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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna - 23 aprile 2015 [4173594]

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[doc. web n. 4173594]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna - 23 aprile 2015

Registro dei provvedimenti
n. 243 del 23 aprile 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il verbale di contestazione del 29 aprile 2013 n. 10729/85383 di protocollo, con cui è stata contestata alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna, con sede in Venezia (VE), Palazzo Ducale Piazza San Marco 1 (C.F. 80011460278), la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), in relazione all´art. 19, comma 3, per aver comunicato dati personali a soggetti privati (associazioni sindacali) in carenza di idonei presupposti legislativi;

LETTO il rapporto di cui all´art. 17 della legge n. 689/1981 redatto a seguito del mancato pagamento in misura ridotta;

CONSIDERATO che le memorie difensive presentate e le osservazioni svolte in sede di audizione non consentono l´archiviazione del procedimento dovendosi ritenere che la comunicazione dei dati è stata effettuata in assenza dei presupposti previsti dall´art.19, comma 3 del Codice, determinando un trattamento illecito;

RILEVATO che la Soprintendenza BAP di Venezia e Laguna (VE) ha quindi effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, consistito nella comunicazione di dati personali da soggetti pubblici a soggetti privati, in violazione dell´art. 19, comma 3, del medesimo Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis del Codice che punisce la violazione della disposizione di cui all´art. 19, comma 3, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981 e tenuto conto di quanto previsto dall´art. 164-bis, comma 1, l´ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 4.000,00 (quattromila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

ORDINA

alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna, con sede in Venezia (VE), Palazzo Ducale Piazza San Marco 1 (C.F. 80011460278), in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila), entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge n. 689/1981.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 23 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
4173594
Data
23/04/15

Argomenti


Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca