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| Massime tratte dai volumi: "Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" | "Massimario 2002" | "Massimario 2003" di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante * co-autore volumi 2002 e 2003 |
La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale |
| Indice generale 1997 - 2003 | |
TUTELA AMMINISTRATIVO-GIURISDIZIONALE E SANZIONI > Ricorso al Garante > Spese del procedimento > Inammissibilità del ricorso e compensazione delle spese
Il Garante, anche qualora ritenga di definire un procedimento instaurato ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996 con una pronunzia di inammissibilità del ricorso, conserva comunque il potere discrezionale di compensare, in tutto o in parte, le spese del procedimento.
Garante 27 febbraio 2002, in Bollettino n. 25, pag. 48 [doc. web n. 1063631]