g-docweb-display Portlet

Procedura relativa ai ricorsi - Centrale dei rischi bancari - opposizione al trattamento - 9 gennaio 1999 [42296]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 42296]

Centrale dei rischi bancari - opposizione al trattamento - 9 gennaio 1999

 


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione del 16 dicembre 1998, in presenza del prof. Stefano Rodotà, Presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice Presidente, del Prof. Ugo De Siervo, componente e dell´ Ing. Claudio Manganelli, componente;

Esaminato il ricorso presentato da ...

nei confronti

della Banca ...
e della Cassa di ...

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta l´illegittimo trattamento di dati personali che sarebbe stato effettuato a suo danno dalla Cassa di ..., banca presso la quale lo stesso ha intrattenuto rapporti di conto corrente ed ha acceso un mutuo. Il comportamento contestato consisterebbe, essenzialmente, nella segnalazione alla Centrale dei rischi bancari della Banca & & . di una situazione di sofferenza creditizia dell´interessato, pervenuta, appunto, dalla Cassa di ...

In ordine a tale vicenda il ricorrente aveva precedentemente inviato alla Banca ... una nota descrittiva della vicenda chiedendo all´ istituto di adottare "in virtù dei propri poteri istituzionali tutti i più idonei ed opportuni provvedimenti per interrompere la condotta ritenuta illecita della Cassa di ...".

Tale sollecitazione rivolta alla Banca di ... non ha ricevuto risposta. Sulla base dell´art. 29, comma 2, della legge n. 675/1996, è stato quindi presentato il presente ricorso.

In occasione dell´esame di altri ricorsi (vedi, ad esempio, il provvedimento in data 16 ottobre 1997), questa Autorità ha ritenuto che:

a) in attesa dell´entrata in vigore del regolamento che deve dare piena attuazione all´art. 29 della legge n. 675/1996, tali atti devono essere qualificati come "reclami" ai sensi dell´art. 31 della stessa legge;

b) resta ferma la possibilità di dichiarare l´inammissibilità o la manifesta infondatezza degli atti presentati in questa fase come formali ricorsi, qualora gli stessi non presentino i requisiti previsti dagli articoli 13 e 29 della citata legge n. 675.

3. Alla luce delle considerazioni sopra formulate, il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile.

Va anzitutto rilevato che i diritti di cui all´art. 13 non possono essere esercitati direttamente nei confronti della Banca di ... in riferimento ai compiti previsti da "espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti la politica monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari nonché la tutela della loro stabilità" (art. 14, comma 1, lettera b) legge 31/12/1996 n. 675). Tra questi compiti vi rientrano anche quelli connessi alla gestione della Centrale dei rischi tenuta dall´organismo di vigilanza. Tale funzione trova una disciplina legislativa negli artt. 53, 67 e 107 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia, disciplina che, pur richiedendo un´opportuna integrazione sotto il profilo della protezione dei dati personali, rileva pur sempre agli effetti dell´applicazione del citato art. 14.

Rispetto ai trattamenti di dati effettuati dalla predetta Centrale, gli interessati possono chiedere al loro titolare, in forma diversa dal diretto esercizio dei predetti diritti, di apportare le dovute correzioni ai dati ai sensi dell´art. 9 della legge. Nei medesimi casi non può essere proposto ricorso ai sensi dell´art. 29 della legge, poiché esso è strettamente collegato all´esercizio dei diritti di cui all´art. 13. Tuttavia, ove necessario, si può semmai segnalare a questa Autorità la necessità di effettuare un accertamento ai sensi dell´art. 32, comma 6 della legge.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile anche nella parte relativa alla Cassa di ....

Rispetto a tale banca non sono stati infatti esercitati previamente i diritti di cui all´art. 13 (diritti che, a differenza di quanto avviene per la predetta Centrale dei rischi, possono essere fatti valere nei confronti di un comune istituto di credito). Nè risulta comprovato, sempre per quanto riguarda la Cassa di ..., che al momento della formulazione del ricorso sussistesse il rischio di un pregiudizio imminente ed irreparabile per l´interessato (art. 29, comma 2) essendosi presentato il ricorso due mesi dopo l´inoltro della suddetta nota alla Banca ....

L´accertata inammissibilità del ricorso non pregiudica la possibilità per il ricorrente di segnalare in altra forma al Garante precise inosservanze di legge, oppure di esercitare i diritti di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996 presso la sola Cassa di ... per chiedere l´accesso ai propri dati personali, la verifica dell´esattezza e completezza degli stessi e per manifestare (qualora esistano motivi legittimi) l´eventuale opposizione al trattamento.

La presente decisione, infine, non pregiudica il diritto del ricorrente di rivolgersi al giudice ordinario per far accertare eventuali reati o per chiedere il risarcimento dei danni, anche morali, istanze in merito alle quali la legge n. 675/1996 non attribuisce competenze al Garante.

PER QUESTI MOTIVI:

Il Garante dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 9 gennaio 1999

IL PRESIDENTE
Rodotà