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Pubblicazione di accertamenti radiografici su una rivista specializzata - 9 gennaio 1999 [31031]

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 [doc. web n. 31031]

Pubblicazione di accertamenti radiografici su una rivista specializzata - 9 gennaio 1999


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione del 21 dicembre 1998 in presenza del prof. Stefano Rodotà, Presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice Presidente, del Prof. Ugo De Siervo, componente e dell´ Ing. Claudio Manganelli, componente;

Esaminato il ricorso presentato dalla sig. .....

nei confronti del

Sig. .....

Visti gli atti d´ ufficio;

OSSERVA:

L´ interessata lamenta di non aver ricevuto riscontro alla propria richiesta, presentata al sig. .....,
quale direttore del centro ..... , studio & ..... . La richiesta è stata presentata il .........  1998 ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 ed era volta alla cancellazione dei dati personali della ricorrente, nonché alla cessazione di ogni forma di loro diffusione. In particolare, la ricorrente ha segnalato che su una rivista medica sono state pubblicate alcune riproduzioni di radiografie a lei riferite, accompagnate dal suo nome di battesimo, dalla sua età e da indicazioni di carattere diagnostico.

Successivamente il Garante, in data ..... 1998, con nota prot. n. ....., ha osservato che le predette informazioni, per quanto corredate da un incompleto riferimento nominativo, potrebbero permettere, in date circostanze, di identificare la ricorrente; le informazioni devono essere pertanto considerate come "dati personali" ai sensi della legge n. 675/1996 in ragione della particolarità del caso, nel quale è menzionato un nome alquanto inusuale, specie nel contesto italiano.

Con la medesima nota il Garante ha invitato il sig. ..... a fornire con immediatezza un riscontro all´ interessata in ordine alle richieste avanzate ai sensi dell´art. 13 e ha altresì sollecitato la comunicazione di ogni elemento utile per una valutazione più compiuta del caso, con particolare riferimento alla eventuale divulgazione dei dati a terzi o alla loro pubblicazione su altre riviste mediche.

Il sig ..... ha risposto con nota raccomandata del ......... nella quale, oltre ad allegare copia di una lettera inviata all´interessata in data ........., ha fornito alcuni elementi di valutazione.
Il predetto titolare del trattamento ha, fra l´ altro, affermato che lo studio medico di cui è direttore "non compie alcun trattamento di dati delle pazienti e tantomeno dei dati c.d. sensibili di cui agli artt. 22 e 23 della legge n. 675. Nessun elenco, né rubrica, né scritta, né elettronica né altro viene tenuto in relazione alle pazienti".

Inoltre il Sig ..... contesta che le indicazioni presenti nella radiografia, e specialmente la particolarità del nome, possano rientrare nel concetto di dato personale.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA ULTERIORMENTE:

Come già avvenuto in occasione dell´ esame di altri ricorsi, questa Autorità ha ritenuto che:

a) in attesa dell´ entrata in vigore del regolamento che deve dare piena attuazione all´ art. 29 della legge n. 675/1996, tali atti devono essere qualificati come "reclami" ai sensi dell´ art. 31 della stessa legge;

b) resta ferma la possibilità di dichiarare l´ inammissibilità o la manifesta infondatezza degli atti presentati in questa fase come formali ricorsi, qualora gli stessi non presentino i requisiti previsti dagli articoli 13 e 29 della citata legge n. 675.

Alla luce delle considerazioni sopra formulate, qualificato come "reclamo" l´atto introduttivo in esame, lo stesso deve essere considerato fondato.

Con riferimento agli elementi richiesti dal Garante e forniti dal sig. ..... con nota raccomandata del ........., questa Autorità conferma anzitutto quanto già comunicato con nota del 14 ottobre 1998, precisando quanto segue:

1) contrariamente a quanto affermato dallo studio ..... nella nota del ....., l´attività diagnostica condotta nei confronti della sig.a ..... ha comportato senza alcun dubbio un trattamento di dati personali sia comuni, sia sensibili. L´ ampia nozione legislativa di "trattamento" (art. 1, comma 2, lettera b), legge n. 675/1996) comprende qualunque operazione o complesso di operazioni svolte con mezzi sia automatizzati sia cartacei, che concernono "la raccolta, la registrazione, l´ organizzazione, la conservazione, l´ elaborazione.... " dei dati.

La legge n. 675 è in altre parole applicabile anche se i dati raccolti non sono sottoposti a particolari elaborazioni o registrati in archivi. Pertanto, ai sensi degli artt. 10, 22, comma 1 e 23, comma 1, della legge il medico deve informare i propri pazienti sul trattamento dei dati ed acquisire dagli stessi il consenso scritto;

2) la diffusione sulla rivista " ..... " (n. 1, gennaio/marzo 1998) della riproduzione fotografica delle radiografie e di altri dati clinici dell´ interessata, benché non riferita a persona identificata con le sue complete generalità, poteva considerarsi conforme all´ art. 23, comma 4, della legge n. 675 (che vieta la diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute) nel solo caso di "delega" alla diffusione stessa rilasciata al medico dall´ interessata (vedi provvedimento del Garante n. 3003 del 22 giugno 1998 relativo alla diffusione di dati nel settore sportivo).

Ai sensi dell´art. 1, comma 2, lettera c), della legge n. 675, per "dato personale" deve intendersi "qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione ivi compreso un numero di identificazione personale".

Non è quindi necessario che il soggetto sia identificato mediante i suoi completi riferimenti anagrafici, essendo sufficiente che sia più semplicemente identificabile anche indirettamente.
L´ identificabilità sussisteva anche nel caso di specie, in ragione delle speciali circostanze legate al particolare nome di battesimo associato all´ età della persona e alle modalità di ampia diffusione.

Tra l´altro, al di là della volontà del titolare del trattamento, la messa a disposizione della rivista per la sua consultazione presso gli ambulatori medici del gruppo ........ ha in qualche misura acuito il rischio che una molteplicità di soggetti abbia potuto agevolmente ricollegare i dati all´ interessata, visto che nello stesso ambito territoriale di diffusione, persone legate da rapporti di parentela, amicizia o conoscenza con la stessa hanno potuto visionare la rivista ed apprendere, in tal modo, notizie riguardanti il relativo stato di salute;

3) tutto ciò non deve portare a far ritenere che la legge n. 675 pregiudichi l´ informazione a contenuto scientifico su casi d´ interesse degli specialisti e del pubblico. Occorre, più semplicemente, evitare il rischio che le informazioni diffuse rendano possibile risalire agli interessati che intendano mantenere l´ anonimato garantito dalla legge e che devono essere compiutamente informati dal medico circa le caratteristiche dell´ eventuale pubblicazione scientifica che li riguardi. L´ utilizzo, ad esempio, delle sole iniziali, o di nomi di fantasia o di codici numerici avrebbe permesso nel caso di specie di contemperare le esigenze della ricerca medica e scientifica con il diritto alla riservatezza.

PER QUESTI MOTIVI

1) il Garante, fermo restando il divieto di diffusione dei dati ai sensi dell´ art. 23, comma 4 della legge, prende atto, allo stato, della dichiarazione del Sig. ..... secondo cui non esiste alcun esemplare della rivista in corso di nuova distribuzione;

2) ai sensi dell´ art. 31, comma 1, lettera l), della medesima legge vieta il trattamento di dati sensibili relativi alla ricorrente che non siano anonimi o che non siano autorizzati dal consenso scritto ed informato dell´ interessata rilasciato ai sensi degli artt. 10, 22, comma 1 e 23, comma 1 della legge n. 675.

Roma, 9 gennaio 1999

IL PRESIDENTE
Rodotà