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Provvedimento del 24 gennaio 2024 [9994293]

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[doc. web n. 9994293]

Provvedimento del 24 gennaio 2024

Registro dei provvedimenti
n. 56 del 24 gennaio 2024

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, al Garante il 13 gennaio 2023 da XX ed XX, rappresentati dall’avvocato XX, nei confronti di Cronoart S.r.l., in qualità di editore di “TE Trasporto Europa”, di Unomedia S.r.l., in qualità di editore della testata www.oglioponews,it, di Google LLC, in qualità di gestore del motore di ricerca Google e di Verizon Media Emea Limited, in qualità di gestore del motore di ricerca Yahoo!, con il quale gli interessati hanno chiesto di ordinare la deindicizzazione degli articoli indicati nell’atto introduttivo, disponendo altresì, con riguardo ai gestori dei motori di ricerca, la rimozione degli URL ad essi corrispondenti in quanto reperibili in associazione al nome e cognome dei medesimi;

CONSIDERATO che gli interessati hanno riferito che:

nel XX sono stati arrestati con l’accusa di XX;

nel febbraio del XX hanno patteggiato la pena con la concessione delle attenuanti generiche e che il reato è, ad oggi, estinto;

da allora non sono stati più coinvolti in episodi simili, né sono stati aperti ulteriori procedimenti penali nei loro confronti e che, nonostante ciò, continuano ad essere pregiudicati da informazioni risalenti e relative ad un’inchiesta ormai esaurita nella quale hanno peraltro avuto un ruolo marginale;

la notizia non ha più alcuna rilevanza pubblica a distanza di sei anni dai fatti e la perdurante associazione del loro nominativo con tali vicende non risulta in alcun modo giustificata, tenuto peraltro conto del fatto che non rivestono alcun ruolo pubblico;

XX, in particolare, oggi è manager nel settore degli XX e svolge dunque un’attività che ancor meno giustifica il permanere in rete di tali notizie, nelle quali risulta riportato per esteso il loro cognome associato ad un inesistente “XX” e che è fonte di discredito;

VISTA la nota del 23 giugno 2023 con la quale l’Autorità ha chiesto ai titolari del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste dei reclamanti;   

VISTA la nota del 30 giugno 2023 con la quale Unomedia S.r.l., rappresentata dagli avvocati XX e XX, ha rappresentato di aver provveduto alla rimozione dell’articolo in un momento anteriore alla presentazione del reclamo, pur rilevando che le informazioni ivi contenute erano rispondenti ad un corretto esercizio del diritto di cronaca;

VISTA la comunicazione del 5 luglio 2023 con la quale Cronoart S.r.l. ha dichiarato di aver provveduto alla rimozione dell’articolo, pur rilevando che l’articolo pubblicato contiene il nome di un gruppo imprenditoriale e non il nome e cognome dei reclamanti;

VISTA la comunicazione del 7 luglio 2023 con la quale Verizon Media Emea Limited ha rappresentato quanto segue:

di aver aderito alle richieste degli interessati con riguardo a tre degli URL oggetto di richiesta – individuati come i primi tre del riscontro fornito – in quanto reperibili in associazione al nome e cognome dei medesimi;

di non poter invece adottare misure con riferimento agli ulteriori URL indicati in quanto non rinvenibili in associazione al nome e cognome degli interessati, estendendo tale valutazione anche all’URL https://... in quanto rimanda al sito web di un’autorità giudiziaria e non ad una pagina contenente i dati dei reclamanti;

VISTA la nota del 13 luglio 2023 con la quale Google ha comunicato:

che i primi cinque URL oggetto di richiesta – come da elenco riportato nel riscontro – non risultano rinvenibili in associazione al nome e cognome degli interessati e che pertanto non risulta necessario alcun intervento da parte della società;

di aver deciso di non prendere provvedimenti con riferimento ai medesimi URL in quanto reperibili con la chiave di ricerca “XX” tenuto conto del fatto che nelle relative pagine non è presente il nome dei reclamanti, ma il riferimento al “XX” – un gruppo societario attivo nella vendita e post-vendita di XX – rispetto al quale si reputa tuttora sussistente l’interesse della collettività a conoscere delle relative notizie in quanto riguardanti gravi reati di XX commessi tramite il trasferimento in XX e in XX delle XX appartenenti a tale gruppo al fine di evitare la XX, nonché del sequestro preventivo per XX  eseguito dalla Direzione Investigativa Antimafia nei confronti del gruppo;

si tratta di contenuti presenti in articoli giornalistici e riferiti a gravi reati, come confermato da quanto riportato nella sentenza allegata al reclamo;

con riferimento agli ulteriori tre URL, nelle relative pagine non sono presenti né i dati degli interessati, né il riferimento al XX pertanto i relativi URL non risultano visualizzati tra i risultati di ricerca associati al nome dei reclamanti non rendendosi necessario un intervento da parte del gestore del motore di ricerca;

VISTA la nota del 21 luglio 2023 con la quale gli interessati, nel contestare il riscontro fornito da Google, hanno eccepito che digitando nel motore di ricerca il loro cognome risultano visibili alcuni articoli ritenuti pregiudizievoli rispetto ai quali invocano il diritto all’oblio, tenuto conto del fatto che il criterio di ricerca “XX” è da ritenersi un dato personale riferibile ai medesimi;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi  trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

PRESO ATTO che:

Cronoart S.r.l. e Unomedia S.r.l. hanno dichiarato di avere provveduto alla rimozione dei rispettivi articoli;

Google ha dichiarato, riguardo alla richiesta di rimozione per ricerche condotte con il nome e cognome degli interessati, che:

• gli URL indicati con i numeri da 1 a 5 nell’elenco riportato all’interno del riscontro fornito, non risultano rinvenibili in associazione al nome e cognome degli interessati, pertanto non risulta necessario alcun intervento da parte della Società;

• nelle pagine collegate agli ulteriori tre URL non sono presenti né i dati degli interessati, né il riferimento al XX e che pertanto i relativi URL non risultano visualizzati tra i risultati di ricerca associati al nome dei reclamanti non rendendosi necessario un intervento da parte del gestore del motore di ricerca;

RITENUTO pertanto che, con riguardo ai predetti profili, non vi siano i presupposti per l’adozione di provvedimenti da parte dell’Autorità;

PRESO ATTO che Verizon Media Emea Limited ha dichiarato:

di aver aderito alle richieste degli interessati con riguardo a tre degli URL oggetto di richiesta – individuati come i primi tre del riscontro fornito – in quanto reperibili in associazione al nome e cognome dei medesimi;

di non poter adottare misure con riferimento agli ulteriori URL indicati in quanto non rinvenibili in associazione al nome e cognome degli interessati, estendendo tale valutazione anche all’URL https://... in quanto rimanda al sito web di un’autorità giudiziaria e non ad una pagina contenente i dati dei reclamanti;

RITENUTO pertanto che, con riguardo ai predetti profili, non vi siano i presupposti per dar luogo ad ulteriori seguiti da parte dell’Autorità;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione dei medesimi URL indicati con i numeri da 1 a 5 nell’elenco sopra citato, ma in quanto reperibili in associazione al criterio di ricerca “XX”, avanzata nei confronti di Google LLC , che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’oblio ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, del Regolamento, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

RILEVATO, con riguardo alla richiesta di rimozione dei predetti URL in quanto reperibili con il criterio di ricerca “XX”, che:

gli articoli collegati a detti URL riportano la notizia di vicende rilevanti riferite ad un gruppo industriale (XX) che, in considerazione dei fatti addebitati, appaiono di interesse per la collettività;

i predetti articoli non contengono il nome e cognome degli interessati, né risultano reperibili attraverso di essi e che il criterio “XX” in relazione al quale è stata richiesta la rimozione, pur coincidendo con il cognome dei medesimi, non è di per sé idoneo ad identificarli in modo univoco, posto che lo stesso dato può riferirsi, se isolatamente considerato, anche ad altri soggetti  che possono essere persone fisiche o giuridiche, come nel caso della vicenda riportata negli articoli contestati;

occorre considerare che la stessa Corte di Giustizia dell’Unione europea nella nota sentenza del 13 maggio 2014 (causa C-131/12) ha affermato che, al ricorrere di alcuni presupposti, il gestore di un motore di ricerca sia “obbligato a sopprimere, dall’elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, dei link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa persona” con ciò chiarendo che è necessario che sia i criteri utilizzati per effettuare la ricerca che i contenuti reperiti per il tramite di essi siano qualificabili come dati personali riferibili alla medesima;

infine, il terzo degli URL indicati nell’ultima comunicazione fatta pervenire dagli interessati (https://...) non rimanda ad alcuno specifico contenuto, ma riporta alla pagina del sito web della Corte di Cassazione dedicato alla ricerca delle sentenze pubblicate nel portale;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover considerare infondato il reclamo con riferimento alla richiesta sopra riportata;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

a) prende atto che:

Cronoart S.r.l. e Unomedia S.r.l. hanno dichiarato di avere provveduto alla rimozione dei rispettivi articoli;

Google ha dichiarato, riguardo alla richiesta di rimozione per ricerche condotte con il nome e cognome degli interessati, che:

• gli URL indicati con i numeri da 1 a 5 nell’elenco riportato all’interno del riscontro fornito, non risultano rinvenibili in associazione al nome e cognome degli interessati, pertanto non risulta necessario alcun intervento da parte della società;

• nelle pagine collegate gli ulteriori tre URL non sono presenti né i dati degli interessati, né il riferimento al XX  e che pertanto i relativi URL non risultano visualizzati tra i risultati di ricerca associati al nome dei reclamanti non rendendosi necessario un intervento da parte del gestore del motore di ricerca;

Verizon Media Emea Limited ha dichiarato:

• di aver aderito alle richieste degli interessati con riguardo a tre degli URL oggetto di richiesta – individuati come i primi tre del riscontro fornito – in quanto reperibili in associazione al nome e cognome dei medesimi;

• di non poter adottare misure con riferimento agli ulteriori URL indicati in quanto non rinvenibili in associazione al nome e cognome degli interessati, estendendo tale valutazione anche all’URL https://... in quanto rimanda al sito web di un’autorità giudiziaria e non ad una pagina contenente i dati dei reclamanti;

b) dichiara il reclamo infondato nei confronti di Google in ordine ai restanti profili.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 24 gennaio 2024

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei