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Sperimentazione di una procedura basata sull’utilizzo di informazioni fornite dall’Archivio dei rapporti finanziari e degli elementi presenti nell’Anagrafe tributaria per l’individuazione di profili di evasione rilevanti - 20 luglio 2017 [6843736]

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[doc. web n. 6843736]

Sperimentazione di una procedura basata sull´utilizzo di informazioni fornite dall´Archivio dei rapporti finanziari e degli elementi presenti nell´Anagrafe tributaria per l´individuazione di profili di evasione rilevanti - 20 luglio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 321 del 20 luglio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

IN data odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice);

VISTO l´art. 11, commi 2 e 4, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, e dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale prevede che "gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all´Anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all´articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali" (comma 2), e che, "oltre che ai fini previsti dall´articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le informazioni comunicate ai sensi dell´articolo 7, sesto comma, del predetto decreto e del comma 2 del presente articolo sono utilizzate dall´Agenzia delle entrate per le analisi del rischio di evasione" (comma 4);

VISTO il provvedimento del Garante del 15 novembre 2012, doc. web n. 2099774, sullo schema di provvedimento del Direttore dell´Agenzia delle entrate recante "Disposizioni di attuazione dell´articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legge 6 dicembre  2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Modalità per la comunicazione integrativa annuale all´archivio dei rapporti finanziari", attuativo del predetto art. 11, con il quale è stato prescritto all´Agenzia di sottoporre alla verifica preliminare dell´Autorità, ai sensi dell´art. 17 del Codice, l´utilizzo dei dati oggetto della comunicazione integrativa annuale ai fini dell´individuazione di procedure e garanzie, in quanto presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità degli interessati;

VISTA la nota del 7 settembre 2016, con cui l´Agenzia delle entrate, nell´ambito della predetta verifica preliminare, ha sottoposto all´attenzione del Garante l´intenzione di sperimentare una procedura di selezione dei contribuenti basata sull´utilizzo delle informazioni fornite dall´Archivio dei rapporti finanziari e degli elementi presenti nell´Anagrafe tributaria per l´individuazione dei profili di evasione rilevanti;

VISTA l´istruttoria compiuta dal Garante, anche attraverso specifici accertamenti ispettivi, volta a esaminare in concreto il trattamento di dati personali effettuato nell´ambito della predetta sperimentazione, con particolare riferimento a:

- la qualità dei dati contenuti nel suddetto Archivio dei rapporti finanziari e nelle basi dati contenute nell´Anagrafe tributaria che si intendono utilizzare;

- la logica applicata ai trattamenti automatizzati effettuati, verificando nel dettaglio le interrogazioni e le elaborazioni logiche eseguite sui dati nel corso dell´intero processo di selezione dei contribuenti;

- le misure individuate a garanzia dei diritti, delle libertà e degli legittimi interessi degli interessati;

CONSIDERATO che, con la predetta sperimentazione, supportata da metodologie statistiche, l´Agenzia intende verificare in concreto, in relazione ad un ristretto campione di contribuenti, l´efficacia di un nuovo modello di analisi dei dati finalizzato a individuare incongruenze tra le somme a disposizione del contribuente, rilevate dalle informazioni contenute nell´Archivio dei rapporti finanziari, e i redditi e le spese desumibili dalle informazioni contenute nell´Anagrafe tributaria;

CONSIDERATO, altresì, che, in base agli esiti di tale sperimentazione, l´Agenzia provvederà ad accertare l´idoneità dell´indicatore di rischio, così elaborato, a evidenziare profili rilevanti di evasione, anche in relazione a ulteriori e più ampi utilizzi del nuovo modello di analisi;

RILEVATO che il processo di sperimentazione prevede una prima fase di selezione del campione di contribuenti sulla base del predetto indicatore di rischio, realizzata a livello centrale, con l´elaborazione automatizzata dei dati presenti nell´Archivio dei rapporti finanziari e in Anagrafe tributaria, e una seconda fase operativa, svolta a cura delle sedi territoriali sulla base di specifiche istruzioni, per la verifica dei dati e l´eventuale convocazione dei contribuenti;

RILEVATO, altresì, che, per la selezione del campione, l´Agenzia ha provveduto a verificare la qualità dei dati a disposizione, con particolare riferimento alla coerenza degli stessi e alla comparabilità delle fonti disponibili, eliminando prudenzialmente tutte le posizioni che avrebbero potuto compromettere la sperimentazione, anche in vista della significatività e dell´utilizzabilità degli elementi in fase di accertamento;

RITENUTO che il complessivo procedimento di selezione dei contribuenti oggetto di sperimentazione, predisposto dall´Agenzia, assicuri idonee garanzie per gli interessati, prevedendo, in particolare:

- apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, volte innanzitutto a minimizzare i rischi di accessi non autorizzati ai dati utilizzati per la predetta selezione, con specifico riguardo a quelli contenuti nell´Archivio dei rapporti finanziari;

- controlli sulla qualità dei dati utilizzati e sulle elaborazioni logiche effettuate;

- applicazione di garanzie al trattamento automatizzato dei dati personali, per ridurre prudenzialmente i rischi per gli interessati, relativi, in particolare, a errate rappresentazioni della capacità contributiva;

- puntuale valutazione della coerenza complessiva della posizione di ciascun contribuente selezionato da parte di operatori qualificati appartenenti alle Direzioni provinciali, appositamente istruiti dalla Direzione centrale accertamento, preliminare alla convocazione del contribuente;

- idonea informativa al contribuente convocato in contraddittorio, con particolare riferimento alla natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati in tale sede e alle conseguenze di un eventuale mancata presentazione o rifiuto a rispondere;

RITENUTO, tuttavia, necessario riservarsi di esaminare le risultanze che, non appena disponibili, dovranno essere prodotte dall´Agenzia delle entrate al Garante in esito alla predetta sperimentazione, ai fini della valutazione in concreto dell´idoneità delle garanzie predisposte ad assicurare il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, soprattutto in vista degli ulteriori utilizzi del predetto modello di analisi;

RILEVATO, in ogni caso, che, sulla base del nuovo quadro giuridico introdotto dall´art. 22 del nuovo Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento generale sulla protezione dei dati personali, in relazione ai processi decisionali automatizzati relativi alle persone fisiche, compresa la profilazione, il trattamento in esame, ancorché previsto dal citato art. 11, comma 4, del d.l. n. 201 del 2011, richiede che il diritto dello Stato membro precisi le misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi degli interessati;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIO´ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell´art. 17 del Codice, ritiene idonee le misure e gli accorgimenti assicurati dall´Agenzia delle entrate in relazione al trattamento dei dati personali effettuato nell´ambito sperimentazione di una procedura di selezione dei contribuenti basata sull´utilizzo delle informazioni fornite dall´Archivio dei rapporti finanziari e degli elementi presenti nell´Anagrafe tributaria per l´individuazione dei profili di evasione rilevanti, e prescrive all´Agenzia delle entrate di trasmettere al Garante, non appena disponibili, le risultanze della predetta sperimentazione, ai fini della valutazione in concreto dell´idoneità delle procedure e delle garanzie in vista degli ulteriori utilizzi del modello di analisi sperimentato.

Roma, 20 luglio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia



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