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Parere su due schemi di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate concernenti la tracciabilità delle spese sanitarie e veterinarie e la tracciabilità degli oneri detraibili diversi dalle spese sanitarie e veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata a decorrere dall’anno d’imposta 2020 - 1 ottobre 2020 [9478015]

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[doc. web n. 9478015]

Parere sugli schemi di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate recanti disposizioi concernenti rispettivamente "Tracciabilità delle spese sanitarie e veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata a decorrere dall’anno d’imposta 2020" e "Tracciabilità degli oneri detraibili diversi dalle spese sanitarie e veterinarie da comunicare all’Agenzia delle entrate ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata a decorrere dall’anno d’imposta 2020" - 1 ottobre 2020

Registro dei provvedimenti
n. 177 del  1° ottobre 2020

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito, Regolamento);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, Codice);

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e successive modificazioni, concernente la semplificazione fiscale e la dichiarazione dei redditi precompilata, che, in particolare, prevede che:

- "a decorrere dal 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che può essere accettata o modificata" (art. 1, comma 1);

- "ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, l'Agenzia delle entrate può utilizzare i dati di cui all'articolo 50, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326" (art. 3, comma 2);

- "ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, inviano al Sistema tessera sanitaria, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, attuativo dell'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, i dati relativi alle prestazioni erogate dal 2015 ad esclusione di quelle già previste nel comma 2, ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate. Le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati, sono rese disponibili sul sito internet del Sistema tessera sanitaria. I dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate a partire dal 1º gennaio 2016 sono inviati al Sistema tessera sanitaria, con le medesime modalità di cui al presente comma, anche da parte delle strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate" (art. 3, comma 3);

- "con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i termini e le modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle indicate nei commi 1, 2 e 3" (art. 3, comma 4);

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), la quale stabilisce, in particolare, che:

- "ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241" (art. 1, comma 679);

- la predetta disposizione non si applichi "alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale" (art. 1, comma 680).

VISTA la nota con cui l’Agenzia delle entrate, ai fini dell’acquisizione del previsto parere, ha trasmesso all’Autorità due schemi provvedimento del Direttore recanti disposizioni concernenti:

a) "Tracciabilità delle spese sanitarie e veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata a decorrere dall’anno d’imposta 2020", con il quale viene stabilito che, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, i dati delle spese sanitarie e veterinarie forniti all’Agenzia delle entrate dal Sistema TS siano esclusivamente quelli relativi alle spese sanitarie e veterinarie sostenute con le modalità tracciabili di cui all’art. 1, comma 679, della legge di bilancio 2020, ad eccezione delle spese sanitarie di cui all’art. 1, comma 680, della medesima legge di bilancio 2020, ossia le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e le spese relative a prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale;

b) "Tracciabilità degli oneri detraibili diversi dalle spese sanitarie e veterinarie da comunicare all’Agenzia delle entrate ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata a decorrere dall’anno d’imposta 2020", con il quale viene previsto che, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, nelle comunicazioni da trasmettere all’Anagrafe tributaria previste dalla legge e dai decreti del Ministro dell’economia e delle finanze (artt. 1, comma 1, 3, commi 1 e 4 del d.lgs. n. 175 del 2014) con le modalità tecniche stabilite dai relativi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate, vadano indicati esclusivamente i dati relativi agli oneri per cui spetta la detrazione del 19 per cento ai fini Irpef sostenuti con le modalità tracciabili di cui all’art. 1, comma 679, della legge di bilancio 2020, ossia con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997;

RILEVATO, in particolare, che:

- per quanto concerne lo schema di provvedimento relativo tracciabilità delle spese sanitarie e veterinarie, di cui alla precedente lettera a), le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati al Sistema TS sono definite, da ultimo, dallo schema di decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per l’adeguamento del tracciato del Sistema TS alle citate novità introdotte dalla legge di bilancio 2020 (sul quale il Garante ha espresso il proprio parere il 9 luglio 2020 con il provv. n. 132, doc. web n. 9441223), che, prevedendo l’inserimento di un campo nel quale il soggetto tenuto all’invio è tenuto a indicare se il pagamento è avvenuto con strumenti tracciabili oppure non tracciabili, rende possibile individuare, nel rispetto del principio di minimizzazione, le spese detraibili da utilizzare per la dichiarazione precompilata;

- per quanto concerne, invece, lo schema di provvedimento relativo alla tracciabilità degli altri oneri detraibili, di cui alla precedente lettera b), non sono state definite nuove specifiche tecniche rispetto a quelle già previste dai relativi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia, in quanto la modifica comporta che i soggetti obbligati debbano trasmettere esclusivamente i dati riferiti alle spese sostenute con strumenti tracciabili necessari all’elaborazione della dichiarazione precompilata;

RILEVATO, inoltre, che l’Agenzia ha precisato che rimane invariato l’impianto generale delineato con i precedenti provvedimenti del Direttore dell’Agenzia, già favorevolmente valutato da parte del Garante nei pareri già espressi al riguardo (cfr. in particolare, provv. n. 63 del 18 febbraio 2016, doc. web n. 4716389), con riferimento ai tipi di dati, ai canali di trasmissione dei dati da parte dei soggetti obbligati e alle relative misure di sicurezza;

RITENUTO che gli schemi di provvedimento in questione danno attuazione alla nuova disciplina relativa alla tracciabilità degli oneri detraibili, nel rispetto dei principi di liceità del trattamento e di minimizzazione dei dati di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e c), del Regolamento, mantenendo inalterate le misure e garanzie già predisposte a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati e che, pertanto, che non vi siano osservazioni da formulare al riguardo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal vice segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIO’ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 57, par. 1, lett. c), del Regolamento, esprime parere favorevole sugli schemi di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate recanti disposizioni concernenti, rispettivamente, "Tracciabilità delle spese sanitarie e veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata a decorrere dall’anno d’imposta 2020" e "Tracciabilità degli oneri detraibili diversi dalle spese sanitarie e veterinarie da comunicare all’Agenzia delle entrate ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata a decorrere dall’anno d’imposta 2020".

Roma, 1° ottobre 2020

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi