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Provvedimento del 13 aprile 2023 [9893760]

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[doc. web n. 9893760]

Provvedimento del 13 aprile 2023

Registro dei provvedimenti
n. 132 del 13 aprile 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 15 aprile 2021 con il quale il sig. XX, rappresentato dall’avvocato XX, ha proposto reclamo nei confronti di Edinet S.r.l., in qualità di editore del sito web www.genova24.it, lamentando l’avvenuta pubblicazione, in data XX, di un articolo - dal titolo “XX” – del quale è stata contestata la falsità ed il mancato aggiornamento e di cui è stata chiesta la rimozione, oltre all’adozione di misure idonee ad impedirne l’accessibilità tramite motori di ricerca esterni ai siti in questione e, in subordine, l’aggiornamento;

CONSIDERATO che l’interessato ha, in particolare:

rappresentato che il procedimento penale che lo ha coinvolto, e del quale narra l’articolo, si è concluso nel XX con un provvedimento di archiviazione pronunciato dal giudice per le indagini preliminari che ha affermato l’estraneità ai fatti del medesimo;

eccepito l’illiceità del trattamento consistente nella perdurante diffusione di informazioni non aggiornate e superate dall’esito favorevole del predetto procedimento;

rilevato di aver già avanzato, anteriormente alla presentazione del reclamo, analoghe richieste ad Edinet senza ottenere alcun riscontro;

VISTA la nota del 5 maggio 2021 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota del 12 maggio 2021 con la quale Edinet S.r.l., rappresentata dall’avvocato XX, ha precisato che:

contrariamente a quanto asserito dal reclamante, che ha invocato la violazione dell’art. 6 del Regolamento per difetto del consenso, quest’ultimo non è richiesto con riferimento ai dati trattati nell’ambito delle finalità giornalistiche connesse all’esercizio del diritto di cronaca;

l’acquisizione dei dati è avvenuta in modo lecito posto che gli stessi erano contenuti in un atto dell’autorità giudiziaria già conosciuto dalle parti indagate e dunque pubblico;

il reclamante, nell’interpello inviato anteriormente alla proposizione del reclamo, non ha chiesto l’aggiornamento della notizia, ma la completa rimozione dell’articolo di cronaca;

tale richiesta, peraltro, è intervenuta a distanza di due anni dalla pronuncia del decreto di archiviazione contravvenendo con ciò alle indicazioni contenute nell’art. 16 del Regolamento – che disciplina l’esercizio del diritto di rettifica (che, nel caso in esame, non è stato neppure esercitato) attribuendo all’interessato la facoltà di ottenere dal titolare del trattamento “senza ingiustificato ritardo” l’integrazione delle informazioni che lo riguardano – e rendendo il medesimo responsabile della mancata tempestiva integrazione della notizia;

la richiesta di cancellazione integrale dell’articolo non può trovare attuazione posto che il trattamento è riferito a fatti di interesse pubblico, tenuto anche conto del ruolo ricoperto dall’interessato, e che lo stesso è avvenuto nel rispetto dei principi di correttezza e di essenzialità dell’informazione;

il rimedio richiesto dall’interessato appare inconferente rispetto ai principi propri del Regolamento in quanto, se era possibile per il medesimo richiedere senza ritardo la rettifica dell’articolo, risulta invece eccessiva la richiesta di rimozione di un articolo che corrisponde al vero;

del pari infondata appare la richiesta di deindicizzazione dell’articolo tenuto conto del fatto che, anche nel caso in cui il procedimento si fosse nel frattempo concluso, non potrebbe dirsi cessata l’esigenza informativa connessa alla notizia sia per i fatti narrati che per i soggetti coinvolti;

VISTA la nota del 22 aprile 2022 con la quale il Garante ha chiesto all’interessato di far pervenire le proprie eventuali osservazioni in merito al riscontro fornito dal titolare del trattamento, cui ha fatto seguito una memoria depositata dal medesimo in data 2 maggio 2022 in cui ha ribadito le proprie richieste rilevando che:

la pubblicazione dei propri dati personali non era essenziale ai fini della notizia tenuto conto del fatto che egli non è un personaggio pubblico e che non ricopre ormai da anni la carica di XX;

l’illegittimità della condotta imputabile al titolare del trattamento deriva dal fatto che l’informazione ha continuato ad essere diffusa senza eseguire alcun aggiornamento della stessa, determinando con ciò confusione nel lettore il quale ignora che il procedimento del quale si narra sia ormai concluso da quattro anni;

VISTA la nota del 25 ottobre 2022 con la quale, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’Autorità ha comunicato a Edinet S.r.l. l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento con riferimento alla presunta violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e d), e 12, par. 3, 16, 17 e 21 del Regolamento;

VISTA la memoria del 23 novembre 2022 con la quale il titolare del trattamento, rappresentato e difeso dall’avvocato XX, ha rilevato che:

il reclamante fonda le proprie doglianze sul fatto che il giornale avrebbe continuato a pubblicare un articolo, inesatto in tutto o in parte, afferente alla vicenda giudiziaria che lo ha riguardato e che lo avrebbe fatto senza il suo consenso, rilevando di essere stato prosciolto nel XX;

tuttavia, la prima comunicazione alla redazione del quotidiano Genova 24 è avvenuta solo in data 2 novembre 2020, quindi dopo oltre due anni dalla definizione del procedimento, ed in tale circostanza il reclamante, sul quale grava l’onere di provare il mutamento o l’aggiornamento del dato, si è limitato a comunicare la data del provvedimento senza tuttavia allegarlo, non consentendo così alla redazione di poter verificare l’attendibilità dell’informazione;

con detto interpello l’interessato ha peraltro domandato non l’aggiornamento dell’articolo, ma la cancellazione di esso e la sua inaccessibilità tramite motori di ricerca esterni al sito dell’editore;

è orientamento pacifico dell’Autorità che, al fine di bilanciare la libertà di informazione con il diritto all’oblio, è possibile chiedere la deindicizzazione dell’articolo dai motori di ricerca esterni al sito, ma non l’eliminazione di esso tenuto conto che assume valore di documento storico e che, come tale, deve restare conservato all’interno dell’archivio anche a fini di ricerca;

la richiesta di deindicizzazione avrebbe potuto formare oggetto di richiesta direttamente al gestore di Google, tenuto conto del fatto che la Corte di Giustizia ha riconosciuto, sin dalla nota sentenza del 2014 in materia di diritto all’oblio, che i gestori dei motori di ricerca siano titolari del trattamento autonomi;

non è stato fornito un riscontro all’interpello preventivo del 3 novembre 2020 non per mancanza di interesse nei confronti del reclamante o per negligenza, ma a causa di difficoltà gestionali legate alla pandemia come comprovato dal fatto che, sino ad allora, le redazioni di Edinet hanno sempre risposto con puntualità a richieste analoghe, nel pieno rispetto dei princìpi del Regolamento, così come avvenuto anche nell’ambito di ulteriori procedimenti avviati dall’Autorità;

nella stessa data del 3 novembre 2020 si è provveduto ad eseguire un intervento tecnico di deindicizzazione dell’articolo, tranne che per una versione pdf dello stesso rimasta visibile per errore dovuto probabilmente ad un momento di particolare eccezionalità;

l’errore in questione è stato presumibilmente causato dal fatto che è stato cancellato l’Url specifico e non “tutte le Url che iniziano con …”, errore dovuto al fatto che l’articolo aveva un doppio formato e che, pertanto, la cancellazione ha riguardato l’Url dell’articolo madre, ma non la sua versione in pdf;

tale circostanza appare idonea a dimostrare l’assoluta buona fede di Edinet che, qualora non avesse inteso rispondere positivamente alle richieste dell’interessato, non avrebbe provveduto a deindicizzare l’articolo, sebbene tale adempimento non sia stato poi comunicato al medesimo;

nel merito poi dei rilievi mossi alla società, occorre considerare che il reclamante, anche nella parte conclusiva del reclamo, non si è dimostrato interessato all’aggiornamento, che è stato chiesto solo in subordine, bensì alla rimozione dell’articolo o alla sua deindicizzazione; pertanto il mancato aggiornamento non può ritenersi fonte di violazione in quanto il titolare, per evitare la contestazione, avrebbe dovuto contravvenire alla stessa volontà del reclamante;

le eccezioni sollevate dal reclamante – secondo cui il giornalista, prima di pubblicare l’articolo, avrebbe dovuto ottenere il consenso dell’interessato – sono prive di fondamento posto che il trattamento di dati per finalità giornalistiche non richiede detto consenso, ma richiede solo che i dati siano raccolti in modo lecito, circostanza quest’ultima verificatasi nel caso di specie tenuto conto che gli stessi sono stati tratti da un provvedimento giudiziario pubblico;

il trattamento effettuato non risulta in contrasto con l’art. 5, par. 1, lett. a) e d), del Regolamento in quanto i dati sono stati trattati in modo lecito e corretto trattandosi di informazioni riguardanti una vicenda rilevante riferita ad un personaggio avente un ruolo pubblico, mentre, con riguardo al mancato aggiornamento dell’articolo, l’interessato non ha soddisfatto l’onere probatorio in quanto ha fatto riferimento all’esistenza del provvedimento senza produrre documentazione ed ha in ogni caso privilegiato la richiesta di deindicizzazione che l’editore ha, infatti, accolto, fatta salva l’erronea reperibilità della copia in pdf di cui sopra;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

RILEVATO che – come più volte sostenuto dall’Autorità – al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice) e sempreché si svolgano nel rispetto del principio dell’essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 6 delle Regole deontologiche);

PRESO ATTO che:

l’editore ha provveduto, già anteriormente alla proposizione del reclamo, alla deindicizzazione dell’articolo oggetto di reclamo, integrando nel corso del procedimento la misura adottata con riguardo ad una copia in pdf dell’articolo la cui visibilità non era stata, in un primo momento, rilevata;

l’articolo oggetto di reclamo non risulta più reperibile attraverso i motori di ricerca esterni al sito web del medesimo e che, pertanto, in ordine a tale profilo non sussistono i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;

RILEVATO, con riferimento alla richiesta, avanzata in via principale, diretta ad ottenere la rimozione dell’articolo o la sua anonimizzazione, che:

l’articolo oggetto di contestazione, pubblicato nel XX, riferisce di decreti di perquisizione e sequestro emessi nei confronti di XX, tra i quali l’interessato, a fronte dell’ipotizzato reato di XX, notizia di indubbia rilevanza pubblica;

la pubblicazione di informazioni relative al reclamante, ivi incluso il suo nome e cognome, risulta avvenuta nell’ambito del legittimo esercizio del diritto di cronaca per il quale non è richiesto il consenso del medesimo, tenuto conto della sussistenza dell’interesse del pubblico a conoscere dati relativi alla vicenda;

in considerazione di ciò – ed anche sulla base delle ulteriori informazioni fornite dal titolare successivamente alla notifica della comunicazione di cui all’art. 166, comma 5, del Codice con la quale è stato aperto un procedimento formale nei confronti del medesimo ai sensi degli artt. 12 ss. del regolamento del Garante n. 1/2019 – il relativo trattamento non è avvenuto, all’epoca della sua pubblicazione, in contrasto con le norme applicabili ai trattamenti di dati per finalità giornalistiche ed in particolare con il principio di essenzialità dell’informazione di cui agli artt.  137, comma 3, del Codice e 6, comma 1, delle Regole deontologiche;

l’articolo in questione è stato peraltro deindicizzato dall’editore nel corso del procedimento ed è pertanto ad oggi reperibile solo all’interno dell’archivio on line del giornale nel quale è legittimamente conservato per una finalità di tipo documentaristico che, pur differente dall’originaria finalità di cronaca giornalistica, risulta compatibile con essa come espressamente previsto dall’art. 5, par. 1, lett. b), del Regolamento il quale, infatti, contempla specifici limiti all’esercitabilità del diritto di cancellazione con riguardo a tali ipotesi (art. 17, par. 3, lett. d), del Regolamento) tenuto conto del fatto che l’archivio on line di un giornale, così come l’equivalente cartaceo, presenta in sé un’importante funzione ai fini della ricostruzione storica degli eventi che si sono verificati nel tempo (cfr. in merito Cass. Civ. Sez. III n. 5525 del 5 aprile 2012 e Cass. Civ. Sez. I n. 7559 del 27 marzo 2020);

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover considerare infondato il reclamo con riferimento alle richieste sopra riportate;

RILEVATO, infine, con riguardo alla richiesta di aggiornamento dell’articolo che:

tale richiesta è stata avanzata per la prima volta solo con l’atto di reclamo, non avendo formato oggetto di istanza in sede di interpello nel quale, peraltro, l’interessato ha allegato la circostanza dell’intervenuta archiviazione senza tuttavia produrre la relativa documentazione;

a seguito della richiesta, peraltro, l’editore, come affermato nella memoria prodotta a seguito dell’avvio del procedimento di cui all’art. 166, comma 5, del Codice, ha agito per limitare l’ambito di diffusione dell’articolo mediante la deindicizzazione di esso, benché sia poi emersa la visibilità di una copia in pdf dell’articolo per mera svista, dovuta anche alle difficoltà derivanti dal mutamento delle condizioni lavorative causato dalla pandemia, sulla quale l’editore è comunque intervenuto nel corso del procedimento non appena rilevata la presenza della stessa

l’editore ha pertanto provveduto a soddisfare la richiesta avanzata in via principale dall’interessato, ma non ha però effettuato, sulla base delle circostanze evidenziate nel reclamo e comprovate da idonea documentazione allegata ad esso, ad eseguire l’aggiornamento dell’articolo attualmente conservato nell’archivio del giornale;

sebbene l’editore non possa ritenersi gravato dell’onere di acquisire autonomamente informazioni con riferimento ai fatti narrati all’interno degli articoli pubblicati (cfr. da ultimo, sentenza della Corte di Cassazione n. 6806 del 7 marzo 2023), nel momento in cui abbia conoscenza diretta di notizie successive dovrebbe conformare il trattamento dei dati personali ai principi di esattezza ed aggiornamento adottando “tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati” (cfr. art. 5, par. 1, lett. d), del Regolamento), a maggior ragione nel caso in cui vi sia un’indicazione in tal senso da parte dello stesso interessato, sia pure in via subordinata come nel caso di specie;

ciò al fine di salvaguardare l’ulteriore e distinto diritto dell’interessato alla propria identità personale – il quale implica la necessità che sia garantita una corretta rappresentazione del medesimo sulla base della sua situazione attuale – oltreché l’interesse degli utenti a disporre di un’informazione corretta ed aggiornata, attraverso un’integrazione dell’articolo idonea a dare conto dell’esistenza di sviluppi giudiziari favorevoli per il primo;

RITENUTO pertanto, quale misura a tutela dei diritti dell’interessato, di dover ordinare, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d) e g), del Regolamento, a Edinet S.r.l., in qualità di gestore del sito web www.genova24.it, di disporre l’aggiornamento dell’articolo oggetto di reclamo con modalità idonee a rendere immediatamente visibile, sia nel titolo che nel corpo dei esso (ad esempio tramite l’inserimento di una nota in calce o a margine), l’esistenza di sviluppi giudiziari favorevoli all’interessato;

RITENUTO, ai sensi dell’art, 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di Edinet S.r.l. in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

RILEVATO, tuttavia, che la misura adottata nel caso in esame nei confronti della predetta società discende da una valutazione effettuata dall’Autorità sulla base delle specificità del singolo caso – quali, in particolare, il fatto che l’interessato non abbia avanzato istanza di aggiornamento in sede di interpello e che, in fase di reclamo, abbia presentato detta richiesta in via subordinata rispetto alla richiesta di rimozione/deindicizzazione così ingenerando nel titolare il convincimento di dover soddisfare le richieste ivi contenute in via alternativa – e che, pertanto, l’iscrizione di essa nel registro interno sopra citato non potrà essere ritenuta, in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, quale precedente pertinente ai fini previsti dall’art. 83, par. 2) lett. c), del Regolamento;

RILEVATO, infine, che è risultata accertata la violazione dell’art. 12, par. 3, del Regolamento non essendo stato fornito all’interessato un riscontro all’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento;

CONSIDERATO, rispetto alla violazione accertata, che:

il titolare del trattamento ha rappresentato che il mancato riscontro è stato determinato da difficoltà gestionali legate alla pandemia come comprovato dal fatto che, sino ad allora, le redazioni di Edinet hanno sempre risposto con puntualità a richieste analoghe, nel pieno rispetto dei princìpi del Regolamento;

ha comunque, nei fatti, provveduto a soddisfare le richieste dell’interessato deindicizzando l’articolo oggetto di richiesta, sebbene poi sia rimasta visibile, per una mera svista, una versione pdf del medesimo che è stato poi deindicizzato nel corso del procedimento attivato a seguito della presentazione del reclamo;

non vi sono precedenti violazioni a carico di Edinet S.r.l.;

la valutazione complessiva degli elementi descritti porta a ritenere proporzionata, nel caso in esame, l’applicazione della misura dell’ammonimento;

RITENUTO pertanto che il titolare, ai sensi di cui all’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, debba essere ammonito per l’inosservanza dei principi di correttezza e trasparenza nei rapporti con gli interessati, contenuti nell’art. 12, par. 3 del Regolamento, che impongono al titolare di fornire un adeguato e tempestivo riscontro ai diritti esercitati dagli interessati a norma degli artt. 15-22 del Regolamento;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di Robin S.r.l., in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE l’avv. Guido Scorza;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento;

a) prende atto di quanto dichiarato da Edinet S.r.l. in ordine all’avvenuta deindicizzazione dell’articolo oggetto di contestazione, nella versione pdf ancora visibile all’atto di presentazione del reclamo;

b) ordina ad Edinet S.r.l., ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d) e g) del Regolamento, di disporre l’aggiornamento dell’articolo oggetto di reclamo con modalità idonee a rendere immediatamente visibile, sia nel titolo che nel corpo dei esso (ad esempio tramite l’inserimento di una nota in calce o a margine), l’esistenza di sviluppi giudiziari favorevoli all’interessato;

c) dichiara il reclamo infondato con riguardo alla richiesta di rimozione dell’articolo o di anonimizzazione di esso;

d) con riguardo alle violazioni accertate nei confronti di Edinet S.r.l., in qualità di titolare del sito www.genova24.it, ammonisce la medesima per l’inosservanza dei principi di correttezza e trasparenza nei rapporti con gli interessati, contenuti nell’art. 12, par. 3, del Regolamento, che impongono al titolare di fornire un adeguato e tempestivo riscontro ai diritti esercitati dagli interessati a norma degli artt. 15-22 del Regolamento;

e) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Edinet S.r.l., in qualità di gestore del sito www.genova24.it, in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo. senza tuttavia attribuire a tale annotazione – limitatamente alla misura correttiva dell’integrazione dell’articolo, per le ragioni di cui in premessa – valore di precedente in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, ai fini previsti dall’art. 83, par. 2), lett. c), del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 157 del Codice, invita Edinet S.r.l. a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 166 del Codice.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 13 aprile 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei