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Provvedimento dell'11 aprile 2024 [10018487]

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[doc. web n. 10018487]

Provvedimento dell'11 aprile 2024

Registro dei provvedimenti
n. 207 dell'11 aprile 2024

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento” o “GDPR”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTE le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica” di cui all’allegato 1 del Codice (di seguito “Regole deontologiche”);

VISTO il Regolamento del Garante n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante;

VISTO il reclamo presentato al Garante ai sensi dell’art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”) in data 24 novembre 2022, dall’ XX in proprio e in qualità di amministratore di sostegno (di seguito “A.d.S.”) del sig. XX in relazione a diversi servizi mandati in onda nell’ambito della trasmissione “Le Iene” e presenti sul relativo sito a partire dal 17 novembre 2020, in cui sono stati diffusi, senza alcun preventivo consenso, i dati personali propri e  dell’amministrato (immagini dei volti e di ambienti privati senza filtri, come pure videoriprese e audioriprese), oltre che dati particolari attinenti alla salute (certificati medici e relazioni peritali) ed alla situazione economica (stralci di estratti del conto corrente e operazioni bancarie) di quest’ultimo;

VISTO il richiamo contenuto nel reclamo ai “link dei servizi televisivi”, come di seguito riportati:

[OMISSIS]

CONSIDERATO che nel reclamo, nel richiedere all’Autorità, posta la violazione degli artt. 5, 6 e 9 del citato Regolamento, l’adozione di provvedimenti correttivi e sanzionatori nei confronti non solo del titolare del trattamento Reti Televisive Italiane S.p.A. (di seguito “R.T.I. S.p.A.”) ma anche dei giornalisti autori dei servizi, della redazione del programma e del suo responsabile, l’ XX ha rappresentato che:

- in data 2 ottobre 2020 era stata nominata dal Tribunale di XX, con un incarico di tipo sostitutivo, A.d.S. del sig. XX che, all’epoca novantaduenne, si trovava già sottoposto a tale procedura a tutela della sua salute psico-fisica (accertata con una CTU depositata all’atto del giuramento);

- il sig. XX si trovava ospite dal 30 ottobre 2020 presso una Casa di cura di XX;

- dalla relazione peritale erano emersi aspetti importanti di compromissione della capacità di critica e di giudizio dell’amministrato, tali da impedirgli un’adeguata cura dei propri interessi patrimoniali, personali e di salute;

- l’inserimento nella struttura residenziale assistenziale era stato preceduto dall’accesso della reclamante (accompagnata dai Carabinieri di XX a tutela della propria incolumità) presso l’abitazione del sig. XX ex badante del sig. XX, dove quest’ultimo aveva vissuto negli ultimi mesi, senza alcuna autorizzazione degli organi della procedura;

-nonostante l’opposizione dell’ex badante, a tale intervento aveva fatto seguito il ricovero dell’amministrato, prima nel reparto di psichiatria dell’Ospedale di XX e in seguito nella R.S.A.;

- in data 13 novembre 2020 l’esponente veniva intercettata per strada nel centro di XX da due inviate del programma televisivo “Le Iene” (XX e XX) allertate dal sig. XX che nel frattempo era stato licenziato;

- la reclamante subiva il noto metodo dell’inseguimento con telecamera al seguito ed una serie di domande provocatorie, “nell’ambito di una storia già (…) preconfezionata”, diretta ad una vera e propria gogna mediatica;

- “un primo servizio televisivo diffamatorio” veniva quindi mandato in onda il 17 novembre 2020 e ne seguivano, anche con cadenza settimanale o bisettimanale, altri 15 riproposti anche sul sito internet del programma e sul relativo profilo social, sino a quello del 13 novembre 2022, preceduto da un promo lancio di sette minuti dell’8 novembre;

- nei servizi si attribuiva “falsamente” alla reclamante, sulla base di dichiarazioni rilasciate dal sig. XX, di aver prelevato tramite T.S.O. e con l’ausilio dei Carabinieri il sig. XX e di averlo poi rinchiuso in una R.S.A.;

- tali servizi, veicolavano quindi il messaggio per cui le richiamate decisioni non fossero state assunte nell’interesse e a tutela dell’amministrato, ma al solo fine di privarlo della sua libertà e con il più specifico obiettivo di appropriarsi del suo ingente patrimonio;

- i servizi, la cui fonte principale era da ricondursi all’ex badante, “indagato e (…) condannato in primo grado per circonvenzione di incapace ai danni del signor XX”, producevano un “crescente effetto diffamatorio” ed una campagna d’odio, caratterizzata da innumerevoli insulti e minacce ai danni della reclamante;

- le numerose denunce per sequestro di persona e peculato, pervenute da ogni parte d’Italia, venivano tutte ritenute infondate dal Tribunale di XX che smentiva la versione dei fatti esposta nel programma televisivo, anche in diversi comunicati ufficiali;

- nemmeno la relazione del Viceministro della Giustizia all’epoca dei fatti, a seguito di un’interrogazione parlamentare su “pressante richiesta delle Iene” e l’intervento del Consiglio Superiore della Magistratura riuscivano a far cessare o rettificare i servizi;

- per contro, il Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale, considerando esclusivamente la volontà dell’assistito di ritornare nella propria casa di campagna, “a prescindere” dalle ragioni che avevano determinato l’adozione della misura di protezione, aveva ritenuto che il sig. XX si trovasse in “una sorta di stato di costrizione”;

- per i fatti richiamati veniva presentata denuncia all’autorità giudiziaria per diffamazione aggravata nei confronti delle autrici dei suddetti servizi e del responsabile della trasmissione televisiva (in seguito integrata da altri esposti) in ragione della continua messa in onda dei servizi e, nel giudizio penale pendente, veniva altresì coinvolta R.T.I. in veste di responsabile civile;

- l’esponente, in proprio e per il sig. XX, non avendo mai autorizzato la diffusione di dati personali e di salute, diffidava formalmente R.T.I. e la redazione del programma “Le Iene” sin dall’11 febbraio 2021 dal diffondere i propri dati e quelli dell’assistito “senza però ottenere mai riscontro alcuno”;

- anche in data 7 novembre 2022, in vista del servizio del successivo 13 novembre, la reclamante ribadiva a mezzo pec quanto già contenuto nella precedente diffida dell’11 febbraio 2021 con riguardo all’opposizione al trattamento;

- cionondimeno, nel servizio del 13 novembre della durata di tre ore, intitolato "XX", si reiterava la lamentata diffusione, nonostante gli interessati non fossero personaggi pubblici e senza che venisse assunta alcuna misura per attenuare il danno subito;

VISTA la nota del 3 maggio 2023 con la quale l’Autorità ha chiesto a R.T.I. S.p.A. di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste dei reclamanti;

VISTA la nota del successivo 22 maggio 2023 con la quale R.T.I. S.p.A. ha fornito riscontro alle richieste dell’Autorità, rappresentando in via preliminare:

- il rapporto di pregiudizialità dell’accertamento penale rispetto a quello amministrativo, alla luce del disposto di cui all’art. 140-bis del Codice privacy, stante l’attinenza di tutte le affermazioni contenute nell’atto di reclamo a profili di veridicità della notizia ed a condotte diffamatorie estranee alla competenza del Garante;

- “l’inammissibile sovrapposizione” del giudizio sul trattamento dei dati personali a quello sul reato di diffamazione, tenuto conto della pendenza, per quegli stessi fatti, di una causa penale instaurata dalla reclamante davanti al Tribunale di XX;

- la sospensione, in ogni caso, del procedimento amministrativo fino alla decisione del giudice penale;

CONSIDERATO che, con riguardo ai profili di merito, la Società ha poi richiesto il riconoscimento della liceità del trattamento effettuato e la conseguente archiviazione del procedimento rappresentando che:

- l’art. 137 del Codice sancisce la “non necessità del consenso dell’interessato (anche relativamente ai dati di cui all’art.9 del GDPR) quando il trattamento avvenga per finalità giornalistiche”;

- la vicenda, portata a conoscenza del pubblico, rivestiva un indubbio interesse sociale, trattandosi della storia di un noto benefattore della comunità di XX che già dopo la messa in onda del primo servizio, aveva suscitato molto interesse sia presso i consociati che presso gli organi di informazione e, persino, in ambito istituzionale (con l’interrogazione parlamentare del 18 novembre 2020 dell’XX), a riprova della legittimità della scelta di renderla pubblica;

- successivamente alla pubblicazione dei servizi, il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, aveva richiesto, sulla base degli approfondimenti effettuati, una rivalutazione del caso, sottolineando, rispetto al prolungato ricovero in una R.S.A. del sig. XX, la necessità di tener conto delle sue “soggettive aspirazioni”;

- la cronaca ha, quindi, occupato aspetti relativi alla vicenda in assoluta coerenza con il principio di essenzialità dell’informazione, tenuto conto di quanto dispone l’art. 5 delle citate Regole deontologiche, rispetto ad una informazione dettagliata, indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o dei modi particolari in cui lo stesso è avvenuto;

- anche la decisione di diffondere alcune informazioni relative allo stato di salute del sig. XX e a talune transazioni effettuate sul suo conto corrente è stata imposta “(…) dalle necessità della cronaca trattandosi non di elementi accessori della notizia bensì della notizia stessa”;

- l’effige, le notizie e le informazioni relative a XX sono state trattate anche da altre emittenti e testate informative, “con un taglio non critico rispetto alla misura del ricovero in RSA”, persino nel mese di febbraio 2023 e senza alcuna opposizione da parte dell’A.d.S.;

CONSIDERATO altresì che, con specifico riguardo al mancato riscontro alle diffide inviate dall’ XX, la Società ne ha evidenziato le ragioni, stanti:

- i contorni “del tutto indefiniti” di tali diffide, in quanto nelle stesse non si è mai data evidenza di alcuna richiesta del sig. XX indirizzata a “Le Iene”, nonché la mancanza di evidenza dei poteri attribuiti all’A.d.S. di sostegno, non contenendo alcuna allegazione né richiamo ai poteri di rappresentanza e di azione;

- la manifesta infondatezza delle richieste avanzate invece, nel proprio interesse, dall’ XX;

VISTA la successiva nota del 26 maggio 2023 con cui l’avv XX ha replicato alle osservazioni del titolare R.T.I., contestando il rapporto di pregiudizialità/dipendenza tra il giudizio penale pendente e quello amministrativo in corso in quanto:

- rispetto all’applicazione dell’art. 140-bis del Codice privacy il Garante è stato chiamato “a valutare il contenuto dei servizi televisivi (…) per quanto di sua competenza a prescindere dalla natura diffamatoria o meno di alcuni dei fatti pubblicati in detti servizi”;

- la valutazione richiesta al Garante abbraccia aspetti più ampi ed autonomi che coinvolgono anche soggetti diversi non imputati per l’ipotesi di diffamazione aggravata, per il cui accertamento è stato instaurato il giudizio dinanzi al Tribunale di XX; peraltro, la chiamata in causa di R.T.I. quale responsabile civile è stata finalizzata al solo fine di ottenere il risarcimento del danno derivante dal reato;

- solo il medesimo petitum può portare alle conseguenze di cui all’art. 140-bis, e non anche la valutazione dei medesimi fatti o di alcuni di essi “che potranno essere esaminati autonomamente dal Garante (…) per le decisioni che gli competono (…)”;

CONSIDERATO che, in relazione al trattamento effettuato da R.T.I., l’avv XX, nell’insistere per l’accoglimento del reclamo, ha ribadito le proprie osservazioni circa l’insistenza di un interesse pubblico rilevante nel caso di specie,  creato piuttosto “ (…) ad arte dalla stessa trasmissione televisiva” e sottolineato la necessità di verificare le proprie fonti tenuto conto che il sig. XX “già a quel tempo (…) rivestiva la qualifica di persona offesa dal reato di circonvenzione di incapace perpetuato a suo danno da più persone compreso l’ex badante oggi condannato in primo grado”;

CONSIDERATO, altresì, che la reclamante ha richiamato la violazione del principio di essenzialità dell’informazione, rappresentando che i servizi, mandati ripetutamente in onda senza alcun consenso e nonostante le diffide, non si sono limitati a narrare, seppure in modo falsato, i fatti e non riguardavano, peraltro, il coinvolgimento di personaggi pubblici;

CONSIDERATO che, in sede di replica, l’ XX ha altresì ribadito che l’intervento del Garante delle libertà “è sempre stato limitato a criticare il solo aspetto delle modalità di tutela del prof. XX (in RSA o in altro luogo)” e che altre emittenti televisive, in particolare XX, si sono avvicinate al caso “con un approccio solo giornalistico ed informativo”;

CONSIDERATO che, rispetto alle motivazioni addotte da R.T.I. in merito al mancato riscontro alle diffide, l’ XX ha inoltre ribadito la piena legittimità dei propri poteri rispetto alle scelte compiute a tutela dell’amministrato ed evidenziato come il richiamo alla manifesta infondatezza delle richieste riconducibili al trattamento dei propri dati personali si sia ridotta alla “citazione di una mera e vuota clausola di stile”;

VISTA la nota del successivo 1° giugno 2023 con la quale R.T.I. ha replicato a sua volta alle osservazioni dell’A.d.S., ribadendo i rilievi già espressi in merito all’invocata rilevanza dell’art. 140-bis del Codice ed alla valenza potenzialmente diffamatoria dei profili oggetto di doglianza, nonché precisando che:

- l’informazione relativa alla circostanza che il sig. XX era stato sottoposto a un T.S.O. era stata prontamente rettificata nella puntata dell’8 dicembre 2020, “grazie alla raccolta di una nuova fonte documentale, prima sconosciuta”;

- “la questione intorno alla quale è lecito dibattere (…) è sostanzialmente ridotta alla ritenuta violazione del principio di essenzialità dell’informazione (…)” che riguarda “la relazione tra la notizia di interesse pubblico e il dato personale trattato”;

- nessuna violazione può quindi essersi determinata dall’inseguimento per strada della reclamante, dall’aver mandato in onda “un volantinaggio innanzi al Parlamento”, né dall’aver mandato in onda 18 servizi ed averli riproposti sul sito internet e sui profili social del programma;

- le iniziative assunte dall’ XX nell’interesse del sig. XX con riguardo al trattamento dei suoi dati, ove qualificabili come esercizio del diritto di opposizione avrebbero necessariamente imposto ‘una “ulteriore autorizzazione del ‘Giudice tutelare’”;

VISTA la comunicazione del 23 novembre 2023 inviata a R.T.I. S.p.A. ai sensi dell’art. 166, comma 5, relativa all’avvio del procedimento per la presunta violazione degli artt. 5, par. 1 lett. a) e c), 12, parr. 3, 4 e 5, e 21 del Regolamento, nonché delle specifiche disposizioni in materia di trattamenti effettuati nell’esercizio dell’attività giornalistica (art.137, comma 3 del Codice e art. 6, comma 1, delle citate Regole deontologiche);

CONSIDERATO che la comunicazione ai sensi del menzionato art. 166 del Codice ha riguardato la specifica posizione della reclamante, tenuto conto che, nelle more del procedimento, si è avuta purtroppo notizia del decesso del sig. XX;

VISTA la nota di RTI S.p.A. del 19 dicembre 2023 nella quale la Società ha prospettato le proprie argomentazioni sottolineando, in particolare, che con l’avvio del procedimento sanzionatorio i confini della contestazione sono stati ridotti ai soli dati personali dell’ XX, nonché evidenziando che:

- all’interno del “caso XX”, la reclamante ha rivestito un ruolo assolutamente cruciale, anche in considerazione dell’intervenuta decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo del XX proprio su tale vicenda;

- con detta decisione l’Italia è stata dichiarata responsabile delle violazioni di cui agli artt. 5 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) per aver - come dalla sintesi tratta dal Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale -  “inserito una persona anziana in una residenza sanitaria assistenziale nonostante la sua contraria volontà, per averne limitato in modo escludente i contatti con i propri riferimenti esterni e per non aver messo in atto un percorso di graduale revisione di una misura adottata in via provvisoria”;

- non poteva, pertanto, ritenersi superflua l’indicazione del nominativo e dell’immagine dell’interessata all’interno di un’attività di cronaca il cui nucleo informativo era proprio la condizione di ingiustificata coartazione fisica e morale del sig. XX;

- i dati personali dell’interessata sono stati trattati “nei limiti di quanto utili ad identificarla e senza alcuna eccedenza rispetto allo scopo informativo perseguito”, considerato, altresì, che la stessa  XX è in più occasioni intervenuta sul caso con pubbliche prese di posizione;

- anche la doglianza sulla diffusione dell’immagine dell’ufficio della reclamante “non può aver aggiunto nulla alle informazioni ricavabili sulla sua persona”, tenuto anche conto che la stessa ha un sito internet in cui è riportato l’indirizzo del suo studio, come nel relativo albo professionale;

- i contatti con l’ XX hanno sempre e solo avuto scopi informativi e sono stati “perseguiti con tipici (e leciti) mezzi propri del cd giornalismo di inchiesta”;

- in merito all’omesso obbligo di riscontro alle istanze dell’interessata, ragioni logico-sistematiche in aggiunta al tenore letterale dell’art. 12 del GDPR  inducono a ritenere che il paragrafo  5 della norma “si ponga come deroga al contenuto del paragrafo precedente” che sancisce l’obbligo di informare l’interessato dei motivi dell’inottemperanza e, pertanto, consenta al titolare, qualora consideri di non doverne accogliere l’istanza perché infondata, “di non riscontrarla affatto nelle ipotesi in cui ritenga l’infondatezza manifesta”;

- sull’obbligo, invece, del titolare di dimostrare l’infondatezza della richiesta, tale onere è stato adempiuto da R.T.I. che, nella nota difensiva del 22 maggio 2023, ha rappresentato come l’interesse sociale alla conoscenza dei fatti – al momento della presentazione della prima diffida a distanza di tre mesi dal primo servizio- fosse sostenuto “da basi talmente solide da non contemplare nemmeno, tra le ipotesi possibili, quella di interrompere l’attività informativa in corso” e di aver peraltro ritenuto irricevibile un’opposizione come quella della diffida dell’11 febbraio 2021, replicata il 7 novembre 2022, motivata esclusivamente dalla mancata prestazione del consenso dell’interessata alla messa in onda;

CONSIDERATO che, in ragione dell’avvenuto decesso del sig. XX, con riguardo agli specifici profili di doglianza riferibili al trattamento dei relativi dati personali, sono venuti meno i presupposti per promuovere l’adozione di provvedimenti da parte dell’Autorità;

RITENUTO, pertanto, che specifiche considerazioni devono svolgersi solo avuto riguardo al trattamento dei dati della reclamante;

TENUTO conto che, rispetto ai profili di asserita pregiudizialità/dipendenza tra il giudizio penale instaurato dall’ XX e quello amministrativo dinanzi all’Autorità ed alla richiamata applicazione, nel caso in esame, dell’art. 140-bis del Codice, deve invece evidenziarsi come il diritto invocato, nell’ambito del presente procedimento, sia quello alla protezione dei dati personali dell’interessata, in quanto asseritamente leso dal trattamento effettuato attraverso i servizi televisivi de “Le Iene”; ciò indipendentemente dalla lamentata violazione, oggetto di accertamento nella prevista sede giudiziale, del suo diritto alla reputazione rispetto alla prospettata ipotesi di diffamazione aggravata da parte delle inviate del programma televisivo;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

RILEVATO che – come più volte sostenuto dall’Autorità – al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice) e sempre che si svolgano nel rispetto del principio dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 6 delle “Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica”, pubblicate in G.U. 4 gennaio 2019, n. 3, doc. web n. 9067692);

RITENUTO che, alla luce degli ulteriori elementi di valutazione prospettati nella memoria difensiva di R.T.I. non sono emersi - con riguardo alla diffusione dei dati personali della reclamante nell’ambito dei servizi de “Le Iene” - profili tali da motivare l’illiceità del trattamento come evidenziato nell’atto di reclamo;

RILEVATO, infatti, con riferimento al contenuto di detti servizi che:

- le informazioni relative alla reclamante hanno riguardato un caso di indubbia rilevanza sociale che ha coinvolto non solo il sig. XX, noto benefattore della Comunità di riferimento, ma anche la medesima in ragione della sua funzione di amministratrore di sostegno di quest’ultimo;

- l’interesse pubblico a conoscere la vicenda ed il ruolo di primario rilievo in essa rivestito dall’ XX ha trovato piena conferma anche alla luce della richiamata decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo, intervenuta poco prima del decesso dell’interessato;

- i dati relativi alla reclamante (oltre a quelli identificativi, le videoriprese e le audioriprese ad essa riferite, nonché quelli inerenti al suo studio professionale) risultano trattati, nell’ambito dell’attività giornalistica d’inchiesta, nel rispetto del principio di essenzialità dell’informazione, tenuto proprio conto della natura di tali informazioni, di carattere sostanzialmente identificativo, del ruolo assunto dalla medesima e della peculiarità della storia narrata;

- in diverse occasioni, proprio nell’ambito di tale vicenda, la stessa reclamante ha peraltro manifestato pubblicamente le proprie opinioni e rappresentato la propria posizione in merito agli accadimenti descritti nei servizi;

RITENUTO, pertanto, che, sulla base degli aspetti individuati nell’ambito dell’istruttoria, successivamente alla notifica della comunicazione di cui all’art. 166, comma 5 del Codice con la quale è stato aperto un procedimento formale nei confronti del titolare ai sensi degli art.12 ss. del regolamento del Garante n. 1/2019, il menzionato trattamento risulta avvenuto nell’esercizio del diritto di cronaca giornalistica senza travalicare il principio di essenzialità dell’informazione, né ledere la dignità dell’interessata;

RITENUTO di dover quindi dichiarare il reclamo infondato con riguardo alle richieste ivi contenute e relative ai dati personali dell’ XX;

CONSIDERATO che la Società non ha invece fornito alcun riscontro, alle richieste, preliminarmente formulate dalla reclamante in merito all’esercizio del suo diritto di opposizione al trattamento ai sensi dell’art.  21 del Regolamento;

RITENUTO, in particolare, che nessuna delle argomentazioni fornite da R.T.I. può essere ritenuta idonea ad escludere l’obbligo di riscontro cui il titolare è sempre tenuto a seguito dell’esercizio di uno dei diritti previsti dal Regolamento, come espressamente disposto dall’art. 12 del Regolamento stesso;

RILEVATO, infatti, che in base all’art. 12 del Regolamento il titolare è tenuto a dare riscontro alle richieste dell’interessato, anche ove non intenda ottemperarvi, nel termine di un mese dal ricevimento, informando quest’ultimo dei motivi dell’inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo ad un’autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale (cfr. par. 4);

RILEVATO, altresì, che tale obbligo di riscontro sussiste anche nell’ipotesi in cui il titolare si rifiuti di soddisfare le richieste dell’interessato in ragione della loro manifesta infondatezza, avendo peraltro l’onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato delle stesse (cfr. par. 5; v. anche provv. n. 586 del 7 dicembre 2023, doc. web. n. 9970880);

CONSIDERATO che, secondo una costante giurisprudenza, al fine di interpretare una disposizione del diritto dell’Unione occorre tener conto non soltanto della sua formulazione, ma anche del contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte [ex multis: sentenza del 12 gennaio 2023, Österreichische Post (Informazioni relative ai destinatari di dati personali), C 154/21, EU:C:2023:3, punto 29].

CONSIDERATO, infatti, che l’art. 12 del Regolamento enuncia obblighi generali in capo al titolare del trattamento per quanto riguarda, in particolare, la trasparenza delle informazioni e delle comunicazioni, nonché le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato;

CONSIDERATO che dallo stesso Considerando 59 del Regolamento emergono elementi volti a confermare la sussistenza (in ogni caso) di un obbligo di riscontro da parte del titolare del trattamento rispetto alle richieste dell’interessato, nonché di motivazione dell’eventuale intenzione di non accogliere tali richieste;

CONSIDERATO, peraltro, che proprio la lettura dell’art. 12 non consente di interpretarne il paragrafo 5 come deroga al precedente paragrafo 4, potendosi semmai intendere come specificazione di quest’ultimo, proprio laddove ricorra l’ipotesi della manifesta infondatezza della richiesta, la quale se giustifica la possibilità di rifiutarne il soddisfacimento, impone comunque di offrire un riscontro all’interessato e di dare spiegazione del ritenuto carattere manifestamente infondato della stessa [cfr. anche le Linee Guida sul diritto di accesso dell’EDPB (European Data Protection Board) adottate il 28 marzo 2023 (Guidelines 01/2022 on data subject rights - Right of access) e in particolare i paragrafi  174 e 193];

RILEVATO che, per le ragioni sopra esposte, è risultata accertata la violazione dell’art. 12, parr. 3, 4 e 5 del Regolamento, non essendo stato fornito all’interessata alcun riscontro all’esercizio dei relativi diritti, in particolare di quello di opposizione al trattamento dei suoi dati;

RITENUTO, pertanto, di dover, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento, ammonire R.T.I. S.p.A. per l’inosservanza delle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati personali, con riguardo all’esercizio dei diritti degli interessati ed al rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nei rapporti con questi ultimi che impongono al titolare, ai sensi del menzionato art. 12  del Regolamento, di fornire sempre un riscontro adeguato e tempestivo ai diritti esercitati a norma degli artt. 15-22 del Regolamento stesso, anche nel caso in cui si ritenga la richiesta manifestamente infondata e di dare contezza delle ragioni di tale ritenuta infondatezza;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par.1, lett. u) del Regolamento, in ordine e alle violazioni e alle misure adottate nel caso d specie in conformità all’art. 58, par.2, del Regolamento medesimo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n.1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

a) prende atto, rispetto a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento, dell’intervenuto decesso, nelle more del procedimento, del sig. XX e ritiene, pertanto, che, in ragione di quanto evidenziato, non vi siano i presupposti per l’adozione di specifici provvedimenti da parte dell’Autorità;

b) dichiara, con riguardo al trattamento dei dati dell’ XX, il reclamo infondato nei confronti di Reti Televisive Italiane S.p.A.;

c) dispone, ai sensi dell’art.58, par.2, lett. b) del Regolamento, rispetto alle violazioni accertate nei confronti di Reti Televisive Italiane S.p.A., la misura dell’ammonimento in ordine all’esigenza di adeguarsi integralmente alle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati come richiamate in motivazione;

d) dispone, ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par.1, lett. u) del Regolamento delle misure adottate nei confronti di Reti Televisive Italiane. S.p.A., in conformità all’art. 58, par.2 del Regolamento medesimo.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Messina, 11 aprile 2024

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei