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Parere sul provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate recante “Disposizioni di attuazione dell’articolo 11, comma 4, del DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Analisi del rischio di evasione. Estensione all’anno 2014-2015 della sperimentazione della procedura di selezione basata sull’utilizzo...

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[doc. web n. 9106329]

Parere sul provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate recante “Disposizioni di attuazione dell’articolo 11, comma 4, del DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Analisi del rischio di evasione. Estensione all’anno 2014-2015 della sperimentazione della procedura di selezione basata sull’utilizzo delle informazioni comunicate all’Archivio dei rapporti finanziari - 14 marzo 2019

Registro dei provvedimenti
n. 58 del 14 marzo 2019

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito Regolamento;

VISTO il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal predetto d.lgs. n. 101 del 2018;

VISTO l’art. 11, commi 2 e 4, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, e dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale prevede che “gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all’Anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali” (comma 2), e che, “oltre che ai fini previsti dall'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del predetto decreto e del comma 2 del presente articolo sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per le analisi del rischio di evasione” (comma 4);

VISTO il provvedimento del Garante del 15 novembre 2012, doc. web n. 2099774, sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate recante “Disposizioni di attuazione dell’articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legge 6 dicembre  2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Modalità per la comunicazione integrativa annuale all’archivio dei rapporti finanziari”, attuativo del predetto art. 11, con il quale è stato prescritto all’Agenzia di sottoporre alla verifica preliminare dell’Autorità, ai sensi dell’art. 17 del Codice, i casi di trattamento dei dati oggetto della comunicazione integrativa annuale ai fini dell'individuazione di procedure e garanzie, in quanto presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità degli interessati;

VISTO il provvedimento del Garante del 20 luglio 2017, n. 321, doc. web n. 6843736, con il quale il Garante ha ritenuto idonee le misure e gli accorgimenti assicurati dall´Agenzia delle entrate in relazione al trattamento dei dati personali effettuato nell´ambito della sperimentazione di una procedura di selezione dei contribuenti, basata sull´utilizzo delle informazioni fornite dall´Archivio dei rapporti finanziari e degli elementi presenti nell´Anagrafe tributaria, per l´individuazione dei profili di evasione rilevanti, relativa ad un ristretto campione di soggetti; con il medesimo provvedimento, il Garante ha altresì prescritto all´Agenzia delle entrate di trasmettere al Garante, non appena disponibili, le risultanze della predetta sperimentazione;

VISTE le note dell’Agenzia delle entrate del 2 novembre 2017, 20 marzo e 28 giugno 2018, con le quali l’Agenzia ha rappresentato al Garante l’intenzione di estendere il medesimo modello di sperimentazione a successivi anni di imposta, introducendo ulteriori misure a garanzie nell’individuazione del ristretto numero di contribuenti coinvolti, aumentando, in particolare, la qualità dei dati utilizzati e introducendo specifici correttivi;

VISTA la nota del 4 marzo 2019, con la quale, a tal fine, anche ai sensi dell’art. 2-quinquiesdecies del Codice, ha richiesto il parere dell’Autorità sul provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate che disciplina il trattamento in esame, recante “Disposizioni di attuazione dell’articolo 11, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Analisi del rischio di evasione. Estensione all’anno 2014 – 2015 della sperimentazione della procedura di selezione basata sull’utilizzo delle informazioni comunicate all’Archivio dei rapporti finanziari”;

CONSIDERATO che l’estensione ad anni di imposta successivi del predetto modello di sperimentazione verrà realizzata introducendo cautele ulteriori nella selezione del ristretto numero di contribuenti interessato, che tengono conto delle indicazioni fornite dall’Ufficio del Garante nell’ambito di apposti incontri con i rappresentanti dell’Agenzia;

RITENUTO, tuttavia, necessario che, nello schema di provvedimento in esame, nel rispetto degli artt. 6, § 3, lett. b), e 22, § 2, lett. b), del Regolamento, vengano espressamente richiamate, ancorché in forma sintetica, le misure di garanzia a tutela degli interessati, già individuate dall’Agenzia nell’ambito della sperimentazione avviata sulla base del citato provvedimento del Garante n. 321 del 20 luglio 2017, relative, in particolare, all’introduzione di:

- apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, volte innanzitutto a minimizzare i rischi di accessi non autorizzati ai dati utilizzati per la predetta selezione, con specifico riguardo a quelli contenuti nell´Archivio dei rapporti finanziari;

-  controlli sulla qualità dei dati utilizzati e sulle elaborazioni logiche effettuate;

- applicazione di garanzie al trattamento automatizzato dei dati personali, per ridurre prudenzialmente i rischi per gli interessati, relativi, in particolare, a errate rappresentazioni della capacità contributiva;

- puntuale valutazione della coerenza complessiva della posizione di ciascun contribuente selezionato da parte di operatori qualificati appartenenti alle Direzioni provinciali, appositamente istruiti dalla Direzione centrale accertamento, preliminare alla convocazione del contribuente;

- adeguate informazioni al contribuente convocato in contraddittorio, con particolare riferimento alla natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati in tale sede e alle conseguenze di un eventuale mancata presentazione o rifiuto a rispondere;

RITENUTO, inoltre, necessario ribadire all’Agenzia delle entrate di trasmettere al Garante, non appena disponibili, le risultanze complessive della predetta sperimentazione, relative anche ai successivi anni di imposta, ai fini della valutazione in concreto dell’idoneità delle procedure e delle garanzie in vista degli ulteriori utilizzi del modello di analisi sperimentato;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIO’ PREMESSO IL GARANTE

a) ai sensi dell’art. 36, § 4, del Regolamento, fornisce parere sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate recante “Disposizioni di attuazione dell’articolo 11, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Analisi del rischio di evasione. Estensione all’anno 2014 – 2015 della sperimentazione della procedura di selezione basata sull’utilizzo delle informazioni comunicate all’Archivio dei rapporti finanziari”, a condizione che nello stesso vengano richiamate le misure di garanzia a tutela degli interessati citate in premessa;

b) ai sensi dell’art. 58, § 3, lett. c), del Regolamento e dell’art. 2-quinquiesdecies, del Codice, ritiene idonee le misure e gli accorgimenti assicurati dall’Agenzia delle entrate in relazione al trattamento dei dati personali effettuato estendendo il modello di sperimentazione di una procedura di selezione dei contribuenti, basata sull’utilizzo delle informazioni fornite dall’Archivio dei rapporti finanziari e degli elementi presenti nell’Anagrafe tributaria, per l’individuazione dei profili di evasione rilevanti, già oggetto del provvedimento del Garante n. 321 del 20 luglio 2017, e, ai sensi dell’art. 58, § 1, lett. a), del Regolamento, prescrive all’Agenzia delle entrate di trasmettere al Garante, non appena disponibili, le risultanze della predetta sperimentazione, relative anche ai successivi anni di imposta, ai fini della valutazione in concreto dell’idoneità delle procedure e delle garanzie in vista degli ulteriori utilizzi del modello di analisi sperimentato.

Roma, 14 marzo 2019

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia