g-docweb-display Portlet

Precedimento relativo ai ricorsi - Soddisfatte le richieste dell'interessato solo dopo il ricorso - 22 ottobre 2003 [1082748]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web. n. 1082748]

Precedimento relativo ai ricorsi - Soddisfatte le richieste dell´interessato solo dopo il ricorso - 22 ottobre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Alunni Barbarossa e Giancarlo Longo presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Lloyd Adriatico S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad una richiesta formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto a Lloyd Adriatico S.p.A. la comunicazione dei dati personali che lo riguardano contenuti nella perizia medico-legale redatta dal medico fiduciario della società assicuratrice, relativa ad un sinistro di cui lo stesso è rimasto vittima, "al fine di poter effettuare una valutazione tecnico-giuridica diretta ad evitare il giudizio dinanzi all´Autorità Giudiziaria".

Con il ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessato ha ribadito la propria richiesta ed ha, altresì, chiesto di porre a carico di controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato da questa Autorità il 16 settembre 2003 ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Lloyd Adriatico S.p.A. U.B. Sinistri ha risposto, con nota anticipata via fax il 9 ottobre 2003, sostenendo di aver già riscontrato positivamente la richiesta del ricorrente con raccomandata allo stesso inviata il 4 ottobre 2003 dal medico legale fiduciario della società stessa, tramite il quale è stata trasmessa copia della perizia medico-legale richiesta.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su una richiesta di accesso ai dati personali detenuti da una compagnia di assicurazione e contenuti in una perizia medico-legale.

La società resistente, sia pure solo a seguito della presentazione del ricorso, ha fornito al ricorrente un riscontro adeguato, aderendo spontaneamente alla richiesta dello stesso.

Lloyd Adriatico S.p.A, ha, infatti, comunicato al ricorrente, per il tramite del medico fiduciario della società medesima (nel rispetto del disposto dall´art. 23, comma 2, della legge n. 675/1996, il quale prevede che i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all´interessato "solo per il tramite di un medico designato dall´interessato o dal titolare"), i dati personali che lo riguardano contenuti nella perizia medico-legale a suo tempo redatta dal medesimo medico.

Sul ricorso va, pertanto, dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n° 501/1998.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 50 euro a carico della resistente, previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato, sia pure tardivamente, all´interessato.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura complessiva di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare dellespese e dei diritti del presente procedimento che è posto, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari a 50 euro a carico della resistente, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 22 ottobre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1082748
Data
22/10/03

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso