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Requisito della data certa

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


PRESUPPOSTI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO > Misure per la sicurezza dei dati e dei sistemi > Requisito della data certa

Il requisito della "data certa" – nella specie, indicato nella legge n. 325/2000 in materia di misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali – si collega con la comune disciplina civilistica in materia di prove documentali e, in particolare, con quanto previsto dagli artt. 2702-2704 del codice civile, i quali recano un´elencazione non esaustiva degli strumenti per attribuire data certa ai documenti, consentendo di provare tale data anche in riferimento a ogni "fatto che stabilisca in modo egualmente certo l´anteriorità della formazione del documento" (art. 2704, comma 3, c.c.). In via esemplificativa, possono utilizzarsi i seguenti strumenti: a) c.d. "autoprestazione" presso gli uffici postali, con apposizione del timbro direttamente sul documento avente corpo unico, anziché sull´involucro che lo contiene; b) per le amministrazioni pubbliche, atto deliberativo in cui sia certa la data in base alla disciplina della formazione, numerazione e pubblicazione dell´atto; c) c.d. "marca temporale" sui documenti informatici; d) apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile; e) atto pubblico; f) registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico.

  • Garante 5 dicembre 2000, in Bollettino n. 14/15, pag. 19 [doc. web n. 772094]