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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Clinica Siligato s.r.l. - 10 luglio 2014 [3346172]

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[doc. web n. 3346172]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Clinica Siligato s.r.l. - 10 luglio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 358 del 10 luglio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni ai sensi dell´art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice) nr. 3026/78073 del 7 febbraio 2012 formulata da questa Autorità, ha svolto, presso la Clinica Siligato s.r.l. P.Iva: 00994801009, con sede in Civitavecchia (Roma), via Buonarroti n. 54, in persona del legale rappresentante pro-tempore, un´attività di controllo formalizzata con il verbale di operazioni compiute datato 15 marzo 2012, a fronte della quale, successivamente, è stato accertato che la citata Clinica, nonostante avesse notificato al Garante i trattamenti di cui all´art. 37, comma 1 lett. a), d) ed e) del Codice in data 31 marzo 2009, aveva omesso di effettuare la notificazione al Garante per i trattamenti di cui all´art. 37, comma 1 lett. b) ovvero a fronte di trattamenti di dati personali idonei a rilevare lo stato di salute al fine di rilevazione di malattie infettive e diffusive e sieropositività;

VISTO il verbale nr. 31, del 2 maggio 2012 (che qui si intende integralmente richiamato), con cui è stata contestata alla Clinica Siligato s.r.l. la violazione amministrativa prevista dall´art. 163 del Codice, in relazione all´art. 37, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

ESAMINATO il rapporto del Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge n. 689/1981 dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo datato 11 giugno 2012 ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981 nel quale la Clinica Siligato sostiene che "(…) non tratta in alcun modo dati sensibili ai fini di rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività, (…) laddove per rilevazione deve intendersi – secondo l´interpretazione resa da codesta Autorità all´AIOP nel 2004 (…) la raccolta di dati anagrafici, anamnestici, clinici, strumentali e laboratoristici ai fini di studio e di ricerca scientifica in campo epidemiologico, medico e biometrico". Rileva, altresì, come "(…) l´inesatta comprensione di alcune tabelle del modello relativo ai trattamenti di dati personali (…) sia stata cagionata esclusivamente da alcuni conflitti interpretativi e rappresentazioni errate, provenienti da propri consulenti tecnici (…)". Evidenzia, poi, la "(…) palese sproporzione della sanzione amministrativa irrogata (…) rispetto alla violazione commessa (…)", atteso che "(…) non si può fare a meno di notare come la Guardia di finanza non abbia ponderato in maniera puntuale, adeguata e completa tutti gli aspetti richiamati dal summenzionato art. 11 (della legge n. 689/1981), ai fini della determinazione dell´importo della sanzione pecuniaria inflitta (…)";

VISTO il verbale di audizione delle parti del 14 gennaio 2013 nel quale la società, ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, ha ribadito le argomentazioni di cui allo scritto difensivo;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee in relazione a quanto contestato. I trattamenti di dati del tipo di quelli posti in essere da Clinica Siligato s.r.l., così come debitamente accertato ai sensi dell´art. 13 della legge n. 689/1981 dalla Guardia di finanza, rientrano tra quelli idonei a rivelare lo stato di salute trattati al fine di rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive ai sensi dell´art. 37, comma 1, lett. b), del Codice, così come chiarito con nota dell´Ufficio del Garante, n. 16898, inviata all´AIOP il 10 maggio 2004. Per effetto di  tale circostanza, si osserva come, diversamente da quanto argomentato, quelle fornite dall´AIOP ai propri associati con varie note, tra le quali quelle del 27 aprile 2004 e del 10 maggio 2004, non sono indicazioni fornite dall´Autorità, ma, evidentemente, solo pareri dell´associazione. Ne consegue che la richiamata disciplina di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981 risulta inapplicabile al caso di specie, atteso che l´errore sulla liceità del fatto, comunemente indicato come buona fede, può rilevare come causa di esclusione della responsabilità solo quando esso risulti incolpevole. A tal fine occorre un elemento positivo (come, ad es., un´assicurazione di liceità da parte della Pubblica Amministrazione) idoneo ad indurre un errore siffatto, non ovviabile dall´interessato con l´ordinaria diligenza ( Cass. Civ. sez. I del 21 febbraio 1995 n. 1873; Cass. Civ. sez II del 13 marzo 2006, n. 5426). Sul punto si rileva, altresì, come in tema di "buona fede" in materia di illecito amministrativo, la giurisprudenza di legittimità ha sancito il principio secondo cui "(…) le associazioni di categoria (…) che sono e restano organismi privati (…)" non hanno "(…) il compito di illustrare agli associati il senso della legge, esonerandoli dall´incombenza di verificare personalmente la consistenza dei loro doveri. Non è, pertanto, ravvisabile errore scusabile circa gli adempimenti da assolvere nella ipotesi in cui la inosservanza di tali adempimenti sia determinata da chiarimenti forniti dalle predette associazioni (…)" (Cass. Civ. sez. III del 21 marzo 2001, n. 4015). Peraltro, sempre in riferimento alla scriminante della buona fede, si evidenzia come la Clinica non abbia ottemperato (fino alla data del 18 febbraio 2013) all´obbligo di notificazione, neanche a fronte della nota datata 3 marzo 2008 con la quale l´AIOP ha comunicato ai suoi iscritti l´opportunità di effettuare la notificazione al Garante ai sensi dell´art. 37 del Codice. Relativamente alla"(…) palese sproporzione della sanzione amministrativa irrogata (…), si rileva l´inconferenza delle argomentazioni prospettate, atteso che la Guardia di finanza, quale organo accertatore dell´illecito contestato, non ha alcun potere discrezionale in ordine alla determinazione dell´importo della sanzione, potendo solo indicare, come gli impone l´art. 16 della legge n. 689/1981, l´ammontare della somma necessaria al pagamento in misura ridotta utile all´eventuale estinzione del procedimento amministrativo sanzionatorio;

RILEVATO che risulta essere avvenuto presso la Clinica Siligato s.r.l. un trattamento di dati (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) senza effettuare la notificazione al Garante ai sensi dell´art. 37, comma 1 lett.b) del Codice;

VISTO l´art. 163 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui agli art. 37 e 38 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro;

RITENUTO che ricorrono le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice che prevede che, se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´importo della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 163 del Codice deve essere determinato nella misura di euro 8.000,00 (ottomila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

alla Clinica Siligato s.r.l. P.Iva: 00994801009, con sede in Civitavecchia (Roma), via Buonarroti n. 54, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 8.000,00 (ottomila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 163 del Codice;

INGIUNGE

alla medesima azienda di pagare la somma di euro 8.000,00 (ottomila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 10 luglio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia