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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Comune di Calvi Risorta - 20 ottobre 2022 [9852741]

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[doc. web n. 9852741]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Comune di Calvi Risorta - 20 ottobre 2022

Registro dei provvedimenti
n. 337 del 20 ottobre 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia, l’avv. Guido Scorza, componente, e il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito “Regolamento”);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);

VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione del n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;

RELATORE l’avv. Guido Scorza;

PREMESSO

1. Il reclamo.

Con reclamo presentato il XX, successivamente integrato con note del XX, il Sig. XX ha lamentato la pubblicazione “in data XX […] sulla pagina Facebook personale [del] assessore alle politiche sociali del Comune di Calvi Risorta, di una segnalazione [presentata precedentemente dal reclamante e] indirizzata alla Prefettura di Caserta e alla Regione Campania […] con la quale esponev[a] la reiterata violazione […] della Ordinanza della Regione Campania n° 23 del 25 marzo 2020” da parte del predetto assessore e di altri amministratori del Comune”.

In particolare, secondo quanto rappresentato dal reclamante, la segnalazione pubblicata sul predetto profilo Facebook dell’assessore “riporta […] il protocollo di ingresso della Prefettura di Caserta nonché il mio nome, cognome, residenza” e la stessa era stata “indirizzata ed inviata esclusivamente alla Prefettura di Caserta e alla Regione Campania e giammai al Comune di Calvi Risorta ovvero all’assessore […]”.

Il reclamante ha inoltre rappresentato che il predetto post del XX dell’Assessore “veniva condiviso sulla pagina Facebook del Sindaco del Comune di Calvi Risorta […] il quale, in tal modo è incorso nelle stesse violazioni”, e che lo stesso post sarebbe stato “visualizzato, commentato e condiviso, per circa 15 giorni, da centinaia di persone”.

Con successiva nota di integrazione al reclamo, il reclamante ha rappresentato che “la Prefettura di Caserta trasmetteva erroneamente la segnalazione [del reclamante] al comune di Calvi Risorta, anziché al Comando Carabinieri di Caserta, cui la stessa doveva essere indirizzata. A distanza di qualche ora la Prefettura notiziava il comune circa l'errore commesso, ma il Sindaco, prima ancora di protocollare la nota erroneamente ricevuta dal comune, provvedeva a trasmetterne una copia all'assessore […] la quale pubblicava la stessa sul proprio profilo Facebook, pubblico ed aperto”.

2. L’attività istruttoria.

In relazione al predetto reclamo, l’Ufficio, con nota del XX, prot. XX, ha invitato il Comune e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Caserta a fornire ogni informazione utile in relazione alla vicenda sopra rappresentata, ai sensi dell’art. 157 del Codice.

Non essendo pervenuto un riscontro, la richiesta di elementi al Comune è stata reiterata con nota del XX, prot. XX e, successivamente, con nota del XX, prot. XX, con la quale è stata altresì notificata al Comune, la violazione dell’art. 157 del Codice, comunicando ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 58, par. 2, del Regolamento.

In riscontro a tale ultima richiesta, il Comune di Calvi Risorta, con nota del XX, prot. XX, ha dichiarato che:

- il Sindaco “riceveva in data XX copia della segnalazione del reclamante con data XX dall’ufficio del protocollo comunale. In seguito alla lettura della segnalazione, la quale riportava il nominativo dell’Assessore [il Sindaco] procedeva ad indirizzare la posta a quest’ultima. L'Assessore […], dopo aver ricevuto copia della segnalazione, pubblicava un post su facebook, oscurando quelli che erano i dati sensibili del reclamante […]”;

- “Fino alla pubblicazione del post su Facebook, né il [Sindaco] né l’Assessore erano a conoscenza della seconda PEC della Prefettura, giunta solo in un momento successivo e solo dopo che il [Sindaco] aveva terminato lo smistamento della posta, la quale indicava l'errore nell’inviare la segnalazione alle PEC del Comune di Calvi Risorta anziché a quella del Comando dei Carabinieri, cui era indirizzata. Dal momento in cui si veniva a conoscenza dell’errore, l'Assessore […] provvedeva ad eliminare il post su Facebook, senza lasciarne alcuna traccia”;

- “A seguito dell’episodio oggetto del reclamo, venivano fatti accertamenti interni, dai quali risultava che la segnalazione veniva smistata per mero errore, senza notare che tra i destinatari della PEC da parte della Prefettura, non risultava esserci il Comune di Calvi Risorta”;

- “In relazione alla vicenda oggetto del reclamo, non veniva coinvolto il Responsabile per la protezione dei dati”.

In riscontro alla richiesta del Garante, la Prefettura di Caserta, con nota prot. XX del XX, ha rappresentato che “il documento […], inviato per mero errore materiale all’indirizzo di posta elettronica certificata del comune di Calvi Risorta in data XX alle ore 17.50 indicava chiaramente quale unico destinatario il Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta; subito dopo, alle ore 17:57 con prot. n. […] veniva comunicato l’errore materiale al comune di Calvi Risorta”. La predetta Prefettura, con nota del XX, prot. XX, ha precisato di aver richiesto chiarimenti su quanto accaduto al Comune, il quale avrebbe anche rappresentato che “[a] seguito dell’episodio oggetto del reclamo, venivano fatti accertamenti interni, dai quali risultava che la segnalazione era stata smistata per mero errore, senza notare che tra i destinatari della PEC da parte della Prefettura, non risultava esserci il Comune di Calvi Risorta”.

Al fine di definire l’istruttoria, con note del XX, prot. XX e XX, l’Ufficio ha richiesto chiarimenti direttamente al Sindaco e all’Assessore al fine di acquisire elementi definitivi, in particolare, in merito alla base giuridica e alle finalità del trattamento effettuato mediante la pubblicazione del documento (elementi non forniti con la nota di riscontro del Comune del XX, prot. XX), alla tempistica della ricezione delle comunicazioni della Prefettura da parte dei predetti amministratori, alla durata della pubblicazione e alla decorrenza dell’effettiva rimozione dei post dal social network, tenuto conto del breve lasso di tempo intercorso tra le due comunicazioni prefettizie e di quanto rappresentato dal reclamante in merito alla circostanza che il post sarebbe stato “visualizzato, commentato e condiviso, per circa 15 giorni, da centinaia di persone”. In assenza di riscontro, tali richieste sono state reiterate in data XX.

In risposta alla richiesta di elementi del Garante, l’Assessore con nota del XX, prot. XX, e il Sindaco, con nota del XX prot. XX (con la quale rinvia integralmente a quanto rappresentato dall’Assessore con la nota del XX citata) hanno dichiarato che:

“ciò che il [reclamante] contesta è la diffusione sulla mia pagina facebook personale di una sua segnalazione […] – pervenuta dalla Prefettura di Caserta e per conoscenza al Comune - indirizzata alla locale Stazione dei Carabinieri […] in data non antecedente XX (data di ricezione della stessa al protocollo comunale) […]”;

“Con riferimento alle circostanze, tempi e modalità con le quali la sottoscritta ha acquisito copia della segnalazione, come già segnalato con nota del XX [del Comune] prot. XX, essa veniva inviata dalla Prefettura al Comune di Calvi Risorta e l’addetto al protocollo -- una volta protocollata al n. XX del XX - la assegnava al Sindaco che — riferendosi la segnalazione alla scrivente — me la inoltrava inconsapevole — in prima battuta - dell’errore della Prefettura”.

“la vicenda è stata oggetto di un esposto in sede penale da parte dello stesso [reclamante] conclusosi con il provvedimento di archiviazione da parte del GIP n. XX.”.

Con riferimento alla condotta del Comune di Calvi Risorta, l’Ufficio, sulla base degli elementi acquisiti, delle verifiche compiute e dei fatti emersi a seguito dell’attività istruttoria, ha notificato al Comune, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento:

con atto del XX, prot. XX, in relazione al mancato riscontro nei termini previsti della richiesta di informazioni formulata dall’Ufficio con nota del XX, reiterata in data XX, in violazione dell’art. 157 del Codice;

con atto del XX, prot. XX, in relazione alla diffusione sulle pagine Facebook dell’Assessore e del Sindaco del Comune, della segnalazione del reclamante del XX alla Prefettura, pervenuta al protocollo del Comune e riportante i dati personali del reclamante, in assenza di un idoneo presupposto normativo e dell’informativa all’interessato, in violazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, par. 1, lett. e), 13 e 14 del Regolamento, e dell’art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice (come vigenti all’epoca dei fatti).

Il Comune, con gli atti sopra citati è stato invitato a produrre al Garante scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice, nonché art. 18, comma 1, dalla legge 24 novembre 1981, n. 689).

Con nota del XX, prot. n. XX, il Comune ha presentato una memoria difensiva, dichiarando, in particolare, che:

“Il ruolo degli uffici comunali nella vicenda [è stato limitato] alla registrazione al protocollo informatico della missiva prefettizia ed alla sua trasmissione al vertice politico-amministrativo dell’ente.

In particolare, la nota della Prefettura di Caserta riportante la segnalazione del [reclamante] veniva inviata dalla Prefettura al Comune di Calvi Risorta e l’addetto al protocollo – una volta protocollata […] – la assegnava al Sindaco che, riferendosi la segnalazione all’assessore […], gliela inoltrava inconsapevole che la predetta nota non dovesse pervenire al Comune […].

Con una nota immediatamente successiva […] la Prefettura specificava che la stessa era stata inviata al comune “per conoscenza” […] e non per errore, quindi giammai gli uffici comunali avrebbero potuto immaginare che si trattasse di una informativa riservata pervenuta al Comune per errore e che, pertanto, la stessa andasse cestinata.

Quindi, quanto riferito nella nota di contestazione […] ossia che “subito dopo, alle ore 17.57 con prot. n. XX veniva comunicato l’errore materiale [da parte della Prefettura] al Comune di Calvi Risorta” non appare corretto in quanto la Prefettura di Caserta non ha mai comunicato alcun errore ma, unicamente, che la nota era stata inviata al Comune “per conoscenza”. Circostanza che lascia presupporre – a ciascun operatore mediamente preparato nella gestione documentale – che il dato potesse essere trattato […].

Pertanto, si può ritenere che il presupposto normativo sulla base del quale è avvenuto il trattamento è l’art. 53 del DPR 445/2000 che disciplina la “registrazione di protocollo”. Essa si ritiene essere avvenuta secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza in quanto l’attività comunale si è limitata a registrare al protocollo informatico una missiva non trasmessa “per errore” ma “per conoscenza”.

3. Esito dell’attività istruttoria.

3.1. Il quadro normativo.

Il trattamento di dati personali deve avvenire nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni del Regolamento e del Codice.

Per “dato personale” si intende “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”)”. Inoltre, “si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale” (art. 4, par. 1, n. 1, del Regolamento).

Il trattamento dei dati personali effettuato da soggetti pubblici è, di regola, lecito solo se necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” o “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, par. 1, lett. c) ed e), del Regolamento). È inoltre previsto che “Gli Stati membri possono mantenere […] disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del presente regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto […]” (art. 6, par. 2, del Regolamento), con la conseguenza che al caso di specie risulta applicabile l’art. 2-ter, del Codice, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139.

In tale quadro, i soggetti pubblici possono diffondere dati personali se tale operazione è prevista “da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento” (art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice, nel testo vigente all’epoca dei fatti; cfr. anche provv. 15 maggio 2014, n. 243, recante le «Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati», in G.U. n. 134 del 12 giugno 2014 e in www.gpdp.it, doc. web n. 3134436). Il titolare del trattamento, pur in presenza di una condizione di liceità, è poi, in ogni caso, tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati personali, tra i quali, i principi di “liceità, correttezza e trasparenza” e “limitazione della finalità” (art. 5, par. 1, lett. a) e b), del Regolamento), in base ai quali i dati devono essere “trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato”, nonché “raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità”.

L’Autorità di controllo, nell’ambito dei compiti e poteri attribuiti dal Regolamento, assicura, tra l’altro, l’applicazione del Regolamento e tratta i reclami svolgendo le opportune indagini, anche sulla corretta applicazione della disciplina di protezione dei dati da parte dei titolari (art. 57 par.1, lett. a), f) ed h) e 58 del Regolamento). A tale scopo l’Autorità ha il potere di ingiungere al titolare del trattamento di fornire ogni informazione di cui necessiti per l’esecuzione dei suoi compiti (art. 58 par.1, lett. a), del Regolamento).

L’art. 157 del Codice inoltre prevede che, in relazione ai poteri di cui all’art. 57 del Regolamento e per l’espletamento dei propri compiti, il Garante può richiedere al titolare, al responsabile, al rappresentante del titolare o del responsabile, all’interessato o anche a terzi, di fornire informazioni e di esibire documenti e che il mancato riscontro a tale richiesta, entro il termine indicato, rende applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5 del Regolamento (v. art.166, comma 2, del Codice).

3.2. Il mancato riscontro alla richiesta di informazioni del Garante, ai sensi dell’art. 157 del Codice.

Con riguardo alla contestazione relativa alla violazione dell’art. 157 del Codice per il mancato riscontro da parte del Comune di Calvi Risorta alla richiesta di informazioni dell’Ufficio del XX, reiterata con nota del XX, il titolare non ha presentato memorie difensive in relazione alla contestazione formulata con atto del XX, prot. XX.

A tal proposito, si osserva che, anche alla luce dei principi generali di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost., nonché art. 9, comma 1 e 10, comma 3, del Regolamento interno del Garante n. 1/2019 del 4 aprile 2019, doc. web n. 9107633), il  riscontro alla richiesta di informazioni dell’Ufficio del XX, reiterata con nota del XX, è pervenuto oltre i termini previsti alla richiesta del Garante – in particolare, solo successivamente all’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori del XX, prot. XX. Tale ritardo ha, pertanto, inciso sulla completezza e celerità dell’attività istruttoria, risultando, pertanto, accertata la violazione dell’art. 157 del Codice.

3.3. Il trattamento dei dati del reclamante da parte del Comune.

Sulla base degli elementi acquisiti e dei fatti emersi a seguito dell’attività istruttoria, con riferimento alla ricostruzione della vicenda, con la memoria del XX, il Comune ha dichiarato che “la nota della Prefettura di Caserta riportante la segnalazione del [reclamante] veniva inviata dalla Prefettura al Comune di Calvi Risorta e l’addetto al protocollo – una volta protocollata […] – la assegnava al Sindaco che, riferendosi la segnalazione all’assessore […], gliela inoltrava inconsapevole che la predetta nota non dovesse pervenire al Comune”.

Con la predetta memoria difensiva, il Comune ha altresì dichiarato che “Il ruolo degli uffici comunali nella vicenda [si è limitato] alla registrazione al protocollo informatico della missiva prefettizia ed alla sua trasmissione al vertice politico-amministrativo dell’ente. […] Pertanto, si può ritenere che il presupposto normativo sulla base del quale è avvenuto il trattamento è l’art. 53 del DPR 445/2000 che disciplina la “registrazione di protocollo”. Essa si ritiene essere avvenuta secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza in quanto l’attività comunale si è limitata a registrare al protocollo informatico una missiva non trasmessa “per errore” ma “per conoscenza” […]”.

Alla luce di quanto dichiarato dal Comune con la memoria del XX citata, preso atto che gli uffici comunali si sono limitati a trattare i dati del reclamante ai soli fini della registrazione al protocollo informatico della missiva della Prefettura e all’inoltro della stessa al vertice politico-amministrativo, non risultano ascrivibili al comportamento del Comune di Calvi Risorta le violazioni contestate con l’atto del XX, in relazione alle quali, con autonomo procedimento in corso di svolgimento, si fa riserva di accertare le relative responsabilità.

4. Conclusioni.

Alla luce delle valutazioni sopra riportate, si evidenzia che le dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗ consentono di superare i rilievi notificati con atto del XX, mentre non risultano prodotte in atti memorie in relazione ai rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto del XX, prot. XX, con riguardo alla contestazione relativa alla violazione dell’art. 157 del Codice per il mancato riscontro da parte del Comune di Calvi Risorta alla richiesta di informazioni dell’Ufficio del XX, reiterata con nota del XX. In relazione a questo ultimo rilievo, pertanto, non può procedersi all’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.

Si confermano, quindi, le valutazioni preliminari dell’Ufficio e si rileva la violazione dell’art.157 del Codice da parte del Comune di Calvi Risorta in relazione al mancato riscontro della richiesta di elementi formulata dal Garante con nota del XX, reiterata con nota del XX.

La violazione della predetta disposizione rende applicabile la sanzione amministrativa prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83, par. 3, del Regolamento medesimo, come richiamato dall’art. 166, comma 2, del Codice.

In tale quadro, considerando, in ogni caso, che la condotta ha esaurito i suoi effetti, non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento.

5. Adozione dell’ordinanza ingiunzione per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e delle sanzioni accessorie (artt. 58, par. 2, lett. i), e 83 del Regolamento; art. 166, comma 7, del Codice).

Il Garante, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83 del Regolamento nonché dell’art. 166 del Codice, ha il potere di “infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 83, in aggiunta alle [altre] misure [correttive] di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso” e, in tale quadro, “il Collegio [del Garante] adotta l’ordinanza ingiunzione, con la quale dispone altresì in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sua pubblicazione, per intero o per estratto, sul sito web del Garante ai sensi dell’articolo 166, comma 7, del Codice” (art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019).

Al riguardo, tenuto conto dell’art. 83, par. 3, del Regolamento, nel caso di specie, la violazione delle disposizioni citate è soggetta all’applicazione della stessa sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento.

La predetta sanzione amministrativa pecuniaria inflitta, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, va determinata nell’ammontare tenendo in debito conto gli elementi previsti dall’art. 83, par. 2, del Regolamento, in relazione ai quali si osserva quanto segue.

Il ritardo, l’incompletezza e la contraddittorietà dei riscontri forniti alle richieste del Garante hanno inciso negativamente sulla completezza e celerità dell’attività istruttoria.

Di contro, non risultano a carico del Comune di Calvi Risorta, precedenti violazioni pertinenti commesse o precedenti provvedimenti di cui all’art. 58 del Regolamento e il carattere colposo della violazione.

In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 2.000 (duemila) per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6, par. 1, lett. e), nonché degli artt. 2-ter, comma 1 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 dicembre 2021, n. 205) e 157 del Codice quale sanzione amministrativa pecuniaria ritenuta, ai sensi dell’art. 83, par. 1, del Regolamento, effettiva, proporzionata e dissuasiva.

Tenuto conto del comportamento tenuto dal Comune nell’ambito dell’istruttoria i, si ritiene altresì che debba applicarsi la sanzione accessoria della pubblicazione sul sito web del Garante del presente provvedimento, prevista dall’art. 166, comma 7, del Codice e dall’art. 16 del Regolamento del Garante n. 1/2019.

Si ritiene, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento, dichiara illecita la condotta tenuta dal Comune di Calvi Risorta, descritta nei termini di cui in motivazione, consistente nella violazione dell’art 157 del Codice.

ORDINA

Al Comune di Calvi Risorta, con sede in Piazza Municipio, 1, Calvi Risorta (CE), CF 80008970610- ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83, par. 5, del Regolamento e dell’art. 166, comma 2, del Codice, di pagare la somma di euro 2.000 (duemila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione;

INGIUNGE

Al Comune di Calvi Risorta, di pagare la somma di euro 2.000 (duemila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della l. n. 689/1981. Al riguardo, si ricorda che resta salva la facoltà per il trasgressore di definire la controversia mediante il pagamento – sempre secondo le modalità indicate in allegato – di un importo pari alla metà della sanzione irrogata, entro 30 giorni dalla data della notifica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice (cfr. anche art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 150 dell’1/9/2011);

DISPONE

la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice;

l’annotazione del presente provvedimento nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle violazioni e delle misure adottate in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento.

Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 20 ottobre 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi