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Provvedimento del 7 maggio [9426614]

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[doc. web n. 9426614]

Provvedimento del 7 maggio 2020

Registro dei provvedimenti
n. 83 del 7 maggio 2020

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il dott. Antonello Soro, presidente, la dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, la prof.ssa Licia Califano e la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e il dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante dal sig. XX in data 25 gennaio 2019 (successivamente regolarizzato in data 9 maggio 2019), ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, con il quale viene lamentata una violazione della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali in relazione alla pubblicazione di un articolo sul quotidiano “La Stampa”, edizione cartacea e on-line del XX 2019 (“XX”) nel quale, nel riferire del rinvio a giudizio per i reati di omicidio colposo e di falso di alcuni medici del reparto di XX dell’ospedale di XX, vengono riportati stralci di intercettazioni telefoniche tra il reclamante, che all’epoca ricopriva il ruolo di Direttore generale della ASL di XX, e la Presidente del Collegio sindacale della medesima ASL, dai quali sarebbero emersi tentativi di ostacolare le indagini;

CONSIDERATO che l’interessato ha, in particolare, rappresentato che:

─ l’articolo oggetto di reclamo riporta stralci di intercettazioni per i quali «non è stata attivata la procedura normativamente prevista per selezionare ed escludere le intercettazioni irrilevanti, né gli operatori di Polizia Giudiziaria si sono astenuti dal verbalizzare e in parte trascrivere dialoghi per nulla rilevanti o attinenti ai fini dell’indagine»;

─ l’articolo sostiene l’esistenza fra lui e la sua interlocutrice di una “relazione”, con ciò comportando «una violazione dei diritti inerenti il trattamento di dati sensibili e riservati, quali attinenti alla vita personale, familiare e sentimentale», oltre che una violazione del divieto di pubblicazione degli atti del procedimento, di cui all’art 114 c.p.p;

─  egli stesso «non è mai stato indagato a nessun titolo nell’ambito del sopra indicato procedimento penale, così come è del tutto estranea ai fatti la sua interlocutrice»;

─  l’articolo de quo configura un trattamento di dati personali in «violazione dei principi di liceità, correttezza e riservatezza del trattamento ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, in relazione agli artt. 2 quater, comma 4, artt.137 e 139 del D.lgs. n.196/03», nonché dei principi deontologici di cui agli art. 5 “Diritto all’informazione e dati personali”, art. 6 “Essenzialità dell’informazione” ed art.11 “Tutela della sfera sessuale della persona”;

VISTA la nota del 12 luglio 2019 con cui GEDI News Network s.p.a., editrice del quotidiano “La Stampa”, afferma che:

─ l’articolo non contiene alcun dato attinente alla sfera sessuale del reclamante e «si limita a dar conto di talune iniziative assunte dall’interessato – all’epoca dei fatti direttore generale di un’ASL - nel tentativo di ostacolare l’indagine XX»;

─ «gli estratti delle intercettazioni telefoniche e gli altri elementi provenienti dagli atti delle indagini preliminari ... al momento della pubblicazione dell’articolo non erano più coperti da alcun segreto ex art.144 c.p.p. »

─  «il trattamento dei dati in questione è avvenuto nel pieno rispetto della disciplina vigente e per evidenti finalità di cronaca e informazione tuttora persistenti» riguardanti un’indagine penale ancora in corso, dalla quale sarebbero emerse possibili condotte del reclamante volte a rallentare l’indagine stessa;

─  in tale contesto non è ultronea o esorbitante l’informazione circa «l’esistenza − anch’essa emergente dai medesimi atti di indagine – di una relazione sentimentale tra il reclamante, all’epoca direttore Generale, e l’allora Presidente del Collegio Sindacale della medesima ASL»;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiari o attesti falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

RILEVATO che l’articolo oggetto di doglianza riporta notizie di interesse pubblico in quanto attinenti alle risultanze delle indagini relative a gravi reati che sarebbero stati commessi da alcuni medici delle strutture sanitarie di XX, dalle quali sarebbero emerse anche condotte del reclamante − figura di vertice dell’Azienda sanitaria locale − finalizzate ad interferire sull’andamento delle indagini stesse; rilevato che l’articolo costituisce espressione del diritto/dovere di cronaca su fatti di interesse pubblico e che pertanto trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt.136 e ss. del Codice e le allegate Regole deontologiche; 

RILEVATO che non emergono dagli atti elementi che comprovino, riguardo al predetto articolo, la violazione delle norme di procedura penale invocate dal reclamante (il cui accertamento spetterebbe comunque al giudice penale) e che, d’altra parte, lo stesso si riferisce ad una fase del procedimento – il rinvio a giudizio di alcuni medici coinvolti nell’indagine – i cui atti possono essere lecitamente conosciuti;

CONSIDERATO che la conversazione tra il reclamante e la Presidente del Collegio sindacale, riportata dal giornale, assume rilievo nel contesto dei fatti di cronaca in quanto da essa emergono, oltre che espressioni particolarmente critiche riguardo all’ambiente ospedaliero interessato dalle indagini, anche commenti personali sui funzionari di polizia incaricati delle indagini stesse, ai quali fanno seguito i suggerimenti al reclamante, da parte della citata Presidente, di adoperarsi per avere un incontro con un consigliere regionale a lei vicino;

CONSIDERATO altresì che il riferimento ai rapporti personali, oltre che lavorativi, tra il reclamante e la sua interlocutrice, trae origine dagli atti di indagine e non può ritenersi in tale contesto un dato non pertinente ed ultroneo, atteso il rilievo che l’Autorità giudiziaria attribuisce nel contesto dell’indagine alle condotte ascrivibili al reclamante (figura di rilievo nel contesto sanitario locale), condivise e talvolta suggerite dalla stessa, la quale, in ragione del ruolo ricoperto aveva peraltro specifici compiti di controllo sull’attività in seno all’Azienda sanitaria diretta dal reclamante;

CONSIDERATO pertanto che, per i profili sopra descritti, l’aver riportato tale dato all’interno dell’articolo non può ritenersi in contrasto con il parametro di essenzialità dell’informazione di cui all’art. 137, comma 3, del Codice, alla luce anche della specificazione di esso contenuta nell’art. 6 delle Regole deontologiche («La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l´informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell´originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti»);

CONSIDERATO inoltre che l’informazione oggetto di doglianza non può ritenersi lesiva della sfera sessuale del reclamante, come invece sostenuto dallo stesso, atteso che il richiamo alla “relazione personale” è riportato senza alcun particolare dettaglio (art. 11, comma 2, delle Regole deontologiche);

CONSIDERATO infine che i fatti giudiziari che coinvolgono il reclamante sono recenti e suscettibili di nuovi sviluppi, come riportato da articoli di cronaca successivi a quello oggetto di reclamo (che, peraltro, allo stato risulterebbe consultabile solo dagli abbonati alla testata);

RILEVATO pertanto di dover considerare il reclamo infondato, ai sensi degli artt. 57 par. 1 lett. f), del Regolamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi degli artt. 57 par. 1, lett. f) del Regolamento, dichiara il reclamo infondato, non ravvisando gli estremi per l’adozione di un provvedimento correttivo ai sensi dell’art. 58 del Regolamento.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 7 maggio 2020

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia