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Provvedimento del 19 settembre 2013 [2740873]

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[doc. web n. 2740873]

Provvedimento del 19 settembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 415 del 19 settembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, presentato il 14 maggio 2013, nei confronti di Crif S.p.A., con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Federica Citoni, ha chiesto la cancellazione o, in subordine la sospensione della visibilità, dei dati personali che lo riguardano relativi ad un "Pignoramento immobiliare trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 in data 12/05/1999" per il quale  successivamente sarebbe stato disposto ordine di cancellazione da parte del Giudice dell´Esecuzione; visto che, a parere del ricorrente, il trattamento di tali informazioni pregiudizievoli, che comportano notevoli difficoltà per lo stesso nell´accesso al credito, sarebbe eccedente e incompleto, tenuto conto del lungo periodo di tempo trascorso dall´iscrizione del pignoramento ed essendo intervenuta la cancellazione dello stesso a seguito dell´estinzione della procedura esecutiva in virtù del saldo integrale dell´importo dovuto; rilevato che il ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 20 maggio 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; di seguito "Codice"), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 10 luglio 2013 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota inviata il 5 giugno 2013, con la quale Crif S.p.A., nel rappresentare di avere già fornito riscontro alle richieste del ricorrente con missive datate 25.3.2013 e 9.04.2013, ha sostenuto la legittimità del trattamento posto in essere tenuto conto del fatto che, nel caso specifico, la banca dati "Informazioni da Tribunali e Registri Immobiliari", "gestita in modo distinto ed autonomo rispetto al Sistema di Informazioni Creditizie (SIC) e in nessun modo interconnesso con il sistema stesso", "si limita a veicolare quanto contenuto nelle banche dati pubbliche, svolgendo esclusivamente la funzione di informazione sullo stato patrimoniale degli interessati e su quanto abbia potenziale incidenza su tale situazione patrimoniale"; rilevato che, in relazione al caso di specie, la società ha precisato che i dati riferiti al ricorrente sono "aggiornati e coerenti con quanto registrato presso le fonti pubbliche di provenienza le quali non riportano alcun annotamento di cancellazione, come si evince dall´ispezione ipotecaria effettuata presso l´Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Roma-Territorio in data 28 maggio 2013, di cui si allega copia"; rilevato, tuttavia, che pur ribadendo la liceità del trattamento svolto, la resistente, in attesa della redazione del codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento delle informazioni commerciali, "e in un´ottica di massima collaborazione (…) ha provveduto (…) a sospendere temporaneamente la visibilità delle informazioni" oggetto di ricorso;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 1° luglio 2013 con la quale il ricorrente, preso atto dell´avvenuto oscuramento dei dati oggetto di ricorso, ha espresso la propria intenzione di desistere dall´azione intrapresa nei confronti del titolare del trattamento;

RILEVATO che il trattamento effettuato dalla resistente ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registri e che tali informazioni, in termini generali, possono essere allo stato utilizzate senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c), del Codice, fermi restando i futuri possibili adeguamenti che potrebbero risultare necessari sul piano della qualità dei dati e dei tempi di relativa conservazione, in applicazione dei codici deontologici previsti dagli artt. 61 e 119 del Codice con riferimento alla raccolta e al trattamento dei dati personali estratti da pubblici registri;

RILEVATO che, ferma restando la liceità del trattamento precedentemente svolto, il titolare del trattamento ha comunque provveduto a sospendere la visibilità delle informazioni relative all´interessato e che può, pertanto, essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 19 settembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia