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Parere alla Regione Lombardia su uno schema di norma istitutiva del “Registro regionale per la gestione coordinata degli accessi dei veicoli alla ZTL” - 11 dicembre 2019 [9232560]

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[doc. web n. 9232560]

Parere  alla Regione Lombardia su uno schema di norma istitutiva del “Registro regionale per la gestione coordinata degli accessi dei veicoli alla ZTL” - 11 dicembre 2019

Registro dei provvedimenti
n. 219 dell'11 dicembre 2019

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Vista la richiesta di parere della regione Lombardia;

Visto l’articolo 57, par. 1, lett. c), del Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito Regolamento);

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito Codice);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal Segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

PREMESSO

1. La Regione Lombardia ha richiesto il parere del Garante su uno schema di norma istitutiva del “Registro regionale per la gestione coordinata degli accessi dei veicoli alla ZTL” che si prevede di inserire nel progetto di legge regionale “Collegato 2020” alla manovra di bilancio della regione Lombardia.

La proposta normativa prevede l’istituzione, presso la Giunta regionale, di un registro regionale dei veicoli che, in base alla normativa statale, possono transitare nelle zone a traffico limitato (ZTL) istituite dai comuni lombardi. Si tratta di veicoli per i quali l’accesso alle ZTL non è soggetto ad alcuna specifica autorizzazione, sussistendo solamente l’obbligo di comunicazione al Comune di riferimento del numero di targa ai fini dell’inserimento del veicolo nella cosiddetta “white list” locale, ossia nell’elenco comunale dei veicoli ammessi al libero transito nelle proprie ZTL.

Il registro regionale (di seguito “Registro”) é diretto a “semplificare e uniformare le modalità di accesso alle ZTL, attraverso il coordinamento e lo scambio di informazioni in possesso delle singole amministrazioni comunali” (comma 1 della disposizione normativa).

E’ previsto, infatti, che nell’istituendo Registro siano raccolti i dati relativi alle targhe dei veicoli autorizzati e “quelli necessari per la gestione delle suddette targhe” trasmessi, e poi aggiornati, dai Comuni aderenti al progetto sulla base di accordi stipulati con la Regione. In tali accordi saranno definite “le reciproche attività e responsabilità in merito ai dati in esso contenuti” (comma 2) e, per facilitarne la redazione, è previsto che con deliberazione della Giunta sia approvato uno schema di accordo tra Regione e Comune aderente.

Con la medesima deliberazione della Giunta dovranno essere disciplinate le modalità di funzionamento del Registro, con particolare riguardo all’individuazione del tracciato dei dati effettivamente necessari, alle modalità di trasmissione in via telematica dei dati da parte dei Comuni  e al costante aggiornamento degli stessi, all’accesso sicuro da parte degli organi di polizia locale dei Comuni ai dati contenuti nel Registro (tramite apposita interfaccia dotata di sistemi di autenticazione e profilazione), alla gestione e conservazione dei dati contenuti nel Registro, anche in relazione alle misure di sicurezza organizzative e tecniche appropriate (comma 3).

RITENUTO

3.1. La disposizione normativa in esame prevede l’istituzione di un registro regionale dei veicoli autorizzati, in base alla normativa statale, a transitare in tutte le zone a traffico limitato (ZTL) istituite dai Comuni lombardi.

Né lo schema di norma in esame, né la relazione illustrativa evidenziano le norme di legge dello Stato che consentirebbero a determinate categorie di veicoli di transitare in tutte le ZTL comunali di una regione. Gli unici riferimenti normativi riportati nella relazione riguardano i “veicoli al servizio delle persone invalide titolari del contrassegno speciale di cui all’art. 12 del D.P.R. n. 503/1996” e i “veicoli a propulsione elettrica o ibrida ai sensi dell’art. 7, comma 9 bis, del d.lgs. n. 285/1992”, e solo per i primi il dettato normativo è esplicito nel ritenere il contrassegno rilasciato dal Comune di appartenenza valido “per tutto il territorio nazionale”.

In assenza di altre indicazioni normative circa l’ambito delle categorie di veicoli potenzialmente coinvolti, il progetto in esame sembrerebbe principalmente finalizzato a istituire una banca dati delle targhe associate ai contrassegni rilasciati ai disabili, destinata a contenere altresì informazioni personali di natura particolare cui il Regolamento 2016/679 riconnette specifiche garanzie, sin dalla fase della formulazione della base normativa (artt. 6, parr. 2 e 3, Reg.; artt. 2-sexies e 2-septies Codice).

Occorre, dunque, che la Regione verifichi quali siano effettivamente le categorie di veicoli che, in base alle norme statali, possono accedere a tutte le ZTL e, specie laddove l’unica o la principale categoria interessata dovesse rivelarsi quella dei veicoli associati ai contrassegni di disabili, valutare l’effettiva necessità e la proporzionalità dell’istituzione di un registro regionale, nonché la sua compatibilità con la disciplina sui dati particolari sopra richiamata, che ne vieta in generale il trattamento salva la sussistenza di specifici e tassativi presupposti di liceità (cfr. in particolare, art. 9, parr. 1 e 2, Reg.).

3.2. In ogni caso, nell’eventualità che si intenda proseguire nel progetto, data la particolarità e delicatezza dei dati destinati ad essere raccolti nel Registro, si richiama l’attenzione della Regione sull’opportunità di individuare, per quanto più possibile, già nella presente “base giuridica” gli elementi richiesti dall’articolo 6, par. 3, lett. b), del Regolamento, almeno rispetto alle finalità, ai parametri di liceità del trattamento e all’individuazione puntuale dei soggetti coinvolti nell’alimentazione e nella fruizione del Registro e dei relativi ruoli e responsabilità sotto il profilo della protezione dati.

Sotto quest’ultimo aspetto, lo schema di norma istituisce il registro regionale “presso la Giunta regionale”, individua i Comuni quali soggetti alimentatori del registro (anche sotto il profilo dell’aggiornamento dei dati) e abilita all’accesso alle informazioni ivi registrate i medesimi Comuni e i relativi Corpi di polizia municipale, senza altra indicazione al riguardo, mentre nella relazione illustrativa si legge che “potrebbe emergere la necessità di coinvolgimento anche di associazioni di categoria che raccolgono le richieste di autorizzazione per particolari categorie di veicoli autorizzati”.

Assume particolare importanza, quindi, ai fini del rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, identificare con precisione i soggetti che, a diverso titolo, possono trattare i dati personali e definire chiaramente le rispettive attribuzioni, in particolare quella di titolare, contitolare o responsabile del trattamento (cfr. artt. 4, punto 7, 26 e 28 Reg.). Da questo punto di vista non giovano, infatti, le indicazioni contenute nella medesima relazione illustrativa, ove la Regione è definita ora “titolare del trattamento”, ora “gestore del sistema” in quanto la titolarità dei dati “resta agli Enti che comunicano al registro l’autorizzazione”.

3.3. Resta fermo che i profili di protezione dati diversi da quelli indicati al punto 3.2. - che si auspica siano definiti nella norma di legge in esame - potranno essere disciplinati nella prevista delibera di Giunta relativa alle “modalità di funzionamento del registro” da adottarsi, conseguentemente, previa consultazione del Garante (cfr. art.  57, par. 1, lett. c, Reg.).

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere nei termini di cui in motivazione sullo schema di norma recante l’istituzione del “Registro regionale per la gestione coordinata degli accessi dei veicoli alla ZTL”, con le osservazioni di cui ai punti da 3.1. a 3.3.

Roma, 11 dicembre 2019

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia