorizzati, facenti parte del team frodi, e di alcune risorse del customer care”;
- con riferimento al caso di specie, gli accessi a SCIPAFI riferiti all’interessata sono stati quattro: “i primi 3 […] accessi sono stati effettuati da FCA bank in occasione della richiesta di noleggio a lungo termine a Leasys”, in relazione al quarto la Banca si è riservata di fornire ulteriori chiarimenti.
In data 21 aprile 2023, la Banca, nell’inviare la documentazione integrativa a scioglimento delle riserve, ha in via preliminare rappresentato di aver “modificato la propria compagine azionaria ed è ora integralmente posseduta da Credit Agricole Consumer Finance S.A., gruppo bancario francese a sua volta interamente posseduto dal Gruppo bancario Credit Agricole S.A.; nella medesima data ha altresì modificato la sua denominazione sociale in CA Auto Bank S.p.A”.
In tale circostanza, la Banca, con specifico riferimento alla vicenda della reclamante, ha fatto inoltre presente che:
- “il suo nominativo, rispetto alla data dell’ispezione, era già stato cancellato dalla Watch List”;
- i tre accessi a SCIPAFI del 2019 erano legati alla valutazione del soggetto per la concessione del noleggio a lungo termine, richiesto a Leasys: normalmente, in caso di esito negativo su alcuni dati, gli analisti provano a effettuare diverse ricerche nel sistema, al fine di superare l’eventuale pregiudiziale. A fronte dell'analisi effettuata, l'esito era stato comunque di rifiuto;
- considerato che il 5 novembre 2020 la Società aveva chiesto approfondimenti in merito alla segnalazione della cliente in watchlist, in relazione allo scambio di comunicazioni avvenute con il legale della reclamante, è stata effettuata una nuova verifica su SCIPAFI, per confermare l’aggiornamento della posizione, che ha restituito nuovamente esito negativo.
3. L’avvio del procedimento.
Con nota prot. 134157 del 28 settembre 2023, l’Ufficio, sulla base delle dichiarazioni rese dalle parti e degli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria, ha notificato alla Banca l’atto di avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 58, par. 2, e 83 del Regolamento, in conformità a quanto previsto dall’art. 166, comma 5, del Codice, in relazione alla violazione delle disposizioni di cui agli artt.5, par. 1, lett. a) e 28 del RGPD.
In particolare è stato oggetto di contestazione:
- la liceità dell’attività di controllo effettuata dalla Banca, per conto della Società, attraverso l’accesso al Sistema SCIPAFI, al fine di verificare la presenza di cause ostative alla conclusione del contratto di autonoleggio. Ciò in quanto gli accessi a SCIPAFI, effettuati dalla Banca per conto della Società in relazione alla reclamante, sono avvenuti in un periodo (tra il 2019 e il 2020) nel quale il Ministero non aveva ancora autorizzato la Banca a interrogare il Sistema SCIPAFI anche per conto della predetta Società.
- la circostanza che dalla documentazione prodotta in sede istruttoria non emergesse quanto dichiarato, anche in sede ispettiva, circa il ruolo di responsabile del trattamento dalla stessa ricoperto nell’accesso a SCIPAFI per conto della Società. In particolare, se è vero che in base al DPA intercorrente dal 2019, tra WinRent (precedente denominazione della Società) e la Banca, quest’ultima rivestirebbe il ruolo di responsabile del trattamento in relazione ad alcuni trattamenti definiti peraltro come “esemplificativi e non esaustivi”, occorre rimarcare che ciò si porrebbe in violazione dell’art. 28, par. 3 del RGPD, dal momento che attiene a un trattamento dei dati degli interessati che la Banca non poteva effettuare, quale responsabile, per conto della Società, non rientrando quest’ultima tra i soggetti che possono accedere a SCIPAFI né direttamente, né tramite i soggetti aderenti al Sistema.
In secondo luogo, occorre rilevare che il “rinnovo” di tale accordo, stipulato tra la Società e la Banca nel mese di dicembre 2020, dà conto, all’art.10.1, che “con riguardo ai dati che verranno forniti nell’espletamento dei Servizi, Ognuna delle Parti, in qualità di titolare autonomo del trattamento si impegna al pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali […]”. Dalla lettera del testo emerge, pertanto, l’autonoma titolarità di entrambi i soggetti.
Il 27 ottobre 2023, la Banca ha presentato i propri scritti difensivi con i quali ha:
- confermato che l’autorizzazione del MEF all’accesso (indiretto) della Società “a SCIPAFI sia avvenuto in data posteriore all’effettivo accesso da parte di quest’ultima alle informazioni […], presenti nella watchlist messa a disposizione dalla Banca”.
- ribadito che la Società non ha mai proceduto al trattamento delle specifiche informazioni personali presenti in SCIPAFI riferite alla Reclamante, ma ha potuto soltanto prendere visione, mediante consultazione della watchlist messa a disposizione dalla Banca, di un codice numerico corrispondente a “documentazione reddituale contraffatta”;
- precisato, in merito ai ruoli (titolare e responsabile del trattamento) da attribuire alla Società e alla Banca in ordine al trattamento dei dati in esame, la qualificazione come “esemplificativi e non esaustivi” dei profili elencati nel Data Processing Agreement (DPA) del 2019, contenuta nella comunicazione inviata il 3 agosto 2022, in riscontro alla richiesta di informazioni inviata dall’Autorità il 15 luglio 2002, aveva il solo “fine di evitare di riportare tutte le fattispecie elencate, invece, tassativamente nel DPA 2019”, pertanto la Società, “pur perfettamente consapevole del fatto che il DPA 2019 era indiscutibilmente migliorabile”, ritiene “che tali carenze informative [non] possano addirittura inficiare i requisiti sanciti dall’articolo 28(3) GDPR con conseguente carenza de facto di una regolamentazione in tal senso. Infatti, i requisiti di cui al succitato articolo 28(3) non possono non considerarsi presenti: nelle premesse, oltre alle specifiche finalità del trattamento, sono presenti e/o deducibili, altresì, la materia disciplinata e la natura del trattamento; le categorie degli interessati e il tipo di dati personali sono riportati, rispettivamente, agli articoli 2 e 3; gli obblighi e i diritti del titolare sono rinvenibili in numerosi articoli tra cui, a titolo esemplificativo, nell’articolo 5 relativo ai sub-responsabili”;
- specificato che “il rinnovo del suddetto DPA 2019 non è, in realtà, un rinnovo e nemmeno un accordo ai sensi dell’articolo 28 GDPR, bensì un vero e proprio contratto per prestazione di servizi (in seguito, anche, “Contratto di servizi”) a cui il predetto DPA, necessariamente, si accosta ancorché non esplicitamente richiamato”;
- richiamato l’art.10.1 del citato Contratto che statuisce che “con riguardo ai dati che verranno forniti nell’espletamento dei Servizi, ognuna delle Parti, in qualità di titolare autonomo del trattamento si impegna al pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali […]” e confermato “l’ambiguità della citata dicitura […] in relazione alla titolarità autonoma delle parti, precisando che “detta disposizione deve necessariamente interpretarsi in ossequio ai principi in materia di interpretazione contrattuale di cui agli articoli 1362 e ss. del Codice Civile. Dette disposizioni impongono una lettura organica che tenga conto non solo del DPA 2019, ma anche, e soprattutto, del comma successivo del medesimo articolo 10 il quale recita che la Banca è “autorizzata ad effettuare il trattamento dei dati personali esclusivamente in esecuzione degli obblighi previsti nel presente contratto e, in particolare, per l’esecuzione dei servizi oggetto del medesimo”. La presenza di tale previsione risulta un lampante indicatore dell’impossibilità di attribuire autonoma titolarità ad ognuna delle parti e confermerebbe, invece, “un rapporto tra titolare (Drivalia) e responsabile del trattamento (Banca) in esecuzione del già citato DPA 2019”;
- confermato “il coinvolgimento del responsabile per la protezione dei dati personali in relazione ai succitati contratti. Tuttavia, non è presente un parere formale di quest’ultimo in quanto non prescritto dalla normativa”.
4. Il quadro normativo di riferimento.
4.1. Il sistema Scipafi: art. 30-ter del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141.
Il sistema SCIPAFI, istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze -che ne ha affidato la gestione a Consap S.p.A- è un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto di identità (v. d.lgs. n. 141/2010 e decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 maggio 2014, n. 95).
Al Sistema e alle informazioni in esso contenuto sono tenuti ad accedere solo i soggetti tassativamente individuati dalla normativa, qualificati aderenti (art. 30-ter, comma 5 e 5-bis, d.lgs. cit.).
Il trattamento dei dati personali degli interessati all’interno dell’archivio (sia da parte del MEF, sia da parte della Consap e dei soggetti aderenti) è consentito per le sole finalità individuate dall’art. 2, comma 2 del d.m. 95/2014, ovvero la verifica dell’autenticità o meno dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche (quali interessati), che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, un servizio a pagamento differito e “nei casi in cui ritengono utile, sulla base della valutazione degli elementi acquisiti, accertare l'identità delle medesime” (art. 30-ter commi 7 e 7-bis del d.lgs. 141/2010 cit.).
4.2. Le disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali.
Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto dei principi indicati nell’art. 5, del RGPD, fra cui quelli di “liceità, correttezza e trasparenza” (art. 5, par. 1, lettere a) del RGPD).
La normativa in materia di protezione dei dati personali individua i soggetti -titolare e responsabile- che, a diverso titolo, possono trattare i dati personali degli interessati, stabilendone anche le relative attribuzioni.
In tale ambito, il titolare del trattamento è il soggetto al quale competono le decisioni circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali degli interessati e sul quale ricade, ai sensi dell’art. 24 del RGPD, una “responsabilità generale” (accountability) sui trattamenti di dati personali posti in essere direttamente o da altri che effettuino “per suo conto”, ovvero i responsabili del trattamento (cons. 81, artt. 4, punto 8) e 28 del RGPD).
Il rapporto tra titolare e responsabile deve essere regolato da un contratto, o da altro atto giuridico, stipulato per iscritto, che, oltre a vincolare reciprocamente le due figure, prevede le istruzioni al responsabile e specifica in dettaglio (e in maniera esaustiva e non quindi meramente esemplificativa) quale sia la materia disciplinata, la durata, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare.
5. Le valutazioni dell’Autorità e l’esito dell’istruttoria.
All’esito dell’esame delle dichiarazioni rese dalla Banca nel corso del procedimento (della cui veridicità l’autore risponde ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”) nonché della documentazione acquisita agli atti, si osserva quanto segue.
In particolare:
a. in relazione al profilo della liceità del trattamento dei dati dell’interessata, tratti da SCIPAFI, la Banca, nel confermare che l’autorizzazione del MEF all’accesso effettuato per conto della Società al Sistema SCIPAFI risulta rilasciata il 6 luglio 2022 e, pertanto, in data successiva a quella in cui è avvenuto il trattamento dei dati dell’interessata, ha altresì precisato di non avere mai “proceduto al trattamento delle specifiche informazioni personali presenti in SCIPAFI riferite alla Reclamante”, avendo esclusivamente reso disponibile alla Società il codice numerico (presente nella watchlist sopra menzionata messa a disposizione dalla Banca alle società del gruppo) che indicava come “contraffatta”, la documentazione reddituale riferita all’interessata.
Nel caso specifico, dunque, gli accessi a SCIPAFI effettuati dalla Banca, per conto della Società, al fine di valutare la posizione della reclamante, sono avvenuti tra il 2019 e il 2020, periodo nel quale, come comprovato dalla documentazione in atti, la Società (che non rientra tra gli aderenti al Sistema SCIPAFI, specificamente individuati dall’art. 30-ter, comma 5, d.lgs. n. 141/2010 cit.), non risultava autorizzata, neanche attraverso la Banca, ad accedere a SCIPAFI e ad acquisire e trattare i dati ivi presenti e riferiti all’interessata (ancorché rielaborati e resi disponibili alla Società mediante la c.d. watchlist creata dalla Banca), al fine di valutare se stipulare o meno il contratto di autonoleggio. Tale trattamento risulta, pertanto illecito.
Si osserva, altresì, che il sistema SCIPAFI consente la verifica dell’autenticità dei dati contenuti nei documenti (di identità o reddituali) presentati dall’interessato ai fini della valutazione di una richiesta. Esso, pertanto, presuppone che l’aderente effettui un riscontro puntuale rispetto a uno specifico documento presentato per ottenere la prestazione richiesta;
Nel caso di specie, l’accesso effettuato dalla Banca per conto della Società è illecito in quanto avvenuto senza avere effettuato tale riscontro; risulta, infatti che non sia mai stata acquisita la dichiarazione dei redditi della reclamante, documento indispensabile per effettuare il confronto con le informazioni reddituali riferite alla medesima contenute in SCIPAFI.
b. in relazione al ruolo soggettivo (di titolare o responsabile) ricoperto dalla Società e dalla Banca con riferimento all’accesso ai dati dell’interessata tratti da SCIPAFI e oggetto di successiva elaborazione e inserimento nella watchlist, la Banca medesima, pur dichiarandosi consapevole che la documentazione prodotta (in particolare, il DPA 2019 e il successivo atto denominato “rinnovo” del 2020), risulti poco chiara sul punto, ritiene, tuttavia, che tali carenze non inficino i requisiti previsti dall’art. 28, par. 3 del RGPD e che emergerebbe comunque, dagli atti, un rapporto di titolare e responsabile rispettivamente in capo alla Società e alla Banca.
- A tal riguardo si rileva che, all’epoca dei fatti, la Banca, in qualità di autonomo titolare del trattamento, era autorizzata ad accedere a SCIPAFI esclusivamente nell'ambito dello svolgimento della propria specifica attività (art. 30-ter, commi 7 e 7-bis, d.lgs, 141/2010, cit.); diversamente, nel caso di specie, l’accesso è stato effettuato per valutare la posizione dell’interessata ai fini della stipula di un contratto di noleggio (che esula dalle attività proprie della Banca) con la Società (che costituisce un soggetto diverso dalla Banca, ancorché appartenente allo stesso gruppo).
Ne discende, quindi, che la Banca ha agito in violazione dell’art. 28, par. 3 del RGPD, dal momento che ha effettuato un trattamento dei dati dell’interessata che non poteva effettuare in qualità di responsabile per conto della Società, non rientrando quest’ultima tra i soggetti che, all’epoca dei fatti, potevano accedere a SCIPAFI né direttamente, né tramite i soggetti aderenti al Sistema.
6. Conclusioni: illiceità dei trattamenti effettuati.
Alla luce delle valutazioni che precedono, si rileva che le dichiarazioni rese dal titolare del trattamento negli scritti difensivi ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗ non consentono di superare tutti i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentirne l’archiviazione, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del regolamento del Garante n. 1/2019, concernente le procedure interne all’Autorità aventi rilevanza esterna.
I trattamenti posti in essere dalla Banca risultano illeciti nei termini sopra esposti, in relazione agli artt. 5, par. 1, lett. a) e 28 del RGPD.
La violazione delle disposizioni sopra richiamate comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 83, par. 4, lett. a); par. 5, lett. a) del RGPD.
7. Adozione dell’ordinanza ingiunzione per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e delle sanzioni accessorie (artt. 58, par. 2, lett. i), e 83 del Regolamento; art. 166, comma 7, del Codice).
Il Garante, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i) del Regolamento e dell’art. 166 del Codice, ha il potere di infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, mediante l’adozione di una ordinanza ingiunzione (art. 18. legge 24 novembre 1981 n. 689).
La violazione, accertata nei termini di cui in motivazione, non può essere considerata "minore", tenuto conto della natura, della gravità, del grado di responsabilità e della maniera in cui l'autorità di controllo ha preso conoscenza della violazione (cons. 148 del Regolamento).
Con riferimento agli elementi elencati dall’art. 83, par. 2, del Regolamento ai fini della applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e la relativa quantificazione, tenuto conto che la sanzione deve “in ogni caso [essere] effettiva, proporzionata e dissuasiva” (art. 83, par. 1 del Regolamento), si rappresenta che, nel caso di specie, sono state considerate le seguenti circostanze:
- in relazione alla natura e gravità della violazione, sono stati considerati rilevanti la natura della violazione che ha riguardato l’organizzazione dell’intero trattamento con riferimento ai ruoli rispettivamente ricoperti dalla Banca e dalla Società al tempo in cui è avvenuto il fatto e, nello specifico, la liceità del trattamento dei dati riferiti all’interessata;
- in relazione al carattere doloso o colposo delle violazioni va tenuto conto della condotta della Banca che ha ritenuto di accedere a SCIPAFI, per conto di una Società del gruppo, pur essendo consapevole che ciò avveniva in assenza di autorizzazione da parte del MEF;
- la cooperazione fornita dalla Banca nel corso dell’istruttoria e gli adeguamenti disposti nel rispetto del principio di accountability, mediante l’instaurazione di un nuovo assetto contrattuale più strutturato, avendo siglato un nuovo contratto di servizi con annesso un nuovo accordo ai sensi dell’articolo 28 del RGPD;
- l’assenza di precedenti pronunce da parte dell’Autorità nei confronti della Banca rispetto alla medesima fattispecie, nonché di reclami analoghi a quello oggetto del presente provvedimento.
Tenuto conto dei richiamati principi di effettività, proporzionalità e dissuasività ai quali l’Autorità deve attenersi nella determinazione dell’ammontare della sanzione (art. 83, par. 1, del Regolamento), si ritiene che assumano rilevanza nel caso di specie, le condizioni economiche del contravventore, determinate in base ai ricavi conseguiti dalla Società con riferimento al bilancio ordinario d’esercizio per l’anno 2022.
Ritenuto, altresì, di dover applicare il paragrafo 3 dell’art. 83 del Regolamento che prevede che “Se, in relazione allo stesso trattamento o a trattamenti collegati, un titolare del trattamento […] viola, con dolo o colpa, varie disposizioni del presente regolamento, l'importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l'importo specificato per la violazione più grave”, l’importo totale della sanzione è calcolato in modo da non superare il massimo edittale previsto dal medesimo art. 83, par. 5, lett. a), del Regolamento.
Alla luce degli elementi sopra indicati e delle valutazioni effettuate, si ritiene, nel caso di specie, di applicare nei confronti di FCA Bank S.p.A. “ora, CA Auto Bank S.p.A.” (C.F./P.I. 08349560014) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro un milione (euro 1.000.000,00).
In tale quadro si ritiene, altresì, in considerazione della tipologia delle violazioni accertate, che ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Internet del Garante e che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019.
TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE
rileva l’illiceità del trattamento effettuato da CA Autobank S.p.A. (già, FCA Bank S.p.A.) - C.F./P.I. 08349560014 -, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Torino, Corso Orbassano 367, ai sensi dell’art. 143 del Codice, per la violazione degli artt. 12, par. 3, e 15 del Regolamento;
ORDINA
ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i), del Regolamento, a CA Autobank S.p.A. (già, FCA Bank S.p.A.), di pagare la somma di euro un milione (euro 1.000.000,00) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate nel presente provvedimento;
INGIUNGE
quindi alla medesima Banca di pagare la predetta somma di euro un milione (euro 1.000.000,00) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della legge n. 689/1981. Si ricorda che resta salva la facoltà per il trasgressore di definire la controversia mediante il pagamento – sempre secondo le modalità indicate in allegato - di un importo pari alla metà della sanzione irrogata, entro il termine di cui all’art. 10, comma 3, del d. lgs. n. 150 dell’1.9.2011 previsto per la proposizione del ricorso come sotto indicato (art. 166, comma 8, del Codice);
DISPONE
la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, e ritiene che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019.
Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli articoli 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo individuato nel medesimo art. 10, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
Roma, 6 giugno 2024
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Ghiglia
IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei
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