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Diritto di accesso - Dati personali concernenti chiamate telefoniche - 12 dicembre 2001 [40385]

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 [doc web n. 40385]

Diritto di accesso - Dati personali concernenti chiamate telefoniche - 12 dicembre 2001

Nel caso di esercizio del diritto di accesso, sono conoscibili i dati personali concernenti il traffico telefonico sia "in uscita", sia "in entrata" sull´utenza telefonica dell´interessato. Con specifico riferimento al traffico "in entrata", il diritto di accesso si estende ai dati non ancora registrati, a quelli disseminati in più luoghi ed archivi ed a quelli conservati in modo disorganico.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Giuseppe Santaniello vice presidente che presiede la riunione, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. XY nei confronti di Telecom Italia S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000;

RELATORE il dr. Mauro Paissan;

PREMESSO:

1. Il ricorrente, titolare di alcune utenze di telefonia fissa e mobile, lamenta di non aver ricevuto riscontro alla richiesta avanzata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti di Telecom Italia S.p.A., volta ad ottenere la comunicazione dei dati personali relativi al traffico telefonico in entrata e in uscita effettuato nel periodo dall´ 1.10.1998 al 24.10.1998 dalle utenze di cui è titolare.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´articolo 29 della citata legge n. 675 l´interessato, rilevato che la società non avrebbe risposto alla richiesta, ha sostenuto che tali dati sarebbero necessari per la propria difesa in sede penale.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità, Telecom Italia S.p.A. ha risposto con memoria depositata il 26 novembre 2001, nella quale ha sostenuto:

  • di non essere titolare del trattamento dei dati relativi alle chiamate in uscita da apparecchi mobili;
  • che è necessario, per quanto riguarda le chiamate in entrata su apparecchi mobili, accertare se il ricorrente sia effettivamente titolare delle utenze e distinguere quali siano le chiamate avviate dalla rete fissa Telecom Italia S.p.A.;
  • che l´interessato, nel giustificare le richieste di accesso al traffico telefonico, si è limitato ad affermare l´esigenza di una non meglio precisata "difesa penale";
  • per quanto riguarda le utenze di rete fissa, di essere disponibile, a fornire il dettaglio del traffico in uscita, mascherato nelle ultime tre cifre, e a indicare "anche in chiaro, il dettaglio di singole, individuate telefonate, nell´eventualità di specifiche richieste sorrette adeguate motivazione";
  • che l´estrazione dei dati di traffico "in entrata" comporterebbe "difficoltà ed oneri consistentissimi" legati alla necessità di "analizzare tutto il traffico in uscita da tutte le utenze fisse nel periodo di tempo indicato, ed eventualmente, da tutte le direttrici estere", con un impegno tecnico e finanziario esorbitante in virtù di una archiviazione quotidiana di circa centotrenta milioni di telefonate;
  • che tale ricerca verrebbe attualmente effettuata solo su espresso ordine dell´autorità giudiziaria, per finalità "investigative ovvero processuali in costanza di possibili reati";
  • che la comunicazione dei dati riferiti al traffico in entrata si porrebbe in contraddizione con il d.lg. n. 171/1998 anche in riferimento alla disciplina dell´eliminazione della presentazione della linea chiamante (art. 6, comma 1, d.lg. cit);
  • di non disporre di archivi preesistenti del traffico in entrata e che in linea con recenti decisioni del Garante l´accesso non può interessare dati personali non raccolti o che divengono materialmente esistenti solo a seguito di complessa attività creativa che si realizzerebbe con la collaborazione di altri soggetti (oltre al fatto che tali valutazioni andrebbero comunque condotte caso per caso, nel quadro delle condizioni tecniche del settore).

Con una nota del 22 novembre 2001 il ricorrente ha ribadito le proprie richieste già formulate nel ricorso.

Anche le posizioni di Telecom Italia S.p.A sono state ribadite nel corso dell´audizione tenutasi il 29 novembre 2001, alla quale hanno preso parte anche responsabili dell´area tecnica della società.

In tale circostanza il titolare del trattamento ha posto in luce che:

  • in via preliminare è necessario distinguere, sotto il profilo della titolarità del trattamento, tra Telecom Italia S.p.A. (che detiene e tratta i dati del traffico telefonico relativo alla rete fissa) ed altri gestori "siano essi di rete fissa e mobile";
  • il traffico telefonico in uscita, che sarebbe basato su una complessa "architettura di rete" organizzata per garantire "la completezza e la correttezza dei dati trasferiti e, conseguentemente, l´addebito corretto della telefonata all´abbonato";
  • tale rete sarebbe organizzata con una struttura a piramide su base territoriale, imperniata su quattro livelli che, partendo da circa 11.000 centraline di base, arriverebbe a quattro C.e.d. territoriali attraverso n. 660 "stadi di gruppo urbani" e n. 17 centri di esercizio e manutenzione;
  • la registrazione di dati di traffico all´interno dei C.e.d. riguarderebbe le sole telefonate che comportano un addebito, "con esclusione delle chiamate non risposte o il cui numero risulti occupato, tecnicamente definiti tentativi di chiamate";
  • in ragione del sistema descritto la ricostruzione del traffico in entrata presupporrebbe "una complessa attività creativa" attraverso un´attività inversa a quella per la quale l´architettura di rete è organizzata, con un impiego di risorse umane diverse da quelle quotidianamente impiegate nei C.e.d. per le operazioni finalizzate alla fatturazione ed un ingente, correlato dispendio economico;
  • più specificamente, l´attività di ricostruzione del traffico in entrata "consiste nell´analizzare all´interno di tutti e quattro i C.e.d. il traffico uscente al fine di individuare i numeri che hanno eventualmente contattato il numero telefonico chiamato oggetto di indagine".

Con ulteriore memoria inviata in data 29.11.2001, il ricorrente ha infine affermato che la richiesta volta ad ottenere il traffico telefonico in uscita ed in entrata da utenze mobili è stata causata da errore ed ha rinunciato alla corrispondente richiesta inserita nel ricorso. Per quanto concerne poi il traffico telefonico in entrata sulle utenze di rete fissa, il ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare alla richiesta dei tabulati relativi alle telefonate in entrata, qualora l´Autorità ritenga veritiere le affermazioni di Telecom Italia S.p.A.,

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

2. Il ricorso concerne l´accesso del ricorrente ai dati personali contenuti in chiamate in entrata e in uscita effettuate da utenze telefoniche fisse e mobili.

Tali tipi di dati rientrano nell´ambito applicativo della legge n. 675/1996. Come di recente affermato dal Garante, i dati relativi ad entrambi i tipi di chiamate sono da considerare dati personali dell´ "interessato" ai sensi dell´art. 1, comma 1, lettera c), della medesima legge, contenendo informazioni allo stesso ricollegabili, relative ai contatti intrapresi nella sfera personale o nella vita di relazione, nell´attivare o ricevere comunicazioni, secondo l´ampia nozione di dato personale introdotta dalla legge n. 675/1996 (v. anche il provvedimento del Garante del 5 ottobre 1998, in Bollettino n. 6, pag.101).

3. Va preliminarmente dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta volta a conoscere il traffico telefonico relativo alle utenze di telefonia mobile, per effetto della rinuncia alla richiesta in proposito formulata dal ricorrente, il quale ha riconosciuto di poter esercitare i propri diritti ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti dei gestori di telefonia mobile.

4. Con riferimento alla richiesta di accedere ai dati telefonici in "uscita" dall´ utenza di telefonia fissa la società non ha fornito un riscontro idoneo.

Telecom Italia S.p.A. ha infatti manifestato la propria disponibilità a comunicare all´abbonato il dettaglio integrale del traffico in uscita per il periodo di tempo richiesto, ma solo previo oscuramento delle ultime tre cifre dei numeri telefonici in questione (riservandosi di fornire "anche in chiaro, il dettaglio di singole, individuate telefonate").

La società dovrà invece fornire all´interessato un riscontro completo ed esaustivo alla richiesta ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, fornendo all´interessato copia dei tabulati riportanti le chiamate in uscita, con l´indicazione integrale delle cifre dei numeri chiamati ed entro un termine che appare congruo fissare al 20 febbraio 2002. Il ricorrente non dovrà fornire ulteriori spiegazioni circa la controversia penale in atto, avendo esercitato il diritto di accesso ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996.

5. Il ricorso deve essere accolto, nei soli limiti di seguito indicati, anche per quanto riguarda la richiesta di accedere ai dati personali relativi alle chiamate in entrata per il periodo indicato dall´interessato.

La richiesta di conoscere tali dati può costituire anch´essa, come nel caso di specie, espressione del diritto di accesso ai dati personali garantito dall´art. 13, comma 1, lettera c), n. 1, della legge n. 675/1996, come peraltro già evidenziato dal Garante nella citata decisione del 17 ottobre 2001.

Nel corso del procedimento, Telecom Italia S.p.A., ha fornito alcuni ulteriori elementi di valutazione che non erano stati prodotti in occasione di recenti trattazioni di ricorsi.

Tali elementi sono stati forniti nell´intento di dimostrare che l´attività di estrazione dei dati contenuti nel traffico telefonico in entrata non sarebbe un´attività di ricerca di dati già esistenti e disponibili, bensì un´operazione, di tipo appunto creativa, che attraverso complesse procedure informatiche perverrebbe all´estrazione dei dati richiesti mediante una comparazione massiva fra l´utenza in questione e la totalità delle chiamate telefoniche effettuate nel periodo di riferimento.

I medesimi elementi, pur introducendo alcuni elementi di novità rispetto a precedenti ricorsi, non sono però allo stato tali da far ritenere dimostrata la tesi che, relativamente ai dati in entrata, la società non disponga di alcun dato già esistente di natura personale, anche se non organizzato in forma idonea da renderlo agevolmente comunicabile all´interessato che lo richieda ai sensi dell´art. 13.

La necessità di un´attenta valutazione dei profili sopra evidenziati è tanto più necessaria (come già affermato nella predetta decisione del 17/10/2001) ove si consideri che l´accesso ai dati in entrata, riguardando anche dati personali del chiamante, pone attualmente e in prospettiva delicati problemi di coordinamento con la disciplina normativa sulla identificazione della linea chiamante e sulle chiamate di disturbo.

Su queste basi il ricorso deve essere accolto limitatamente al diritto di accedere ai dati personali non ancora registrati, oltre che ai dati disseminati in più luoghi o archivi, ovvero conservati in modo disorganico.

In caso di difficoltà di esecuzione della presente decisione o di contestazione circa l´effettivo trattamento, nel caso di specie, di questa categoria di dati, il Garante si riserva di disporre modalità di attuazione della decisione medesima, sentite le parti che potranno in tale sede produrre completi elementi di valutazione, in particolare sotto il profilo tecnico, con l´eventuale collaborazione di personale dell´Ufficio del Garante o di altri organi dello Stato (art. 20, comma 11, del d.P.R. n. 501/1998).

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere per quanto concerne la richiesta dell´interessato volta ad ottenere il traffico telefonico in entrata e in uscita dalle utenze telefoniche mobili;

b) accoglie il ricorso per quanto riguarda la richiesta dell´interessato di accedere ai dati personali relativi al traffico telefonico in uscita dalle utenze di telefonia fissa e ordina al titolare di corrispondere entro la data del 20 febbraio 2002 alle richieste dell´interessato, dando conferma all´Autorità dell´avvenuto adempimento;

c) accoglie il ricorso per quanto riguarda la richiesta dell´interessato di accedere ai dati personali relativi al traffico telefonico in entrata, nei limiti di cui in motivazione, e ordina al titolare di corrispondere alle richieste dell´interessato entro la data del 20 febbraio 2002, dando conferma all´Autorità dell´avvenuto adempimento.

Roma, 12 dicembre 2001

IL PRESIDENTE
Santaniello

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli