g-docweb-display Portlet

Inammissibilità del ricorso e compensazione delle spese

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


TUTELA AMMINISTRATIVO-GIURISDIZIONALE E SANZIONI > Ricorso al Garante > Spese del procedimento > Inammissibilità del ricorso e compensazione delle spese

Il Garante, anche qualora ritenga di definire un procedimento instaurato ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996 con una pronunzia di inammissibilità del ricorso, conserva comunque il potere discrezionale di compensare, in tutto o in parte, le spese del procedimento.

  • Garante 27 febbraio 2002, in Bollettino n. 25, pag. 48 [doc. web n. 1063631]